Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


CAPO 1 Ambiti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Gli Schemi direttori

Art. 145 Contenuti e finalità degli Schemi direttori

1. Gli Schemi Direttori rappresentano ambiti nei quali viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che richiedono, pertanto, un coordinamento progettuale per l'attuazione dei progetti prioritari di riqualificazione/rigenerazione urbana indicati dal PS.

2. Il perimetro di ogni SD, individuato con apposito segno grafico dal PO include la viabilità, l'edificato e l'insieme delle attrezzature e degli spazi di interesse pubblico, esistenti e di progetto, che qualificano le aree individuate. All'interno del perimetro possono ricadere, oltre a tessuti consolidati della città esistente, anche aree assoggettate ad interventi di riqualificazione insediativa o di trasformazione urbana.

3. All'interno degli SD si applica la disciplina delle singole zone in cui esso è articolato.

4. La finalità dello Schema direttore è di coordinare e di agevolare l'attuazione delle previsioni del PO attraverso la definizione degli spazi e delle funzioni, ovvero:

  • - l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche;
  • - i percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, con l'obiettivo di ridurre l'intensità del traffico veicolare e di favorire forme di mobilità alternative;
  • - la distribuzione dei parcheggi e delle aree di sosta;
  • - l'organizzazione degli spazi a verde;
  • - l'utilizzazione delle eventuali aree preordinate alla edificazione al fine di rafforzare il carattere di centralità del luogo e di favorire, attraverso meccanismi compensativi, l'acquisizione e la realizzazione di spazi ed attrezzature pubblici;
  • - la specificazione, ove necessario, degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana al fine di assicurare un coordinamento degli interventi e di metterli in relazione con il riordino e la riqualificazione dei luoghi e delle attrezzature pubblici.

5. Gli schemi direttori sono definiti ed attuati mediante piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, masterplan e/o progetti di opere pubbliche redatti dall'Amministrazione Comunale. Essi sono di norma estesi a tutte le aree comprese nel perimetro indicato dal PO. E' facoltà del Comune redigere progetti estesi solo ad una parte dell'area perimetrata quando siano riconosciuti comunque funzionali a conseguire gli obiettivi indicati. In sede di redazione dello schema direttore è consentito apportare limitate rettifiche alle perimetrazioni delle zone urbanistiche interne all'area di progetto senza che questo costituisca variante al PO, alle seguenti condizioni:

  • - che ciò sia funzionale ad un migliore perseguimento degli obiettivi di riqualificazione

dell'area e sopratutto dei suoi spazi e servizi pubblici,

  • - che non siano superate le eventuali potenzialità edificatorie assegnate dal PO,
  • - che non siano complessivamente ridotte le dotazioni di spazi ed attrezzature pubbliche

6. fino alla redazione dei piani attuativi o dei masterplan si applicano le norme previste dai singoli ambiti o tessuti di appartenenza.

7. Sulle aree degradate, di cui all'art.99, ricadenti all'interno del perimetro degli schemi direttori, considerato il valore strategico degli interventi, è sempre possibile, nel periodo di validità del Piano Operativo, attivare da parte dei soggetti interessati interventi di rigenerazione urbana con le modalità e le procedure previste dagli artt. 125 e seguenti della LR 65/2014. L'Amministrazione Comunale, anche su proposta di soggetti privati, può altres&igrave predisporre, in qualsiasi momento, gli atti di ricognizione ai sensi dell'art.125 della LR 65/2014 per l'individuazione e la disciplina di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi delle presenti norme.

8. La disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni generali:

  • - gli incrementi di SE ed eventuali ulteriori premialità da collegare agli interventi non potranno in ogni caso superare il 35% della SE esistente o in alternativa la densità massima esistente nelle aree contigue,
  • - destinazioni d'uso diverse da quelle quelle previste dalla disciplina di zona sono ammesse solo previa variante al Piano Operativo,
  • - gli interventi devono prevedere un significativo incremento, quantitativo e qualitativo, degli spazi e delle attrezzature pubblici o di interesse pubblico,
  • - agli interventi devono essere associati organici progetti di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.

