Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 105 Disposizioni generali

1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna alla perimetrazione del centro abitato. Esso è costituito per la quasi totalità da aree riferibili alle zone "E" del DM 1444/68. Tali aree sono destinate all'esercizio delle attività agricole e forestali, intese non soltanto come funzioni produttive, ma anche come strumenti di tutela del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, delle risorse idriche destinate al consumo umano dei beni storici e culturali esistenti. Nel territorio rurale trovano applicazione le le disposizioni contenute nel Titolo IV Capo III della LR. 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 63/R/2016 e s.m.i.

La perimetrazione del territorio rurale è individuata con apposito segno grafico sulle tavole serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" - Il territorio rurale su base C.R.T. in scala 1:5.000.

2. Nel territorio rurale sono perseguiti i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica :

  • - la tutela della Biodiversità mediante la riqualificazione del sistema forestale e la tutela dei sistemi naturali che costituiscono i principali serbatoi di naturalità;
  • - la salvaguardia dei versanti, in particolare quelli interessati da estese piantagioni arboree, anche favorendo l'adozione di metodi colturali e sistemi d'impianto atti a contenere l'erosione del suolo;
  • - il potenziamento della connettività ambientale attraverso la tutela e il miglioramento della qualità ecologica complessiva del sistema idrografico;
  • - la salvaguardia e la riqualificazione paesaggistica delle visuali e dei percorsi panoramici mediante la conservazione dei rapporti visivi e dei coni visuali esistenti;
  • - la tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche che caratterizzano il paesaggio e concorrono alla definizione di una identità evolutiva del territorio comunale;
  • - favorire il mantenimento degli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale, salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli insediamenti storici, perseguendo in particolare la conservazione del caratteristico mosaico costituito dalla relazione tra agroecosistemi tradizionali e le formazioni forestali collinari;
  • - il recupero delle aree agricole frammentate interessate da processi di colonizzazione arbustiva.

3. La disciplina di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuta nel presente Titolo è articolata come segue:

  • - Capo I - "Disciplina degli ambiti rurali ": contiene disposizioni che sulla base dei caratteri paesaggistici e naturalistici, disciplinano gli usi e le trasformazioni riguardanti i singoli ambiti.
  • - Capo II - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura - contiene le norme valide per tutto il territorio rurale in merito alla realizzazione di nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura;
  • - Capo III - "Interventi sul patrimonio edilizio esistente": contiene disposizioni che disciplinano gli interventi sugli edifici esistenti e sulle loro pertinenze, in coerenza con le strategie contenute nel Piano Strutturale.
  • - Capo IV - "Le aree speciali nel territorio rurale" contiene la disciplina delle aree con destinazioni specifiche.

4. Nel territorio rurale non è ammessa la realizzazione di nuove residenze, ancorché agricole, se non attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, secondo le modalità previste all'art. 125 e con le limitazioni previsti nei singoli ambiti di appartenenza.

5. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata da tutte le disposizioni riferite (esclusivamente o meno) al territorio rurale contenute nelle presenti Norme per l'Attuazione e nei relativi allegati, ed in particolare dalle disposizioni di cui ai seguenti Titoli:

  • - Titolo III - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
  • - Titolo IV - Disciplina di tutela della integrità fisica del territorio;
  • - Titolo V - Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio territoriale e delle sue componenti identitarie;
  • - Titolo IX - Capo II - Gli interventi di trasformazione
  • - Titolo X - Disciplina per la realizzazione di servizi e infrastrutture

In caso di contrasto con le norme del presente Titolo si applicano le disposizioni più restrittive.

CAPO I Disciplina degli ambiti rurali

Sezione 1 Ambiti ad elevato grado di naturalità

Art. 106 Ambiti ad elevato grado di naturalità. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale coperto da boschi, con prevalente funzione di connessione ecosistemica che hanno una connotazione sia paesaggistica e naturalistica, sia insediativa ed economica legata sopratutto alla coltivazione forestale. Tale attività economica ha una funzione fondamentale sia a livello produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio e viene in alcuni casi affiancata e integrata da attività turistica ricreativa. Assumono un importante valore paesaggistico le aree agricole inserite all'interno del sistema forestale che conservano una struttura agricola poderale tradizionale, anche se presentano delle criticità legate a fenomeni di abbandono.

2. Le aree a elevato grado naturalistico, individuate nelle Tavole serie QP02 "Il territorio Rurale" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali:

  • - Ambito A1 - Area dei Faggi di Javello
  • - Ambito A2 - Monteferrato
  • - Ambito A3 - Collina boscata

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni di cui agli articoli seguenti che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati .

3. Componenti identitarie

  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - parchi e giardini storici di cui all'art. 61
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - aree con altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - percorsi e punti di vista panoramici di cui all'art. 74
  • - le cave dismesse di cui all'art.77;

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT4_01 Casa Cave e AT4_02 Campo Solare.
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nei vari ambiti, nelle aree a elevato grado naturalistico sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica;
  • - interventi di riforestazione che non interessino ex aree di pascolo ed ex coltivi;
  • - attività di studio, didattica e ricerca;
  • - spazi scoperti di uso pubblico;
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

5. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitarie e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003 ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie , bar , locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV e Capo III del presente titolo.

Sono altres&igrave consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Non è consentita la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:

  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo

Non è consentito altres&igrave lo svolgimento di attività sportive impattanti come ciclocross e motocross. Resta il divieto generalizzato di percorrere le aree collinari e boscate con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti.

Gli interventi suscettibili di produrre effetti sull'area ZSC, ivi comprese le trasformazioni colturali, sono subordinati alla redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non pregiudicano l'integrità del sito interessato.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo IV Capo I, si applicano le norme di cui all'art. 138 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree di elevato grado naturalistico non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali, anche mediante recupero di volumi dismessi.

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dai successivi articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli successivi che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel Titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV Capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono.

Art. 107 Ambito A1 - Faggi di Javello

1. Sono aree che assumono particolare interesse naturalistico e paesaggistico, caratterizzate dalla prevalenza assoluta del bosco e dalla forte rarefazione degli insediamenti per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da considerarsi di tutela assoluta e comprendono anche le aree ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario n. 41 "Monteferrato e Monte Javello.

2. Obiettivi :

  • - mantenere e migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso la tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità e complessità strutturale;
  • - ridurre e mitigare gli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e degli incendi;
  • - promuovere il recupero dei castagneti da frutto;
  • - ridurre e mitigare gli impatti/disturbi sui margini dei nodi e mantenere e/o migliorare il grado di connessione con gli altri nodi (primari e secondari);
  • - migliorare la gestione selvicolturale dei boschi suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia);
  • - mantenere e/o migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua.
  • - Tutela degli habitat arbustivi, di macchia e di gariga di interesse comunitario/regionale o quali habitat elettivi per specie animali o vegetali di elevato interesse conservazionistico.
  • - Tutela e valorizzazione attiva degli habitat forestali di interesse comunitario.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;
  • - mantenimento e ripristino delle radure di montagna;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.
  • - I parcheggi, tranne che in limitate aree per il tempo libero e, in particolare, per l'accesso agli itinerari escursionistici;
  • - La circolazione di veicoli a motore per lo svolgimento di attività agonistiche.
  • - L'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, eventuali interventi di salvaguardia sulle praterie esistenti, eventuali opere di salvaguardia ovvero di sostituzione delle formazioni ad uliceto presenti, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio;

  • b) interventi sulla viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio. I sentieri esistenti devono essere mantenuti; E' ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti;

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

Non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Non è ammessa la realizzazione di strutture sportive come i campi da tennis e le piscine nella pertinenza edilizia degli edifici esistenti;

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei, di cui all'art. 129 comma 6 delle presenti nta
  • - manufatti per esigenze venatorie

Art. 108 Ambito A2 - Monteferrato

1. Sono le aree interessate dai tre poggi ofiolitici del Monteferrato che costituiscono una emergenza geologica e una rarità naturale da salvaguardare, per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Alle pendici di questo ambito si distinguono le aree agricole, caratterizzate dalla presenza di oliveto e vigneto lungo il torrente Bagnolo (A2.1) e la presenza di un insediamento contemporaneo risalente agli anni 70 denominato villaggio Focanti (A2.2).

