Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 121 Operatori agricoli

1. Ai fini degli interventi urbanistico-edilizi disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo, i soggetti che nel territorio rurale svolgono attività agricole o attività ad esse connesse - come qualificate da disposizioni comunitarie, statali o regionali - sono ripartiti in quattro categorie, sulla base dei caratteri distintivi di seguito specificati. Tali caratteri devono essere attestati dai soggetti interessati all'avvio dei procedimenti relativi agli interventi disciplinati dal presente Titolo.

a) Aziende agricole ‘ad elevata capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta superiore alle due unità colturali (UC), cos&igrave come definite dal seguente punto 3;
  • - impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile.

b) Aziende agricole ‘a media capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra una e due unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno una unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno un terzo della produzione lorda vendibile.

c) Aziende agricole ‘minime':

sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC);
  • - rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile.

d) Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero:

Sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle tre categorie precedenti.

2. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

3. Si definisce unità colturale (UC) il mantenimento in coltura di superfici fondiarie non inferiori a:

  • - 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 10 ha per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • - 30 ha per altre superfici boscate ed assimilate come definite dalla normativa regionale, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. 16 luglio 1997, n. 49, le superfici fondiarie minime di cui sopra sono ridotte del 30%.

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto dal P.T.C. provinciale, l'unità colturale (UC) si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra indicate.

4. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui al punto 3 introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Piano Operativo, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

Art. 122 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Il Programma aziendale di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 contiene, oltre agli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, nel rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo e comunque in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale. In particolare, ai fini della valutazione degli interventi previsti in ordine agli aspetti paesaggistici, il Programma aziendale dovrà contenere specifici elaborati che dimostrino come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente circostante. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

2. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma Aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. In via prioritaria rispetto alla realizzazione di nuovi edifici rurali deve in generale essere contemplata la possibilità di procedere mediante ampliamento o sostituzione edilizia delle consistenze legittime esistenti.

3. Gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A. nella superficie aziendale, unitamente alle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale programmate, concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità paesaggistica ed ecosistemica derivanti dalle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale:

  • - conservare i caratteri morfologici dei rilievi collinari, preservando le aree di crinale rispetto a nuovi interventi edificatori ed infrastrutturali, e favorendo interventi di conservazione e di protezione dal dissesto idrogeologico;
  • - orientare gli interventi di trasformazione alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico e dei valori paesaggistico ambientali;
  • - garantire il mantenimento delle colture tradizionali, con particolare riferimento alle superfici ad oliveto, in modo da salvaguardare gli assetti figurativi e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario di impianto tradizionale e di interesse storico;
  • - garantire il mantenimento e/o il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali tradizionali, quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;
  • - mantenere e/o incrementare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente, in particolare nei contesti storicamente caratterizzati dalla presenza di mosaici agricoli;
  • - recuperare a fini produttivi agricolo-forestali eventuali aree incolte presenti nella superficie aziendale.

Nel caso in cui gli interventi di trasformazione incidano sull'assetto idrogeologico, comportando trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli, gli interventi devono comunque garantire :

  • - la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento, evitando i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che possano provocare il danneggiamento o l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli
  • - la tutela degli agroecosistemi e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, fasce boscate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze)
  • - la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale.

4. L'approvazione del P.A.P.M.A.A. costituisce condizione preliminare per la formazione dei titoli abilitativi edilizi.

Il P.A.P.M.A.A. ha durata decennale, con decorrenza dall'atto comunale di approvazione, fatte salve le eventuali proroghe consentite dalla normativa regionale. La sua realizzazione è garantita da una convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura dell'Amm./ne Comunale, contenente - oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali - specifici obblighi a carico dell'imprenditore agricolo o suoi aventi causa, in ordine a:

  • - la realizzazione delle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale;
  • - l'esecuzione delle opere colturali e degli interventi di manutenzione ambientale;
  • - la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV delle presenti NTA;
  • - la tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e/o storico-culturali presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capi I e II;
  • - la realizzazione o manutenzione delle opere infrastrutturali (ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinali o poderali);
  • - il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi;
  • - il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente Titolo e delle eventuali disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma aziendale censisce le emergenze paesaggistico - ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche e di confine e di arredo;
  • - nuclei arborati;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico testimoniale;
  • - viabilità rurale esistente;

6. Il Programma aziendale censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche - architettoniche, SIC etc.) prestando particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

7. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo nei casi in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti il mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della LR 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi :

  • a) riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare nuove abitazioni rurali ;
  • b) realizzazione di annessi stabili, negli ambiti A2.1, A3.1, A3.2 e A4, con volume fuori terra superiore a 2000 mc

8. I P.A.P.M.A.A. disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dal mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i P.A.P.M.A.A.:

  • - perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni;
  • - limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le "aree di pertinenza agricola" attribuite agli edifici esistenti interessano - fatte salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  • - prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

9. I Programmi Aziendali comprendenti le "aree boscate" di cui all'art.70 delle presenti NTA, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale perseguendo i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

  • - programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico-ecologico, finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali e dei biotopi, nonché alla difesa da incendi, fitopatologie e altre cause avverse;
  • - adottare, tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie infestanti aliene;
  • - evitare interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive che possano ridurre i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterare i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, compromettendone i valori storico-culturali ed estetico-percettivi e pregiudicandone la funzione di presidio idrogeologico;
  • - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree boscate, al fine della conservazione dei caratteri storico-identitari e dei valori paesaggistici da esse espressi, valorizzando in particolare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura e delle attività connesse;
  • - prevedere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica.

10. In presenza nella superficie aziendale di aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 - gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A devono contenere i relativi progetti di impianto. Tali progetti perseguono la rinaturalizzazione delle fasce - ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena - e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle eventuali specifiche disposizioni dettate all'art.124 delle presenti NTA, in ordine ai caratteri tipologici, formali e costruttivi cui deve attenersi la progettazione e successiva realizzazione dei manufatti aziendali.

Art. 123 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come di seguito specificato. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali.

2. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III e IV, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.137 delle presenti norme - dal progetto edilizio correlato.

3. Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo, di individui arborei tutelati ai sensi della normativa vigente, favorendo al contempo, per quanto possibile,l'eliminazione di specie infestanti aliene;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, lunette, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.) - con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie tradizionali di cui all'art. xx - con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici - anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva - e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale, soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora e l'ordinaria manutenzione ambientale che è comunque obbligatoria.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a parti del territorio ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche, etc.) devono prestare particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio comprendenti "aree boscate", di cui all'art. 70, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale.

6 I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che comprendono aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 devono contenere i relativi progetti di impianto.

7. Il Regolamento Edilizio può dettare disposizioni di dettaglio per gli interventi di sistemazione ambientale' di cui al presente articolo, con particolare riferimento a:

  • a) lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi;
  • b) le modalità di rilievo del contesto ambientale per la definizione degli interventi;
  • c) le modalità tecniche eventualmente da privilegiare nell'esecuzione degli interventi;
  • d) le specie vegetali idonee per i progetti di impianto, ivi compresi quelli finalizzati alla ricostituzione e/o al completamento delle fasce di vegetazione ripariale;
  • e) le garanzie fideiussorie di corredo alla convenzione.

Art. 124 Criteri insediativi e localizzativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi , devono essere coerenti con le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e con i caratteri tipici degli insediamenti agricoli della pianura e della collina.

2. Fatte salve le disposizioni e limitazioni contenute al titolo IV capo I relativamente agli edifici classificati, il presente articolo detta specifiche disposizioni e prescrizioni per gli interventi da attuare nelle aree rurali relativamente alle tipologie edilizie, materiali e tecniche costruttive e prescrizioni localizzative.

3. Tipologie edilizie e modalità aggregative

Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali. Le trasformazioni e gli accrescimenti edilizi, ove ammessi, devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici: la coerenza deve essere documentata attraverso una specifica analisi dell'edificio.