Art. 146 SD 1 - Centro di Montemurlo

1. Il perimetro dello SD1 comprende sia le aree interessate dal Progetto di innovazione Urbana denominato "m+m", che riguarda anche il comune di Montale e che è stato finanziato dalla Regione Toscana, con DGR 824 del 31/07/2017, nell'ambito dell'asse 6 Urbano del POR-FESR 2014-2020, sia una serie di interventi di iniziativa privata e pubblica considerati strategici per l'amministrazione comunale.

Il perimetro individua lungo l'asse di via Rosselli una serie di interventi volti a definire una nuova centralità Montemurlo Capoluogo che vanno dal potenziamento del polo scolastico di Morecci, al potenziamento del centro commerciale naturale sulla via Montalese e lungo la via Rosselli, alla realizzazione della nuova centralità urbana nell'area dell'ex campo sportivo con annesso l'adeguamento della viabilità e degli spazi a parcheggio, all'attuazione degli interventi di trasformazione previsti ritenuti strategici per il potenziamento della dotazione degli standard e per la realizzazione della viabilità di collegamento tra via Rosselli e via Scarpettini.

2. Obiettivo principale degli interventi è la realizzazione del nuovo centro civico, e il potenziamento delle strutture di interesse pubblico dell'abitato. Il progetto di Innovazione urbana inoltre si pone l'obiettivo di collegare fra loro i due nuovi centri civici di Montemurlo e Montale attraverso la creazione e il potenziamento dei percorsi pedonali esistenti nell'ottica di creare anche sinergie nella fruizione delle attrezzature di interesse pubblico. Strategica diventa infatti la realizzazione del collegamento con Montale con la realizzazione di una passerella pedonale in loc. Bicchieraia dove viene prevista la realizzazione di un complesso attrezzato destinato a strutture sociosanitarie.

3. Lo schema direttore si attua sia mediante interventi pubblici che privati sulla base del Masterplan approvato dall'amministrazione comunale.

Art. 147 SD 2 - Centro di Oste

1. Il perimetro dello SD2, include la viabilità, l'edificato e l'insieme delle attrezzature e degli spazi di interesse pubblico, esistenti e di progetto, che qualificano le aree individuate. Vi ricadono inoltre i tessuti consolidati della città esistente, ed anche aree assoggettate ad interventi di riqualificazione insediativa o di trasformazione urbana posti lungo la via Oste .

2. Lo schema direttore intercetta una serie di interventi finalizzati a qualificare l'identità della frazione e ad accrescere la polarità del centro di Oste, valorizzando il carattere degli spazi e dei servizi presenti, nonché rafforzando e qualificando le connessioni fra le diverse parti in cui si articola il sistema insediativo urbano. In queste aree, obiettivo principale dell'amministrazione è incentivare la riqualificazione delle aree degradate promuovendo sia progetti di rigenerazione urbana che programmi di riqualificazione insediativa.

3. Lo schema direttore si attua mediante piani attuativi o progetti unitari di iniziativa privata e/o pubblica, sulla base di un apposito masterplan redatto dall'Amministrazione comunale.

Art. 148 SD 3 - Polo commerciale di Bagnolo

1. Il perimetro dello SD3, include una porzione di tessuto produttivo posto lungo la strada provinciale Montalese, che nel periodo di attuazione del Regolamento urbanistico previgente, si è gradualmente trasformato, attraverso interventi puntuali di ristrutturazione e cambio di destinazione, in un vero polo commerciale.

2. Trattandosi di un polo commerciale nato spontaneamente, senza un progetto urbanistico organico, lo scopo dello schema direttore è quello di incentivare le funzioni commerciali sull'asse costituito dalla strada provinciale, creare i percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra il polo di commerciale e l'abitato di Bagnolo e gli isolati residenziali presenti nel tessuto produttivo di via Brescia, qualificare e potenziare gli spazi per la sosta e i parcheggi di relazione.