L'ambito A2 pertanto si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - l'ambito A2.1: Area agricola di versante;
  • - l'ambito A2.2: Villaggio Focanti

2. Obiettivi

  • - mantenimento dell'integrità fisica ed ecosistemica del complesso rupestre e del relativo habitat roccioso di interesse regionale e comunitario
  • - riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle cave abbandonate
  • - tutela dell'integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e del SIC - n. 41;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - l'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate e arbustate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi selvicolturali:

Non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle pinete del Monteferrato, mentre nelle rimanenti aree sono comunque ammessi gli interventi di ordinaria coltivazione forestale, con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente, e gli interventi fitosanitari.

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio.

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel PO. I sentieri esistenti devono essere mantenuti. E' ammessa l'individuazione di ippovie, che non interessino l'area ofiolitica e percorsi trekking, anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

In considerazione della sua localizzazione, nell'edificio denominato Casa Lopi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 56 delle presenti NTA, oltre alle attività previste al comma 5 dell'art. 106, è ammesso l'insediamento di attività turistiche ricettive limitatamente a un piccolo punto di ristoro, foresteria o punto tappa, mediante i riuso dei volumi esistenti. L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con l'amministrazione Comunale che regoli l'uso pubblico dei percorsi insistenti sull'area.

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei annessi temporanei di cui all'art.129, c. 6 delle presenti NTA.
  • - manufatti per esigenze venatorie;

Art. 109 Ambito A2.1 - Area agricola di versante

1. Sono le aree agricole poste sulle prime pendici collinari del Monteferrato caratterizzate dall'associazione di oliveti, seminativi e vigneti per cui il Piano Operativo promuove il mantenimento della diversificazione colturale, fermo restando lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.

2. Obiettivi

  • - mantenimento o la creazione di una maglia agraria di dimensione media, idonea alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente strutturata dal punto di vista morfologico e percettivo e ben equipaggiata sul piano dell'infrastrutturazione ecologica, compatibilmente con le esigenze di sviluppo delle attività agricole;
  • - promuovere il mantenimento della diversificazione colturale data dalla compresenza di oliveti, vigneti e colture erbacee;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e dell'area ZSC;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - le sistemazioni idraulico agrarie, connesse a nuove coltivazioni, debbono garantire una corretta regimazione delle acque superficiali, devono essere orientate a favorire l''infiltrazione del terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione e debbono mirare al mantenimento ed al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali, esistenti e/o documentate;
  • - opere di conservazione o integrazione del corredo vegetale che costituisce infrastrutturazione ecologica e paesaggistica della maglia agraria;
  • - interventi di ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo il Bagnolo con la finalità di aumentare il grado di connettività ecologica;

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi colturali:

Nella realizzazione di nuovi vigneti o reimpianti, nell'orientamento dei filari preferire soluzioni che rispettino la morfologia dei terreni o minimizzano la pendenza;

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel RU, i sentieri esistenti devono essere mantenuti.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti.

5. Interventi di nuova edificazione

Salvo diversa prescrizione contenuta al Titolo III delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Manufatti per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130, secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128 ;
  • - manufatti temporanei (art.129)

I progetti devono perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la loro compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici, evitando soluzioni che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e preferendo dove possibile costruzioni ipogee.

Art. 110 Ambito A2.2 - Villaggio Focanti

1. Si tratta di un insieme di edifici noti come Villaggio Focanti, edificati negli anni 60 in assenza di strumento Urbanistico. La posizione e la morfologia dell'insediamento sono incongrui rispetto al territorio interessato.

2. Obiettivi

  • - impedire l'ampliamento dell'insediamento;
  • - limitare il consumo di nuovo suolo agricolo;

3. Destinazione d'uso

E' ammessa per gli edifici esistenti unicamente la destinazione residenziale.

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi unicamente gli interventi relativi a:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - sostituzione della pineta esistente con latifoglie o altre conifere, quando la conformazione e composizione del suolo consente una adeguata copertura vegetale tale da annullare fenomeni di dissesto;
  • - avviamento ad alto fusto del ceduo esistente

5 .Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi previsti all'art. 135 delle presenti norme .

Per quanto riguarda gli interventi pertinenziali degli edifici esistenti si fa riferimento a quanto previsto al Capo III del presente titolo. La eventuale sostituzione della pineta esistente è ammessa nelle modalità previste al precedente comma.

6. Interventi di nuova edificazione

Non è ammessa nuova edificazione.

Art. 111 Ambito A3 - Collina boscata

1. Comprende le aree collinari comprese tra quota 300 m slm e quota 500 m. slm, caratterizzate dalla prevalente presenza di aree boscate di tipo produttivo. Nella parte Ovest, sull'area collinare prospiciente l'Agna, suddette aree svolgono una importante funzione di connettività ecologica e si configurano come nodi forestali secondari.

L'Ambito A3 si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - Ambito A3.1: Aree agricole di Iavello e Guzzano;
  • - Ambito A3.2: Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana;

2. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.
  • - il pascolamento nelle aree boscate e arbustate nel rispetto delle condizioni previste all'art.70.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad esclusione dei residui di lavorazione;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

3. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

In particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - il rispetto di quanto prescritto per la salvaguardia dei geotipi e biotopi e per le specie vegetali rare.
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
    • b) Interventi di viabilità:

    E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà, senza la nuova istituzione di servitù di passaggio.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

  • c) Interventi per la fruizione turistica:

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo IV

  • d) Interventi di nuova edificazione:

Ad esclusione delle aree boscate per cui si fa riferimento a quanto previsto all'art. 70, è ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alla superficie fondiaria minima di cui all'art. 127;
  • - Manufatti aziendali temporanei art. 129;
  • - Serre temporanee art. 128;
  • - Annessi per agricoltura amatoriale e ricovero degli animali domestici art. 130

Art. 112 Ambito A3.1 - Aree agricole di Javello e Guzzano

1. Comprende le aree agricole caratterizzate dalla presenza di molte delle più belle architetture rurali di Montemurlo, e dalla buona conservazione del sistema dei percorsi che le collegavano. Il paesaggio è caratterizzato dalla predominanza di seminativo semplice e dei prati da foraggio e da una maglia ampia di tipo tradizionale.

2. Obiettivi

Relativamente all'area di Javello:

  • - il recupero e la manutenzione degli edifici e dei loro intorni ambientali, assicurando la continuità del complesso della Fattoria di Javello
  • - Il libero accesso alle aree aperte da mantenere a fruizione pubblica.

Relativamente all'area di Guzzano:

  • - il recupero degli edifici esistenti assicurando le sistemazioni di pregio dei terreni ancora rilevabili;
  • - la valorizzazione delle risorse esistenti che assicuri una maggiore fruizione degli immobili e degli spazi aperti e la sopravvivenza delle attività agricole e forestali, per la necessaria cura dei boschi e degli intorni ambientali degli edifici;
  • - disincentivare le operazioni di frazionamento dei terreni;
  • - incentivare la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati e nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono colturale con conseguente espansione della vegetazione arbustiva e della boscaglia.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

  • - gli interventi di recupero e di ripristino delle condizioni di efficienza degli impianti colturali e degli impianti arborei. E' prescritta la conservazione e il ripristino della rete scolante, della viabilità campestre e dei terrazzamenti.
  • - Interventi di recupero delle siepi, alberature, lingue e macchie boscate che costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il complesso di edifici facenti parte della fattoria di Javello che sono stati oggetto di piano di recupero approvato con dcc n. 47/2008 si fa riferimento a quanto previsto nelle NTA del suddetto piano attuativo.

Gli interventi sono comunque subordinati alle stipula di una convenzione che regoli, i rapporti tra amministrazione comunale e soggetti attuatori in merito agli spazi e ai percorsi da destinare ad una fruizione pubblica, in modo da elevare l'uso pubblico delle risorse presenti, e che garantisca il recupero dell'intorno ambientale degli edifici.

Per gli altri edifici esistenti vale quanto previsto al capo I del Titolo IV e al capo III del presente titolo.

5. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per le produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129.
  • - Manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 potranno essere realizzati esclusivamente tramite demolizione e ricostruzione di manufatti condonati o superfetazioni nel rispetto delle modalità costruttive e volumetriche del Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

Art. 113 Ambito A3.2 - Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana

1. L'ambito comprende le aree agricole collinari caratterizzate dall'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. La maglia agraria è medio fitta, con campi di dimensione contenuta e confini tra gli appezzamenti piuttosto morbidi. Sono caratterizzate dalla presenza di architetture rurali di valore testimoniale e dall'insediamento di Albiano. L'area di Albiano risulta in avanzato stato di degrado, sia per l'interruzione delle viabilità preesistenti, sia per l'avvio di un processo di parcellizzazione dei terreni che sta intaccando l'assetto territoriale precedente.

2. Obiettivi

  • - Recupero edifici esistenti e l'introduzione di attività ricettive preservando la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi.
  • - Recupero della viabilità esistente;
  • - Disincentivare operazioni di frazionamento dei terreni.

3. Interventi ammessi sugli spazi esterni

Gli interventi di cui sopra dovranno tendere a:

  • - preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agrambiente e paesaggio, attraverso nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conservazione degli elementi dell'infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete;
  • - mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
  • - tutela e integrazione se necessaria, delle siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario.
  • - la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - gli Annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art 127 comma 1 lett.a sono ammessi solo a fronte del recupero della maglia dei campi e delle sistemazioni agrarie storiche e non devono modificare la morfologia dei percorsi esistenti, dei terrazzamenti e dei drenaggi.
  • - Annessi agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali, di cui all'art.130, sono ammessi con le limitazioni previste dal Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

I Programmi Aziendali e gli interventi di sistemazione ambientale di cui agli articoli 122 e 123 delle presenti norme devono prevedere espressamente interventi di sistemazione della viabilità esistente e una corretta regimazione idraulica delle acque.

Sezione 2 Ambiti a prevalente carattere rurale

Art. 114 Ambiti a prevalente carattere rurale. Generalità

1. Comprendono gli ambiti del territorio rurale nei quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche e giacitura dei suoli, l'estensione e la densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate.

2. Le aree a prevalente funzione agricola, individuate nella cartografia QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000, si articolano nei seguenti ambiti territoriali :

  • - Ambito A4 - Ambito della collina urbana
  • - Ambito A5 - Ambito della Piana agricola
  • - Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

La disciplina di cui al presente articolo è integrata dalle specificazioni e limitazioni e/o limitazioni di cui ai successivi articoli, che disciplinano i singoli ambiti sopra elencati.

3. componenti identitarie:

  • - Nuclei storici di cui all'art. 52
  • - Emergenze storiche architettoniche di cui all'art.53
  • - viabilità storica di cui all'art.63
  • - le aree con sistemazioni agrarie storiche di cui all'art.65
  • - le aree di pertinenza dei Nuclei rurali di cui all'art. 66
  • - invasi e bacini artificiali di cui all'art. 68
  • - vegetazione ripariale di cui all'art. 69
  • - le aree boscate di cui all'art. 70;
  • - alberi monumentali di cui all'art. 71;
  • - altri elementi vegetali di pregio di cui all'art. 72;
  • - I varchi territoriali di cui all'art. 73;
  • - percorsi panoramici di cui all'art. 74.

Altre discipline:

  • - aree di trasformazione AT1_18 La Querce, AT2_02 Podere Vivaio, AT3_01 - Cafaggio;
  • - aree speciali nel territorio rurale di cui al Capo IV del Titolo VI;
  • - aree agricole soggette a misure di riqualificazione di cui all'art. 76
  • - aree soggette a norme di salvaguardia ambientale di cui all'art. 79

4. attività consentite

Fatte salve le disposizioni limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al titolo III e IV delle presenti NTA, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività come definite, articolate e dettagliate dalla disciplina delle funzioni di cui al Titolo II capo IV delle presenti NTA:

  • - attività agricole, orientate alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionale, con esclusione dell'attività cinotecnica, ammessa solo nell'ambito A5;
  • - attività agro-forestali
  • - attività zootecniche
  • - attività faunistico- venatorie;
  • - attività di agriturismo e altre attività connesse alla produzione agricola aziendale;
  • - stoccaggio e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • - le attività sportive (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, negli edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo III del presente titolo e nel Capo I del Titolo IV , le seguenti destinazioni d'uso:

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali, sociali, sociosanitari e ricreativi;
  • - residenza;
  • - attività agrituristiche, è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003, ad esclusione del Glam-Camping;
  • - esercizi commerciali di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (enoteche, trattorie, ristoranti, bar, locali con degustazione e vendita di prodotti tipici)
  • - ospitalità alberghiera e extralberghiera (bed & breakfast, affittacamere, alberghi e locande di campagna)

L'utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l'intorno ambientale degli edifici di cui al capo I del Titolo V e al capo III del presente titolo. Sono altresì consentiti:

  • - eventuali usi specialistici indicati nella disciplina dei singoli ambiti territoriali;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di reti ed impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas. Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e comunque dovranno essere sottoposti a valutazione degli effetti ambientali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

  • - installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed episodiche;
  • - linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Attività non consentite:

  • - la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in particolare:
  • - impianti industriali per la gassificazione e l'incenerimento dei rifiuti urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
  • - impianti di selezione ed aree di compostaggio;
  • - impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
  • - l'abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,la formazione di depositi o l'immagazzinamento all'aperto di stracci, rottami, auto in demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.
  • - il deposito di mezzi meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati alla conduzione agricola/forestale del fondo.

Non è altresì consentito, nell'ambito A4 - Collina Urbana, lo svolgimento di attività sportive impattanti come il ciclocross e il motocross.

6. interventi sugli edifici esistenti

Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Titolo V Capo I, si applicano le norme di cui all'art.124 e al capo III del presente titolo.

7. interventi di nuova edificazione

Nelle aree a prevalente funzione agricola non è consentita la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali ad eccezione di quelli realizzati mediante interventi di riconversione o trasferimento di volumetrie agricole dismesse, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale

La realizzazione di nuovi annessi agricoli di qualsiasi natura è regolata dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali e dall'art. 124 delle presenti NTA.

8. disciplina beni paesaggistici

Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo, territoriale e paesaggistico dettate dal presente articolo e dagli articoli che disciplinano i singoli ambiti territoriali sono integrati dalle disposizioni contenute nel titolo IV e dalle disposizioni dettate dal PIT/PPR , volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nel titolo IV capo IV delle presenti NTA. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle presenti NTA.

Art. 115 Ambito A4 - Collina urbana

1. L'ambito A4 è costituito prevalentemente da aree agricole pedecollinari, caratterizzate dalla presenza e diffusione delle consociazioni tipiche del paesaggio collinare toscano e delle sistemazioni idraulico - agrarie storiche terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Sono aree collinari, ben accessibili dagli ambiti antropizzati, che svolgono un importante funzione per la qualità della vita degli abitati, sia come riserva di aree di libera fruizione e sia per la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico.

2. Obiettivi

  • - sviluppo della produzione agricola polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio rurale
  • - sviluppo dell'agricoltura semiprofessionale e amatoriale quale fonte di prodotti destinati prevalentemente ai mercati locali
  • - sostegno al mantenimento degli ordinamenti colturali tipici locali e all'arricchimento del mosaico colturale
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti
  • - tutela dei caratteri morfotipologici del patrimonio edilizio storicizzato costituente componente identitaria del patrimonio territoriale
  • - tutela e valorizzazione della maglia stradale storica, anche per favorire l'organizzazione di una rete di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri in grado di collegare i siti di pregio ambientale e storico e per la promozione della valenza panoramica e paesaggistica dei tracciati viari
  • - realizzazione di percorsi enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva diffusa
  • - la riqualificazione delle aree degradate;

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - realizzazione di sentieri
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico, ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto. Nella dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l'intervento si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;
  • - accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - introduzione di specie esotiche vegetali e animali.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Per gli interventi che presuppongono una trasformazione dei suoli sono prescritti:

  • - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli
  • b) Viabilità esistente

E' ammessa unicamente la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco e/o difesa dei boschi da incendi.