Gli interventi devono altres&igrave rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifica della sagoma dell'edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell'edificio e dei corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. In particolare devono essere sempre riconoscibili i corpi di fabbrica originari; deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale ed il fabbricato accessorio, anche se quest'ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l'intero assetto originario che devono comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità della aree di pertinenza.

Le tipologie edilizie ed i modelli aggregativi tradizionali costituiscono un riferimento anche per gli interventi di nuova edificazione di abitazioni e di annessi rurali.

4. Materiali e tecniche costruttive

I nuovi edifici e gli ampliamenti devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l'uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona.

Non è ammessa la realizzazione di terrazzi a sbalzo, l'uso di materiali di finitura non tradizionali, quali serramenti in alluminio o plastica, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista.

Per i nuovi annessi agricoli, ad esclusione dei casi in cui sussistano particolari esigenze produttive, è prescritto l'utilizzo di tipologia a capanna. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana.

Non è consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna "chiusa", cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati non classificati, antecedenti o successivi al 1954, e per quelli di nuova edificazione.

5. Prescrizioni localizzative

Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni rurali, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico e ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con i caratteri tipici della maglia poderale
  • - il progetto delle sistemazioni esterne dovrà specificare le caratteristiche e il tipo di essenze autoctone e naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture col paesaggio agricolo circostante
  • - Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi
  • - Si dovranno collocare, quando possibile, nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito, nel contempo salvaguardando l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico
  • - dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando cos&igrave sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani
  • - le nuove costruzioni non dovranno interferire con gli elementi significativi di resede quali giardini disegnati, viali alberati, boschetti ornamentali
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle strade di interesse panoramico
  • - non dovranno interessare la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici come previsto all'art. 63 delle presenti NTA
  • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale, nonché l'intervisibilità tra essi
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali (ad esclusione degli annessi per il ricovero di animali), di formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 127 delle presenti Norme.

La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Art. 125 Abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita solo tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo, purché l'eventuale trasferimento non avvenga all'interno degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e delle emergenze storiche.

3. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è comunque ammessa solo nei seguenti ambiti:

  • - Ambito A5 Piana Agricola
  • - Ambito A6 Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con esclusione di terrazze a tasca;

Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di superficie utile abitabile (Sua); La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di superficie utile abitabile.

La dimensione massima ammissibile di superficie non residenziale o accessoria (Snr) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 40 mq.

5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra.

6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

Art. 126 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. La realizzazione degli annessi agricoli e dei manufatti aziendali è ammessa solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia stata verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere.

2. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47)
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53)
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61)
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63)
  • - Aree boscate (art. 70)
  • - ambito A1- Faggi di Javello (art. 107)
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108), ad esclusione del sottoambito A2.1
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117)
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 )
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176)

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - alberi monumentali (art.71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "manufatti aziendali " e di "annessi agricoli " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44)
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74)
  • - aree a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. Manufatti aziendali

1. Si definiscono "manufatti aziendali permanenti" i manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti e platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - volumi tecnici ed altri impianti consimili;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazione, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura dei foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati di cemento o altro manufatto;

5. Parametri dimensionali per tettoie e manufatti prefabbricati

  • - altezza massima in gronda: ml 4,00, superficie coperta max 40 mq ;
  • - volume: non superiore al 10% del volume esistente, escluso la residenza.

Le strutture a tunnel possono essere realizzate solo nell'ambito A.5 Ambito della Piana Agricola

L'installazione di manufatti aziendali permanenti è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come di ‘elevata' o di ‘media capacità produttiva' e alle aziende che in via prevalente esercitano l'attività di allevamento ai sensi dell'art. 127 delle presenti norme, esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente consentiti.

L'installazione di manufatti aziendali non necessita dell'approvazione di un P.A.P.M.A.A. ma è comunque subordinata al rilascio di un permesso a costruire. La relativa istanza contienegli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e deve essere accompagnata da:

  • - relazione agronomica che dimostri la necessita del manufatto per comprovate esigenze produttive;
  • - l'impegno alla integrale rimozione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo, mediante stipula di idoneo atto d'obbligo debitamente registrato.