Lo schema si attua mediante redazione di apposito masterplan da parte dell'amministrazione comunale per la definizione dei percorsi e degli spazi pubblici.

CAPO 2 Gli interventi di trasformazione

Art. 149 AT Aree di Trasformazione

1. Le aree di trasformazione, individuate dal nome della viabilità che ne individua la localizzazione, sono identificate da un numero progressivo preceduto dalla sigla AT e suddivise per le UTOE (Unità territoriali organiche elementari) di appartenenza.

Le U.T.O.E sono cos&igrave distinte:

U.T.O.E. 1 - Montemurlo

U.T.O.E. 2 - Bagnolo

U.T.O.E. 3 - Oste

U.T.O.E. 4 - Monteferrato

Le aree AT/Trasformazione degli assetti insediativi sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:2000 e 1:5000 serie QP02 e QP03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita, da apposite schede normative e di indirizzo progettuale il cui repertorio completo è contenuto nell'allegato "B" alle presenti norme. In ciascuna scheda sono tra l'altro indicati:

  • - gli obiettivi dell'azione di trasformazione;
  • - i dimensionamenti e le destinazioni d'uso previste;
  • - le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione nell'area di cui trattasi;
  • - lo strumento previsto per l'attuazione degli interventi di trasformazione;
  • - gli eventuali contenuti prescrittivi e/o le forme di garanzia obbligatorie della convenzione destinata a regolamentare la realizzazione dell'intervento ed i rapporti, anche economici, tra le parti;
  • - la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;
  • - gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente all'intervento di trasformazione;
  • - le dotazioni aggiuntive per l'edilizia residenziale sociale, ove previste;
  • - la classificazione del patrimonio edilizio eventualmente esistente nell'area di intervento;
  • - le prescrizioni per l'inserimento paesaggistico dell'intervento, ove previsto
  • - prescrizioni e mitigazioni ambientali
  • - la fattibilità geologica idraulica e sismica dell'intervento

3. Nelle schede di trasformazione è indicata, a soli fini conoscitivi e di monitoraggio, una stima delle consistenze presenti: l'esatta indicazione delle quantità e destinazioni d'uso esistenti e legittime dovrà essere comprovata a cura del proponente in sede di proposizione del piano attuativo ovvero, quando prescritto il permesso di costruire convenzionato, al momento della proposizione dell'istanza.

4. Nelle more di approvazione del piano attuativo o di adozione del permesso di costruire convenzionato, sulle consistenze legittime presenti all'interno degli ambiti AT sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione Rs1. Il frazionamento non è ammesso.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti nelle aree di trasformazione, agli immobili e alle aree comprese nelle aree di trasformazione, si applicano le norme dei tessuti di appartenenza, limitatamente a quanto attiene alle destinazioni d'uso e le categorie di intervento ammesse, mentre per quanto riguarda la capacità massima edificabile e i parametri urbanistici si fa riferimento a quelli indicati nella scheda o nel piano attuativo approvato.

6. La sigla PV. n riportata nelle tavole serie "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 si riferisce a Piani Attuativi o progetti già approvati, con interventi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di adozione del Piano Operativo, che sono elencati all'art. 185 delle presenti NTA; Nel suddetti casi, i parametri indicati nella scheda sono indicativi, poiché in ogni caso valgono le quantità e le prescrizioni degli elaborati dei piani attuativi di riferimento.

CAPO 3 Strumenti specifici per l'attuazione delle trasformazioni

Art. 150 Perequazione

1. Il Piano Operativo applica la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all'interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.

2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al presente Titolo delle NTA. In queste aree sono ripartiti secondo criterio proporzionale sia le facoltà edificatorie che gli oneri economici e gli obblighi convenzionali connessi alla realizzazione dell'intervento.