Sulla viabilità esistente sono ammessi:

  • - interventi di manutenzione e adeguamento dei tracciati esistenti;
  • - l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà.

Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, e ammessa la realizzazione di :

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre temporanee di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.

Art. 116 Ambito A5 - Piana agricola

1. L' Ambito della piana è costituito dalle aree agricole che non sono state interessate dalla espansione edilizia del decennio 1965 - 1975 conseguente al processo di industrializzazione del territorio. In queste aree si conservano i manufatti e le sistemazioni dell'appoderamento ottocentesco in modo quasi integrale. L'ambito è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia e presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso, con poche siepi e altri elementi vegetazionali di corredo.

All'interno dell'Ambito A5 sono stati individuati i seguenti ambiti:

  • - Ambito A5.1: Area periurbana di Montemurlo
  • - Ambito A5.2: Area periurbana di Bagnolo

2. Obiettivi

  • - la conservazione degli elementi e delle parti dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità poderale e interpoderale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano);
  • - la realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante;
  • - il miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi attraverso l'introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano;
  • - la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica;
  • - la formazione di un sistema di servizi e connessioni verdi che assicurino un miglioramento della qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti;
  • - la difesa e lo sviluppo delle attività agricole e la tutela della permeabilità dei suoli;
  • - la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il mantenimento delle aree libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e Bagnolo;
  • - la realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico.

3. Interventi sugli spazi aperti:

Sono ammessi, previo parere dell'autorità idraulica competente, se dovuto, i seguenti interventi:

  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
  • - di norma sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che non superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti. I movimenti eccedenti sono subordinati all'approvazione di un programma aziendale supportato da studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità.
  • - la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi pedonali e piccole aree di sosta per le attività di tempo libero.
  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - l'impianto di vivai nelle aree agricole poste al di sopra della nuova strada provinciale montalese;

Non sono ammessi:

  • - la conduzione di attività inquinanti e/o pregiudizievoli ai fin della regimazione idraulica;
  • - il tombamento anche parziale dei corsi d'acqua, se non per creare attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell'Autorità Idraulica competente;
  • - alterazioni o artificializzazioni dell'alveo e delle sponde ad eccezione degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;
  • - interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

Ad eccezione delle opere a rete, non sono consentiti interventi, anche di iniziativa pubblica, che interrompano la continuità delle aree agricole.

Ogni intervento dovrà tendere ad allargare la sezione dei corsi d'acqua, al fine di valorizzare le condizioni di habitat naturale: è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di documentata impossibilità, è consentito l'uso di tecniche d'intervento a basso impatto ambientale.

4. Criteri per gli interventi

  • a) Interventi selvicolturali:

Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali).

Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare a qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

Nelle aree poste al di sopra della nuova Montalese è consentito l'impianto di vivai a pieno campo, con essenze che non precludano la visuale delle aree sovrastanti, a condizione che venga garantita la conservazione della maglia poderale e l'orditura dei campi esistente, nonché il mantenimento della viabilità storica e il carattere di ruralità dei sentieri poderali sia in termini morfologici che dimensionali. Il rispetto della compatibilità delle caratteristiche richieste per la salvaguardia degli assetti paesaggistici dovrà essere verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma successivo.

Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;
  • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che preveda adeguamenti della viabilità esistente, è assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire.

Sono consentite, ad esclusione delle aree poste al di sopra della Nuova Provinciale Montalese, limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un'estensione superiore a 1/5 dell'intera area destinabile a vivaio, nel solo caso in cui l'intervento preveda:

  • - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fossi d'acqua pubblica alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi
  • - la cessione di un'area di profondità pari a 10 mt dall'argine del fosso Meldancione, e la realizzazione e cessione di un percorso pedonale e ciclabile lungo il fosso
  • - il recupero delle aree da bonificare
  • b) Interventi di viabilità:

Deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la sua valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale.

5. Interventi di nuova edificazione:

Salvo limitazioni dettate al capo III del Titolo III, è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 127;
  • - Serre di cui all'art. 128;
  • - Manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129;
  • - Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici di cui all'art. 130.

Art. 117 Ambito A5.1 - Area periurbana di Montemurlo

1.Sono le aree agricole, individuate dal Piano operativo, in coerenza con il PS, limitrofe al territorio urbanizzato di Montemurlo e ad esso complementari per funzioni ed attività esistenti, a cui il Piano operativo affida la funzione di connessione ecologica e fruitiva e di collegamento tra le aree agricole di pianura e quelle collinari. Si tratta di aree agricole caratterizzate da una maglia agraria semplice destinata a seminativo, interessate dalla presenza di funzioni complementari al territorio urbanizzato sia pubbliche che private.

2. Obiettivi

In queste aree il Piano Operativo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale
  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria
  • - il completamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico
  • - la realizzazione di una serie di connessioni verdi mediante il completamento dell'asse del parco della piana incentrato sulla via Selvavecchia come percorso di connessione tra Oste , Montemurlo ed il colle di Rocca e la realizzazione di percorsi lungo gli argini delle casse di espansione esistenti
  • - la riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale, mediante manutenzione dell'assetto morfologico e della copertura vegetale dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei (garantendo in particolare il mantenimento di eventuali elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati);
  • - il riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva
  • - il consolidamento delle funzioni sportive ricreative esistenti e la realizzazione delle funzioni pubbliche previste con la realizzazione del nuovo cimitero

3. interventi ammessi

Fatte salve eventuali disposizioni di dettaglio contenute nella "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al titolo II delle presenti norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - usi agricoli aziendali;
  • - usi agricoli amatoriali;
  • - usi pubblici;
  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.);
  • - spazi di parcheggio con fondo permeabile, nella misura strettamente necessaria alla conduzione delle attività consentite ed in forme compatibili con il contesto di riferimento.

Ad esclusione delle aree riconosciute dal PO, contrassegnate da apposito segno grafico negli elaborati in scala 1:5.000 destinate a deposito di materiali edili di cui all'art.142, il deposito di materiali all'aperto è ammesso solo se connesso ad operazioni di carattere transitorio.

Gli interventi connessi con le attività di cui sopra non devono comunque comportare modifiche sostanziali alla morfologia dei terreni ed agli assetti fondiari caratterizzanti la tessitura territoriale.

4. Nuova edificazione

Nelle aree di cui al presente articolo è consentita, ad eccezione delle aree poste a sud delle casse di espansione esistenti sul Funandola, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo III:

  • - l'installazione delle serre temporanee e stagionali di cui art.128;
  • - l'installazione dei manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 130;
  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei di cui all'art.129.

Sono consentite solo recinzioni in rete a maglia sciolta, senza parti in muratura fuori terra. Sono consentite deroghe per comprovate esigenze di sicurezza solo nelle parti soggette ad usi specialistici.

5. Prescrizioni

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà garantire:

  • - la tutela della tessitura agraria ;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il riordino e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio.

Art. 118 Ambito A5.2 - Area periurbana di Bagnolo

1 .Sono le aree agricole, individuate dal Piano operativo, in coerenza con il PS, limitrofe al territorio urbanizzato di Bagnolo a cui Il Piano operativo affida una funzione di connessione ecologica e fruitiva collegata al potenziamento della ricettività del Comune. Si tratta di aree agricole caratterizzate da una maglia agraria semplice destinata a seminativo, interessate dalla presenza di strutture sportive ricreative all'aperto che il Piano operativo intende potenziare (impianti sportivi e pesca sportiva) e da un edificato storico di elevato valore architettonico da valorizzare prediligendo la funzione turistico ricettiva.

2. Obiettivi

In queste aree il Piano operativo persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - la ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale
  • - la configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta attrezzati, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali
  • - la realizzazione di nuove strutture turistico ricettive mediante il riutilizzo degli edifici esistenti
  • - la bonifica delle aree degradate

3. Interventi ammessi

Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - usi agricoli aziendali;
  • - usi agricoli amatoriali;
  • - usi pubblici;
  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.);
  • - spazi di parcheggio con fondo permeabile, nella misura strettamente necessaria alla conduzione delle attività consentite ed in forme compatibili con il contesto di riferimento.