La relazione agronomica deve contenere:

  • - l'anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell'azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l'intervento);
  • - la finalità dell'intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali delle strutture in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie.

I manufatti aziendali che, una volta cessata la necessità di utilizzo, non siano stati integralmente rimossi, sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

6. Annessi agricoli stabili

Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo produttivi o di supporto alle attività aziendali. Indipendentemente dalle tipologie, tali annessi non sono configurabili o riconfigurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione o riutilizzazione con diversa destinazione neppure a titolo temporaneo o saltuario.

Gli annessi agricoli stabili si articolano in:

  • a) annessi nei quali è consentita la permanenza continuativa di persone, quali "centri aziendali" (sedi amministrative aziendali, uffici, spazi di esposizione e vendita, mense per il personale, spogliatoi, etc.);
  • b) annessi nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo a) è consentita esclusivamente alle aziende agricole "ad elevata capacità produttiva".

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo b) è consentita sia alle aziende "di elevata capacità produttiva" che alle aziende ‘a media capacità produttiva'.

Le superfici fondiarie minime necessarie per la realizzazione di annessi agricoli sono definite dall'art. 121.

I nuovi annessi agricoli debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la realizzazione potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di cui all'art. 74 della LR 65/2014;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti di destinazione d'uso agricola dei fabbricati esistenti, nei 10 anni precedenti;
  • - le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della produzione su superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite dal Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola cos&igrave come risultanti dal programma aziendale;
  • - debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricadono;
  • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e fabbricati in legno, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;
  • - l'annesso dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta.

Nel caso di aziende biologiche è obbligatoria la realizzazione di una area da adibire al compostaggio aziendale.

Gli annessi agricoli possono essere realizzati, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati. Il dimensionamento dei locali interrati o seminterrati deve in ogni caso essere esplicitamente compreso e computato nella documentazione tecnico-agronomica di corredo al Programma Aziendale.

Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 Aprile 2007, non possono mutare destinazione d'uso agricola. Gli annessi rurali con inizio lavori antecedente al 15 Aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo e sempreché tale mutamento sia consentito dalla disciplina comunale vigente all'epoca della costruzione.

Il mutamento parziale o totale della destinazione d'uso agricola abusivamente realizzato in violazione delle disposizioni di cui sopra, anche in assenza di opere edilizie, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

La realizzazione di annessi agricoli stabili è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III.

Art. 127 Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime.

1. E' disciplinata dal presente articolo la realizzazione nel territorio rurale - e nelle aree ad esso assimilate, degli annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della L.R. 65/14 e art. 6 del reg 63/R, articolati nelle seguenti tipologie:

  • a) annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale;
  • b) annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.

2. Tali annessi sono edifici o manufatti esclusivamente destinati ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali (rimesse di mezzi e macchinari, locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, manufatti per ricovero di animali, tettoie, etc.), nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone.

Tali annessi non sono riconfigurabili, né è in alcun modo ammessa la loro riutilizzazione con diversa destinazione.

3. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - Aree boscate (art. 70);
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ;
  • - ambito A2.1- aree agricole di versante (art. 109)
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117);
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime" è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1, lett. a (aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale), è consentita esclusivamente alle aziende agricole sprovviste di annessi agricoli e che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,5 e un'unità colturale (UC).