Art. 151 Compensazione

1. La compensazione urbanistica è un istituto che prevede l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l'avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui al Titolo I delle presenti norme. La disciplina di zona e le schede degli interventi contenute nell'Allegato "B" delle presenti NTA dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.

2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio a cui corrisponde l'acquisizione di una facoltà edificatoria che può anche essere esercitata in un ambito diverso da quello individuato per la cessione delle aree destinate ad opere pubbliche di interesse pubblico o per la realizzazione delle stesse opere pubbliche. Il credito edilizio è acquisibile anche con la demolizione di fabbricati, di manufatti od opere incongrui rispetto al contesto e/o contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente PO attraverso compensazione urbanistica e credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:

  • - sono esercitabili solo all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese negli ambiti soggetti a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato e ad interventi di rigenerazione urbana,
  • - sono soggette a decadenza quinquennale ai sensi dell'art.95 comma 9 della LR 65/2014.

Art. 152 Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Essa si applica in conformità alle disposizioni dell'art.102 della LR 65/2014.

Art. 153 Trasferimento di volumi

1. Il trasferimento dei volumi è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizione e/o delocalizzazione di immobili collocati in contesti impropri nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di riqualificazione dei contesti degradati, posti all'interno del territorio urbanizzato.

2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite o nelle singole schede di trasformazione o nella disciplina delle aree degradate di cui all'art.99. Nei commi seguenti sono definite alcune disposizioni di carattere generale in merito al trasferimento dei volumi.

3. Sono volumi ammessi al trasferimento, i volumi demoliti e non ricostruiti in interventi di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana disciplinati nelle schede AT di cui All'art.149, quelli ricadenti nelle aree degradate di cui all'art. 99 e quelli previsti all'art. 100 comma 4.

4. Tali volumi, ammessi al trasferimento, potranno trovare collocazione nelle aree destinate a tale scopo incluse nelle aree di trasformazione AT.

Ulteriori aree destinate ad accogliere tali volumi potranno essere individuate nelle aree inedificate interne al territorio urbanizzato e individuate con la sigla VC; Suddette aree sono suscettibili di diventare edificabili solo a seguito di variante urbanistica, previa presentazione di piano attuativo.

5. Il Comune può con apposite Linee Guida, da approvare in Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio i criteri e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

Art. 153.bis Definizione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter DPR 380/2001

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 16, comma 4, lettera d)ter, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dovrà essere predisposto un apposito regolamento comunale per la determinazione del contributo straordinario, da applicare a tutte le varianti urbanistiche che incrementino le attuali capacità edificatorie, o comportino l'occupazione di nuovo suolo o prevedano un cambio di destinazione delle attuali funzioni previste dal Piano Operativo.

2. Fino alla approvazione del suddetto regolamento, e in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva comunale sugli extra oneri approvata con DCC n. 77 del 30/11/2020 viene disposto che:

  • a) le aree ancora libere all'interno del dei tessuti produttivi del Territorio Urbanizzato, individuate con la sigla VC- verde complementare:
    • - potranno essere trasformate solo a seguito della approvazione di una apposita variante urbanistica, qualora la proposta risulti coerente con gli obiettivi di riqualificazione del presente Piano.
    • - il loro utilizzo potrà avvenire sulla base delle effettive esigenze dell’impresa che si insedia, previa approvazione di un piano di investimento industriale.
    • - lo standard urbanistico previsto nel 30 % dell'area di intervento è da considerare un massimo.
  • b) nelle aree oggetto di variante urbanistica con destinazione residenziale, che riguardano aree già urbanizzate, in conformità a quanto previsto dal PS, si dovranno ritrovare ove possibile 30 mq per abitante da destinare a standard, con un minimo di 18 mq per abitante come da DM 1444/68 ;
  • c) viene prevista la determinazione di un contributo straordinario a fronte del maggior valore generato da interventi su aree o immobili soggetti ad una specifica variante urbanistica. Tale maggior valore, che si genera sul bene, deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che attua l’intervento, e versato da quest’ultimo al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021