Ad esclusione delle aree riconosciute dal PO, contrassegnate da apposito segno grafico negli elaborati in scala 1:5.000 destinate a deposito di materiali edili di cui all'art. 142. Il deposito di materiali all'aperto è ammesso solo se connesso ad operazioni di carattere transitorio.

Gli interventi connessi con le attività di cui sopra non devono comunque comportare modifiche sostanziali alla morfologia dei terreni ed agli assetti fondiari caratterizzanti la tessitura territoriale.

4. Nuova edificazione

Nelle aree di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titoli III:

  • - l'installazione delle serre temporanee e stagionali di cui art.128;
  • - l'installazione dei manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 130;
  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei di cui all'art.129.

Nelle presenti aree sono consentite solo recinzioni in rete a maglia sciolta, senza parti in muratura fuori terra. Sono consentite deroghe per comprovate esigenze di sicurezza solo nelle parti soggette ad usi specialistici.

5. Prescrizioni

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà garantire:

  • - la tutela della tessitura agraria ;
  • - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono;
  • - il riordino e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive;
  • - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio.

Art. 119 Ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

1. Si tratta delle aree agricole adiacenti l'Agna caratterizzate, nella parte sopra la vecchia Montalese, da una tessitura di piccola e media dimensione, e dalla compresenza di colture arboree (vite e oliveto) ed erbacee (seminativi) e nella parte a sud della vecchia Montalese dalla presenza di una vasta area destinata all'ortoflorovivaismo.

All'interno del Ambito A6 è stato individuato il sotto Ambito A6.1: Area ortoflorovivaistica.

2. Obiettivi

  • - la riduzione del rischio idraulico
  • - la conservazione degli spazi agricoli residui come varchi inedificati ed il contenimento della dispersione insediativa
  • - il recupero degli edifici e la riqualificazione ambientale delle pertinenze degli insediamenti sparsi
  • - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e delle testimonianze di valore storico documentale presenti sul territorio
  • - la ricostituzione o riqualificazione del corridoio ecologico dell'Agna attraverso il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici
  • - la preservazione delle aree di naturalità presenti (vegetazione riparia) e dell'equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico
  • - il raccordo tra i percorsi storici d'accesso ai versanti Pistoiese e Pratese delle colline che delimitano la Val d'Agna e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali lungo l'Agna
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale
  • - la promozione di forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali, anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce
  • - la valorizzazione gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali

3. Interventi sugli spazi aperti

Sono ammessi gli interventi che riguardano:

  • - il recupero di aree abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di sosta e di uso pubblico;
  • - tutti gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e dei muretti a secco purché sia rispettato l'uso dei materiali esistenti e le tecniche costruttive tradizionali (pietra, muratura a secco etc.).
  • - opere di difesa idrogeologica;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);

Negli spazi adiacenti agli edifici esistenti la realizzazione di attrezzature pertinenziali (quali piscine, impianti sportivi ed altri manufatti) è ammessa solo se compatibile con le caratteristiche ed i valori del paesaggio agrario tradizionale.

Gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati e, in genere, significative alterazioni alla morfologia dei luoghi, sono ammessi solo previa verifica, con apposita relazione, del loro corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento.

La realizzazione di strutture per attività di interesse sociale, di aree pubbliche attrezzate, di parcheggi, ecc., in ambiti esterni ai sistemi insediativi, è ammessa solo previa verifica della compatibilità degli interventi con le finalità di conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa, con le limitazioni previste nel Titolo III, l'istallazione di:

  • - annessi e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - annessi per produzioni agricole minori di cui all'art.127;
  • - serre, ad esclusione delle serre stabili, di cui all'art. 128;
  • - manufatti temporanei di cui all'art.129;
  • - annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130

Art. 120 Ambito A6.1 - Area ortoflorovivaistica

1. Si tratta dell'area agricola compresa tra l'argine dell'Agna ed il limite urbano di Montemurlo ed Oste.

2. Obiettivi

  • - la sistemazione ambientale dell'Argine dell'Agna
  • - la tutela e conservazione degli spazi non costruiti e non impermeabilizzati agricoli e naturali per il loro valore paesaggistico e ambientale
  • - la tutela degli elementi di valore della rete di infrastrutturazione rurale storica ancora presenti(viabilità secondaria, rete scolante storica, vegetazione di corredo) e promozione di forme di incentivo finalizzate alla ricomposizione della sua continuità
  • - la messa a rete degli spazi aperti e non impermeabilizzati presenti, mediante la realizzazione di fasce di vegetazione non colturale con finalità ecologiche e paesaggistiche e di percorsi di fruizione lenta (pedonali, ciclabili) che ne potenzino l'accessibilità
  • - la realizzazione di aree o fasce di rinaturalizzazione, soprattutto nei contesti più altamente artificializzati o a corredo dei corsi d'acqua, che possono rappresentare elementi strategici per la ricostituzione della rete ecologica
  • - la riqualificazione morfologica delle aree contigue ai vivai anche con finalità di miglioramento delle attività logistiche
  • - l'ordinato e sostenibile sviluppo delle attività vivaistiche, con particolare riguardo alla compatibilità con le condizioni di rischio idraulico, con il contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo e dei consumi idrici, con la tutela delle acque superficiali e sotterranee

3. Interventi sugli spazi aperti

Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;
  • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che preveda adeguamenti della viabilità esistente, è assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire.

Sono consentite limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un'estensione superiore a 1/5 dell'intera area destinata a vivaio, nel solo caso in cui l'intervento preveda:

  • - la ristrutturazione e l'adeguamento dei fossi d'acqua pubblica alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi;
  • - la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile ai piedi dell'Argine dell'Agna;
  • - la cessione di un'area di profondità pari a 15 m dall'argine dell'Agna.

E' contenuto obbligatorio del Permesso a costruire una relazione con la quale, mediante opportuni elaborati, si dimostri che l'opera, rispetto alla situazione preesistente, non comporta aggravio di rischio idraulico al contorno, non determina interruzioni del reticolo idrografico, non ostacola il corretto deflusso delle acque meteoriche, e che la sua realizzazione prevede, ove necessarie, adeguate opere di compensazione e mitigazione del rischio idraulico;

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di serre fisse anche con destinazione commerciale oltre che produttiva. In caso di attività commerciale dovrà essere realizzata adeguata superficie a parcheggio cos&igrave come previsto nella tabella contenuta all'art. 23,24 e 25.

CAPO II Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura

Art. 121 Operatori agricoli

1. Ai fini degli interventi urbanistico-edilizi disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo, i soggetti che nel territorio rurale svolgono attività agricole o attività ad esse connesse - come qualificate da disposizioni comunitarie, statali o regionali - sono ripartiti in quattro categorie, sulla base dei caratteri distintivi di seguito specificati. Tali caratteri devono essere attestati dai soggetti interessati all'avvio dei procedimenti relativi agli interventi disciplinati dal presente Titolo.

a) Aziende agricole ‘ad elevata capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta superiore alle due unità colturali (UC), cos&igrave come definite dal seguente punto 3;
  • - impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile.

b) Aziende agricole ‘a media capacità produttiva':

Sono le aziende che:

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra una e due unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno una unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - rivolgono al mercato almeno un terzo della produzione lorda vendibile.

c) Aziende agricole ‘minime':

sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti

  • - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC);
  • - rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile.

d) Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero:

Sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle tre categorie precedenti.

2. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

3. Si definisce unità colturale (UC) il mantenimento in coltura di superfici fondiarie non inferiori a:

  • - 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 10 ha per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • - 30 ha per altre superfici boscate ed assimilate come definite dalla normativa regionale, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. 16 luglio 1997, n. 49, le superfici fondiarie minime di cui sopra sono ridotte del 30%.

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto dal P.T.C. provinciale, l'unità colturale (UC) si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra indicate.

4. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui al punto 3 introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Piano Operativo, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

Art. 122 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Il Programma aziendale di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 contiene, oltre agli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, nel rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo e comunque in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale. In particolare, ai fini della valutazione degli interventi previsti in ordine agli aspetti paesaggistici, il Programma aziendale dovrà contenere specifici elaborati che dimostrino come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente circostante. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

2. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma Aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. In via prioritaria rispetto alla realizzazione di nuovi edifici rurali deve in generale essere contemplata la possibilità di procedere mediante ampliamento o sostituzione edilizia delle consistenze legittime esistenti.

3. Gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A. nella superficie aziendale, unitamente alle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale programmate, concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità paesaggistica ed ecosistemica derivanti dalle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale:

  • - conservare i caratteri morfologici dei rilievi collinari, preservando le aree di crinale rispetto a nuovi interventi edificatori ed infrastrutturali, e favorendo interventi di conservazione e di protezione dal dissesto idrogeologico;
  • - orientare gli interventi di trasformazione alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico e dei valori paesaggistico ambientali;
  • - garantire il mantenimento delle colture tradizionali, con particolare riferimento alle superfici ad oliveto, in modo da salvaguardare gli assetti figurativi e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario di impianto tradizionale e di interesse storico;
  • - garantire il mantenimento e/o il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali tradizionali, quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;
  • - mantenere e/o incrementare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente, in particolare nei contesti storicamente caratterizzati dalla presenza di mosaici agricoli;
  • - recuperare a fini produttivi agricolo-forestali eventuali aree incolte presenti nella superficie aziendale.

Nel caso in cui gli interventi di trasformazione incidano sull'assetto idrogeologico, comportando trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli, gli interventi devono comunque garantire :

  • - la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento, evitando i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che possano provocare il danneggiamento o l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli
  • - la tutela degli agroecosistemi e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, fasce boscate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze)
  • - la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale.

4. L'approvazione del P.A.P.M.A.A. costituisce condizione preliminare per la formazione dei titoli abilitativi edilizi.

Il P.A.P.M.A.A. ha durata decennale, con decorrenza dall'atto comunale di approvazione, fatte salve le eventuali proroghe consentite dalla normativa regionale. La sua realizzazione è garantita da una convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura dell'Amm./ne Comunale, contenente - oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali - specifici obblighi a carico dell'imprenditore agricolo o suoi aventi causa, in ordine a:

  • - la realizzazione delle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale;
  • - l'esecuzione delle opere colturali e degli interventi di manutenzione ambientale;
  • - la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV delle presenti NTA;
  • - la tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e/o storico-culturali presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capi I e II;
  • - la realizzazione o manutenzione delle opere infrastrutturali (ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinali o poderali);
  • - il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi;
  • - il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente Titolo e delle eventuali disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma aziendale censisce le emergenze paesaggistico - ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche e di confine e di arredo;
  • - nuclei arborati;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico testimoniale;
  • - viabilità rurale esistente;

6. Il Programma aziendale censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche - architettoniche, SIC etc.) prestando particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

7. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo nei casi in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti il mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della LR 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi :

  • a) riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare nuove abitazioni rurali ;
  • b) realizzazione di annessi stabili, negli ambiti A2.1, A3.1, A3.2 e A4, con volume fuori terra superiore a 2000 mc

8. I P.A.P.M.A.A. disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dal mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i P.A.P.M.A.A.:

  • - perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni;
  • - limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le "aree di pertinenza agricola" attribuite agli edifici esistenti interessano - fatte salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  • - prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

9. I Programmi Aziendali comprendenti le "aree boscate" di cui all'art.70 delle presenti NTA, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale perseguendo i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

  • - programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico-ecologico, finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali e dei biotopi, nonché alla difesa da incendi, fitopatologie e altre cause avverse;
  • - adottare, tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie infestanti aliene;
  • - evitare interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive che possano ridurre i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterare i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, compromettendone i valori storico-culturali ed estetico-percettivi e pregiudicandone la funzione di presidio idrogeologico;
  • - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree boscate, al fine della conservazione dei caratteri storico-identitari e dei valori paesaggistici da esse espressi, valorizzando in particolare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura e delle attività connesse;
  • - prevedere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica.

10. In presenza nella superficie aziendale di aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 - gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A devono contenere i relativi progetti di impianto. Tali progetti perseguono la rinaturalizzazione delle fasce - ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena - e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle eventuali specifiche disposizioni dettate all'art.124 delle presenti NTA, in ordine ai caratteri tipologici, formali e costruttivi cui deve attenersi la progettazione e successiva realizzazione dei manufatti aziendali.

Art. 123 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come di seguito specificato. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali.

2. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III e IV, devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le "aree di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, appositamente individuate - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.137 delle presenti norme - dal progetto edilizio correlato.

3. Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo, di individui arborei tutelati ai sensi della normativa vigente, favorendo al contempo, per quanto possibile,l'eliminazione di specie infestanti aliene;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, lunette, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.) - con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie tradizionali di cui all'art. xx - con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici - anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva - e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale, soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora e l'ordinaria manutenzione ambientale che è comunque obbligatoria.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a parti del territorio ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche, etc.) devono prestare particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio comprendenti "aree boscate", di cui all'art. 70, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale.

6 I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che comprendono aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 devono contenere i relativi progetti di impianto.

7. Il Regolamento Edilizio può dettare disposizioni di dettaglio per gli interventi di sistemazione ambientale' di cui al presente articolo, con particolare riferimento a:

  • a) lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi;
  • b) le modalità di rilievo del contesto ambientale per la definizione degli interventi;
  • c) le modalità tecniche eventualmente da privilegiare nell'esecuzione degli interventi;
  • d) le specie vegetali idonee per i progetti di impianto, ivi compresi quelli finalizzati alla ricostituzione e/o al completamento delle fasce di vegetazione ripariale;
  • e) le garanzie fideiussorie di corredo alla convenzione.

Art. 124 Criteri insediativi e localizzativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi , devono essere coerenti con le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e con i caratteri tipici degli insediamenti agricoli della pianura e della collina.

2. Fatte salve le disposizioni e limitazioni contenute al titolo IV capo I relativamente agli edifici classificati, il presente articolo detta specifiche disposizioni e prescrizioni per gli interventi da attuare nelle aree rurali relativamente alle tipologie edilizie, materiali e tecniche costruttive e prescrizioni localizzative.

3. Tipologie edilizie e modalità aggregative

Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali. Le trasformazioni e gli accrescimenti edilizi, ove ammessi, devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici: la coerenza deve essere documentata attraverso una specifica analisi dell'edificio.

Gli interventi devono altres&igrave rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifica della sagoma dell'edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell'edificio e dei corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. In particolare devono essere sempre riconoscibili i corpi di fabbrica originari; deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale ed il fabbricato accessorio, anche se quest'ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l'intero assetto originario che devono comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità della aree di pertinenza.

Le tipologie edilizie ed i modelli aggregativi tradizionali costituiscono un riferimento anche per gli interventi di nuova edificazione di abitazioni e di annessi rurali.

4. Materiali e tecniche costruttive

I nuovi edifici e gli ampliamenti devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l'uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona.

Non è ammessa la realizzazione di terrazzi a sbalzo, l'uso di materiali di finitura non tradizionali, quali serramenti in alluminio o plastica, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista.

Per i nuovi annessi agricoli, ad esclusione dei casi in cui sussistano particolari esigenze produttive, è prescritto l'utilizzo di tipologia a capanna. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana.

Non è consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna "chiusa", cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati non classificati, antecedenti o successivi al 1954, e per quelli di nuova edificazione.

5. Prescrizioni localizzative

Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni rurali, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico e ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con i caratteri tipici della maglia poderale
  • - il progetto delle sistemazioni esterne dovrà specificare le caratteristiche e il tipo di essenze autoctone e naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture col paesaggio agricolo circostante
  • - Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi
  • - Si dovranno collocare, quando possibile, nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito, nel contempo salvaguardando l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico
  • - dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando cos&igrave sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani
  • - le nuove costruzioni non dovranno interferire con gli elementi significativi di resede quali giardini disegnati, viali alberati, boschetti ornamentali
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle strade di interesse panoramico
  • - non dovranno interessare la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici come previsto all'art. 63 delle presenti NTA
  • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale, nonché l'intervisibilità tra essi
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali (ad esclusione degli annessi per il ricovero di animali), di formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 127 delle presenti Norme.