5. La dimensione massima degli annessi è da correlare alle seguenti superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali e deve essere comunque commisurata alla dimensioni e alle reali esigenze dell'azienda :

superficie coltivata (per colture ortoflorovivaistiche specializzate)
compresa tra mq 4.000,00 e 8.000 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per vigneti e frutteti) compresa tra mq
15.000,00 e 30.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per oliveto in coltura specializzata e
seminativo irriguo) compresa tra mq 20.000,00 e 40.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (seminative, seminativo arborato, prato,
prato irriguo) compresa tra mq 30.000,00 e 60.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (castagneti) compresa tra mq 50.000,00
e 100.000,00 mq
fino a 40 mq totali di SE
superficie coltivata (bosco) compresa tra mq 150.000,00 e
300.000,00 mq
fino a 25 mq totali di SE

6. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto 1, lett. B (non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare), sotto forma di costruzioni di tipo stabile è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento semintensivo di bestiame;
  • b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c) allevamento di fauna selvatica;
  • d) cinotecnica;
  • e) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile

7. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 6 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, che deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

8. Di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, in relazione al benessere animale:

Per i casi riferibili alla lettere a) allevamento semintensivo, secondo i seguenti rapporti:

Tipo di allevamentoSup. max per capo
BOVINICapo adulto12 mq /capo
Vitellone10 mq /capo
Vitello o manzetta5 mq /capo
EQUINIFattrice o stallone10 mq /capo
Fattrici con Puledro12 mq /capo
Pony8 mq/capo
OVINI/CAPRINIPecora o capra da rimonta2 mq /capo
Pecore e capre con agnello o capretto2,50 mq /capo
Agnello o capretto0,50 mq /capo
Arieti2,50 mq/capo
SUINICapo adulto1,2 mq /capo
Verro o scrofa3,0 mq /capo
Magrone0,6 mq/capo
Lattonzolo0,3 mq /capo
CUNICOLIConiglio riproduttore0,4 mq /capo
Coniglio da ingrasso0,4 mq /capo
AVICOLIOvaiola0,3 mq/capo
Pollo da ingrasso0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

9. Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:

  • a. da abitazioni e case sparse ml. 100
  • b. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive ml. 150

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL;

Relativamente all’allevamento dei bovini:

I pagliai e i fienili devono essere separati dagli altri edifici.

Il locale di mungitura comprende la sala di attesa, la sala di mungitura, la stanza di raccolta del latte ed il locale motori; di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite dei locali:

Sala di attesa 1,3 mq /capo
Sala mungitura 4 mq /capo
Locale raccolta latte20 mq
Locale motori10 mq

I locali per lo stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

LocaleDimensioni mc/capo
Fienile20
Pagliaio14
Sili orizzontali10
Silos verticali3

Per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

Per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:

numero alveariSuperficie massima
Da 1 a 5030 mq
Oltre 50 + 0,80 ad alveare, fino a un massimo di 100 mq

Per la lavorazione del latte (caseificio):

latte trasformato giornalmente in quintali (q)Superficie massima
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 10 q fino a 100 q+ 15 mq/q

Per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco e necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 50.000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito da realizzare in aggiunta ai precedenti tipi di annessi;

Per i casi riferibili alla lettera c) allevamento di fauna selvatica , deve essere mantenuta una densita di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNASup. per capoMq/capo
FAGIANODai 30 ai 60 giorni0,5
Oltre i 60 giorni1
PERNICIDai 30 ai 60 giorni0,25
Oltre i 60 giorni1
LEPRI100 mq all’aperto
UNGULATI5000 mq all’aperto

Per i casi riferibili alla lettera d), installazione di annessi per la cinotecnica la stessa è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalla l.r. 59/09 e il relativo regolamento di attuazione DPGR 38/R/2011 Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    • - da abitazioni e case sparse: ml. 100
    • - da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive: ml 150
    • - da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria): ml 50

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL oltre a rispettare le seguenti condizioni;

  • - il canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di mq. 100 per cane;
  • - i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dal DPGR 38/R/2011 e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente, con altezza max di m 2.40;
  • - i box devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione e deve soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile;
  • - è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di SE max. di mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • - H. max in gronda ml. 2,70;
    • - tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • - la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • - la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • - dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

In caso di cessazione di attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

10. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

11. Fuori dai casi di cui ai commi 4 e 7 del presente articolo, è comunque consentita a tutte le aziende ‘minime’ di cui all’art.121, punto 1, lett. c), ivi comprese quelle che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC), l’installazione di annessi agricoli sotto forma di manufatti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, semplicemente appoggiati al suolo senza opere di fondazione, con caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe a quelle previste per i manufatti agricoli amatoriali di cui all’art.130.

12. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 lett. a) e b) è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  • - che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno o fabbricati, o mutamenti di destinazione d’uso agricola dei fabbricati esistenti o collegati alla superficie agricola di riferimento, nei 10 anni precedenti;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell’azienda agricola, in particolare per gli annessi legati all’allevamento, l’azienda deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF);
  • - l’intervento proposto non deve eccedere una superficie utile lorda di 500 mq, soglia oltre la quale l’intervento è soggetto a piano attuativo.
  • - L’annesso deve essere localizzato in coerenza con i caratteri del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricade;
  • - Le costruzioni dovranno essere realizzate secondo le tipologie indicate da ARSIA e dovranno essere realizzati in legno, in muratura tradizionale o con elementi prefabbricati debitamente intonacati. Deve essere previsto un solo piano fuori terra di altezza commisurata all’attività da svolgere, comunque non superiore a 6.50 metri nel colmo;
  • - Ogni nuovo annesso agricolo dovrà essere realizzato con riferimento alla sostenibilità ambientale, con scelte progettuali orientate all’eco efficienza energetica e nel rispetto delle risorse essenziali del territorio. In particolare è prescritto l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’energia richiesta negli annessi di cui al comma 1 lett. B;
  • - Gli annessi legati all’allevamento devono garantire in primo luogo il benessere animale;.
  • - Gli annessi dovranno essere dotati di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all’irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta;
  • - Deve essere prevista apposita concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua, opportunamente dimensionate sulla base degli animali allevati;
  • - la realizzazione di locali interrati o seminterrati, è indicata anche per la realizzazione di locali accessori o per vani destinati al ricovero dei mezzi agricoli, nel caso in cui vi sia una conformazione del terreno favorevole. Non sono invece ammessi locali totalmente interrati per il ricovero dei mezzi agricoli, qualora l’accesso debba avvenire per mezzo di rampe scavate nel suolo pianeggiante;

13. Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1, le aziende devono motivare il fabbisogno e il dimensionamento dell’annesso agricolo allegando al progetto apposita documentazione:

  • - tecnico-agronomica nella quale siano specificati ed evidenziati in modo dettagliato l’anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l’intervento);
  • - la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - rilievo della infrastrutturazione rurale: percorsi storici, vegetazione di corredo, boschetti, sistemazione agrarie storiche ed eventuale vegetazione ripariale dei terreni collegati alla realizzazione dell’annesso;
  • - la verifica di conformità dell’intervento al presente Piano Operativo;
  • - l’indicazione di massima dei tempi di realizzazione dell’intervento;
  • - gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso un piano finanziario di investimento.

Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 lett. b) la documentazione deve altresì contenere:

  • - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi con elaborato relativo all’intervisibilità delle strutture;
  • - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui o l’utilizzo del carico di nitrati secondo quanto disposto dalla direttiva nitrati 91/676/Cee (d.p.g.r 46/R/2008) e nel rispetto della vulnerabilità idraulica dell’area.

Nel caso di allevamenti semibradi deve essere redatto un apposito piano di pascolo che deve contenere:

  • - Individuazione della superficie pascolabile;
  • - Il carico massimo di animali per ettaro e per anno;
  • - le modalità di rotazione del pascolamento;
  • - la compatibilità rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi;
  • - eventuale presenza di pozzi e sorgenti per uso umano.

Nel caso che il pascolo interessi aree boscate vale quanto previsto all’art. 70 c. 5 delle presenti NTA.

14. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • - mantenere la destinazione d'uso agricola di tale annesso;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - realizzare eventuali interventi di recupero dei percorsi storici, delle sistemazioni idrauliche agrarie storiche, integrazione di siepi, filari e boschetti e ricostituzione della vegetazione ripariale ;
  • - a realizzare eventuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistico;
  • - rimuovere e rimettere in pristino o stato dei luoghi una volta cessata di utilizzo agricolo.

15. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato,anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021