La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Art. 125 Abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita solo tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo, purché l'eventuale trasferimento non avvenga all'interno degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e delle emergenze storiche.

3. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è comunque ammessa solo nei seguenti ambiti:

  • - Ambito A5 Piana Agricola
  • - Ambito A6 Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con esclusione di terrazze a tasca;

Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di superficie utile abitabile (Sua); La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di superficie utile abitabile.

La dimensione massima ammissibile di superficie non residenziale o accessoria (Snr) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 40 mq.

5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra.

6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

Art. 126 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. La realizzazione degli annessi agricoli e dei manufatti aziendali è ammessa solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia stata verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere.

2. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47)
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53)
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61)
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63)
  • - Aree boscate (art. 70)
  • - ambito A1- Faggi di Javello (art. 107)
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108), ad esclusione del sottoambito A2.1
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117)
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 )
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176)

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65)
  • - alberi monumentali (art.71)
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "manufatti aziendali " e di "annessi agricoli " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44)
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74)
  • - aree a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. Manufatti aziendali

1. Si definiscono "manufatti aziendali permanenti" i manufatti che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti e platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - volumi tecnici ed altri impianti consimili;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazione, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura dei foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati di cemento o altro manufatto;

5. Parametri dimensionali per tettoie e manufatti prefabbricati

  • - altezza massima in gronda: ml 4,00, superficie coperta max 40 mq ;
  • - volume: non superiore al 10% del volume esistente, escluso la residenza.

Le strutture a tunnel possono essere realizzate solo nell'ambito A.5 Ambito della Piana Agricola

L'installazione di manufatti aziendali permanenti è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come di ‘elevata' o di ‘media capacità produttiva' e alle aziende che in via prevalente esercitano l'attività di allevamento ai sensi dell'art. 127 delle presenti norme, esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente consentiti.

L'installazione di manufatti aziendali non necessita dell'approvazione di un P.A.P.M.A.A. ma è comunque subordinata al rilascio di un permesso a costruire. La relativa istanza contienegli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e deve essere accompagnata da:

  • - relazione agronomica che dimostri la necessita del manufatto per comprovate esigenze produttive;
  • - l'impegno alla integrale rimozione del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo, mediante stipula di idoneo atto d'obbligo debitamente registrato.

La relazione agronomica deve contenere:

  • - l'anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell'azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l'intervento);
  • - la finalità dell'intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali delle strutture in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie.

I manufatti aziendali che, una volta cessata la necessità di utilizzo, non siano stati integralmente rimossi, sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

6. Annessi agricoli stabili

Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo produttivi o di supporto alle attività aziendali. Indipendentemente dalle tipologie, tali annessi non sono configurabili o riconfigurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione o riutilizzazione con diversa destinazione neppure a titolo temporaneo o saltuario.

Gli annessi agricoli stabili si articolano in:

  • a) annessi nei quali è consentita la permanenza continuativa di persone, quali "centri aziendali" (sedi amministrative aziendali, uffici, spazi di esposizione e vendita, mense per il personale, spogliatoi, etc.);
  • b) annessi nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone (locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e macchinari, tettoie, cantine, etc.).

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo a) è consentita esclusivamente alle aziende agricole "ad elevata capacità produttiva".

La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo b) è consentita sia alle aziende "di elevata capacità produttiva" che alle aziende ‘a media capacità produttiva'.

Le superfici fondiarie minime necessarie per la realizzazione di annessi agricoli sono definite dall'art. 121.

I nuovi annessi agricoli debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - la realizzazione potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di cui all'art. 74 della LR 65/2014;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti di destinazione d'uso agricola dei fabbricati esistenti, nei 10 anni precedenti;
  • - le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della produzione su superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite dal Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola cos&igrave come risultanti dal programma aziendale;
  • - debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricadono;
  • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e fabbricati in legno, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;
  • - l'annesso dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta.

Nel caso di aziende biologiche è obbligatoria la realizzazione di una area da adibire al compostaggio aziendale.

Gli annessi agricoli possono essere realizzati, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati. Il dimensionamento dei locali interrati o seminterrati deve in ogni caso essere esplicitamente compreso e computato nella documentazione tecnico-agronomica di corredo al Programma Aziendale.

Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 Aprile 2007, non possono mutare destinazione d'uso agricola. Gli annessi rurali con inizio lavori antecedente al 15 Aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo e sempreché tale mutamento sia consentito dalla disciplina comunale vigente all'epoca della costruzione.

Il mutamento parziale o totale della destinazione d'uso agricola abusivamente realizzato in violazione delle disposizioni di cui sopra, anche in assenza di opere edilizie, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

La realizzazione di annessi agricoli stabili è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III.

Art. 127 Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime.

1. E' disciplinata dal presente articolo la realizzazione nel territorio rurale - e nelle aree ad esso assimilate, degli annessi agricoli di cui all'art. 73, comma 5 della L.R. 65/14 e art. 6 del reg 63/R, articolati nelle seguenti tipologie:

  • a) annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale;
  • b) annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.

2. Tali annessi sono edifici o manufatti esclusivamente destinati ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali (rimesse di mezzi e macchinari, locali per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, manufatti per ricovero di animali, tettoie, etc.), nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone.

Tali annessi non sono riconfigurabili, né è in alcun modo ammessa la loro riutilizzazione con diversa destinazione.

3. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale - in attuazione delle regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale dettate dal Piano Strutturale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina del PIT/Piano Paesaggistico Regionale - la loro realizzazione non è consentita nelle seguenti aree o ambiti:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - Aree boscate (art. 70);
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ;
  • - ambito A2.1- aree agricole di versante (art. 109)
  • - Ambito A5.1 Area periurbana di Montemurlo (art. 117);
  • - Ambito A5.2 Area periurbana di Bagnolo (art. 118)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

3. La realizzazione di "Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili alle superfici fondiarie minime" è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1, lett. a (aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale), è consentita esclusivamente alle aziende agricole sprovviste di annessi agricoli e che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,5 e un'unità colturale (UC).

5. La dimensione massima degli annessi è da correlare alle seguenti superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali e deve essere comunque commisurata alla dimensioni e alle reali esigenze dell'azienda :

superficie coltivata (per colture ortoflorovivaistiche specializzate)
compresa tra mq 4.000,00 e 8.000 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per vigneti e frutteti) compresa tra mq
15.000,00 e 30.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (per oliveto in coltura specializzata e
seminativo irriguo) compresa tra mq 20.000,00 e 40.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (seminative, seminativo arborato, prato,
prato irriguo) compresa tra mq 30.000,00 e 60.000,00 mq
fino a 50 mq totali di SE
superficie coltivata (castagneti) compresa tra mq 50.000,00
e 100.000,00 mq
fino a 40 mq totali di SE
superficie coltivata (bosco) compresa tra mq 150.000,00 e
300.000,00 mq
fino a 25 mq totali di SE

6. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto 1, lett. B (non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare), sotto forma di costruzioni di tipo stabile è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento semintensivo di bestiame;
  • b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c) allevamento di fauna selvatica;
  • d) cinotecnica;
  • e) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile

7. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 6 deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda, che deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

8. Di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, in relazione al benessere animale:

Per i casi riferibili alla lettere a) allevamento semintensivo, secondo i seguenti rapporti:

Tipo di allevamentoSup. max per capo
BOVINICapo adulto12 mq /capo
Vitellone10 mq /capo
Vitello o manzetta5 mq /capo
EQUINIFattrice o stallone10 mq /capo
Fattrici con Puledro12 mq /capo
Pony8 mq/capo
OVINI/CAPRINIPecora o capra da rimonta2 mq /capo
Pecore e capre con agnello o capretto2,50 mq /capo
Agnello o capretto0,50 mq /capo
Arieti2,50 mq/capo
SUINICapo adulto1,2 mq /capo
Verro o scrofa3,0 mq /capo
Magrone0,6 mq/capo
Lattonzolo0,3 mq /capo
CUNICOLIConiglio riproduttore0,4 mq /capo
Coniglio da ingrasso0,4 mq /capo
AVICOLIOvaiola0,3 mq/capo
Pollo da ingrasso0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli EQUINI

9. Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:

  • a. da abitazioni e case sparse ml. 100
  • b. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive ml. 150

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL;

Relativamente all’allevamento dei bovini:

I pagliai e i fienili devono essere separati dagli altri edifici.

Il locale di mungitura comprende la sala di attesa, la sala di mungitura, la stanza di raccolta del latte ed il locale motori; di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite dei locali:

Sala di attesa 1,3 mq /capo
Sala mungitura 4 mq /capo
Locale raccolta latte20 mq
Locale motori10 mq

I locali per lo stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

LocaleDimensioni mc/capo
Fienile20
Pagliaio14
Sili orizzontali10
Silos verticali3

Per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento a seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

Per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:

numero alveariSuperficie massima
Da 1 a 5030 mq
Oltre 50 + 0,80 ad alveare, fino a un massimo di 100 mq

Per la lavorazione del latte (caseificio):

latte trasformato giornalmente in quintali (q)Superficie massima
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 1 q , fino a 10+ 20 mq/q
Oltre 10 q fino a 100 q+ 15 mq/q

Per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco e necessario disporre di una superficie fondiaria minima di 50.000 mq per la realizzazione di una superficie massima di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito da realizzare in aggiunta ai precedenti tipi di annessi;

Per i casi riferibili alla lettera c) allevamento di fauna selvatica , deve essere mantenuta una densita di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNASup. per capoMq/capo
FAGIANODai 30 ai 60 giorni0,5
Oltre i 60 giorni1
PERNICIDai 30 ai 60 giorni0,25
Oltre i 60 giorni1
LEPRI100 mq all’aperto
UNGULATI5000 mq all’aperto

Per i casi riferibili alla lettera d), installazione di annessi per la cinotecnica la stessa è consentita alle seguenti condizioni:

  • la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai "canili rifugio", devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalla l.r. 59/09 e il relativo regolamento di attuazione DPGR 38/R/2011 Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime:
    • - da abitazioni e case sparse: ml. 100
    • - da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive: ml 150
    • - da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria): ml 50

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente ASL oltre a rispettare le seguenti condizioni;

  • - il canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e non superiore a 20 unità;
  • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di mq. 100 per cane;
  • - i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dal DPGR 38/R/2011 e, comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente, con altezza max di m 2.40;
  • - i box devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione e deve soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile;
  • - è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di SE max. di mq. 30, oltre a mq. 1 per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti regole architettoniche ed edilizie:
    • - H. max in gronda ml. 2,70;
    • - tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura;
    • - la planimetria dell'edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente rettangolari, ed essere realizzato attraverso l'uso dei materiali facilmente rimovibili e recuperabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
  • - la recinzione di delimitazione dell'area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • - dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

In caso di cessazione di attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

10. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

11. Fuori dai casi di cui ai commi 4 e 7 del presente articolo, è comunque consentita a tutte le aziende ‘minime’ di cui all’art.121, punto 1, lett. c), ivi comprese quelle che mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC), l’installazione di annessi agricoli sotto forma di manufatti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, semplicemente appoggiati al suolo senza opere di fondazione, con caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe a quelle previste per i manufatti agricoli amatoriali di cui all’art.130.

12. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 lett. a) e b) è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  • - che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  • - le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno o fabbricati, o mutamenti di destinazione d’uso agricola dei fabbricati esistenti o collegati alla superficie agricola di riferimento, nei 10 anni precedenti;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell’azienda agricola, in particolare per gli annessi legati all’allevamento, l’azienda deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF);
  • - l’intervento proposto non deve eccedere una superficie utile lorda di 500 mq, soglia oltre la quale l’intervento è soggetto a piano attuativo.
  • - L’annesso deve essere localizzato in coerenza con i caratteri del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricade;
  • - Le costruzioni dovranno essere realizzate secondo le tipologie indicate da ARSIA e dovranno essere realizzati in legno, in muratura tradizionale o con elementi prefabbricati debitamente intonacati. Deve essere previsto un solo piano fuori terra di altezza commisurata all’attività da svolgere, comunque non superiore a 6.50 metri nel colmo;
  • - Ogni nuovo annesso agricolo dovrà essere realizzato con riferimento alla sostenibilità ambientale, con scelte progettuali orientate all’eco efficienza energetica e nel rispetto delle risorse essenziali del territorio. In particolare è prescritto l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’energia richiesta negli annessi di cui al comma 1 lett. B;
  • - Gli annessi legati all’allevamento devono garantire in primo luogo il benessere animale;.
  • - Gli annessi dovranno essere dotati di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all’irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta;
  • - Deve essere prevista apposita concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua, opportunamente dimensionate sulla base degli animali allevati;
  • - la realizzazione di locali interrati o seminterrati, è indicata anche per la realizzazione di locali accessori o per vani destinati al ricovero dei mezzi agricoli, nel caso in cui vi sia una conformazione del terreno favorevole. Non sono invece ammessi locali totalmente interrati per il ricovero dei mezzi agricoli, qualora l’accesso debba avvenire per mezzo di rampe scavate nel suolo pianeggiante;

13. Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1, le aziende devono motivare il fabbisogno e il dimensionamento dell’annesso agricolo allegando al progetto apposita documentazione:

  • - tecnico-agronomica nella quale siano specificati ed evidenziati in modo dettagliato l’anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l’intervento);
  • - la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - rilievo della infrastrutturazione rurale: percorsi storici, vegetazione di corredo, boschetti, sistemazione agrarie storiche ed eventuale vegetazione ripariale dei terreni collegati alla realizzazione dell’annesso;
  • - la verifica di conformità dell’intervento al presente Piano Operativo;
  • - l’indicazione di massima dei tempi di realizzazione dell’intervento;
  • - gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso un piano finanziario di investimento.

Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 lett. b) la documentazione deve altresì contenere:

  • - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi con elaborato relativo all’intervisibilità delle strutture;
  • - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui o l’utilizzo del carico di nitrati secondo quanto disposto dalla direttiva nitrati 91/676/Cee (d.p.g.r 46/R/2008) e nel rispetto della vulnerabilità idraulica dell’area.

Nel caso di allevamenti semibradi deve essere redatto un apposito piano di pascolo che deve contenere:

  • - Individuazione della superficie pascolabile;
  • - Il carico massimo di animali per ettaro e per anno;
  • - le modalità di rotazione del pascolamento;
  • - la compatibilità rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi;
  • - eventuale presenza di pozzi e sorgenti per uso umano.

Nel caso che il pascolo interessi aree boscate vale quanto previsto all’art. 70 c. 5 delle presenti NTA.

14. Con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi a:

  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare su fondi inferiori ai minimi;
  • - mantenere la destinazione d'uso agricola di tale annesso;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - realizzare eventuali interventi di recupero dei percorsi storici, delle sistemazioni idrauliche agrarie storiche, integrazione di siepi, filari e boschetti e ricostituzione della vegetazione ripariale ;
  • - a realizzare eventuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistico;
  • - rimuovere e rimettere in pristino o stato dei luoghi una volta cessata di utilizzo agricolo.

15. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato,anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Capo adulto

Art. 128 Serre

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce ed a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

La loro installazione è consentita alle aziende agricole, di cui all'art. 121 delle presenti norme, previa approvazione di un Piano Programma delle installazioni (se trattasi di serre fisse) ovvero previa comunicazione (se trattasi di serre con copertura stagionale o pluristagionale) esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente previsti.

Le serre si distinguono in:

  • - serre temporanee ( ivi comprese quelle con copertura stagionale);
  • - serre fisse.

La realizzazione di serre è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III .

2. Parametri dimensionali

  • - altezza massima al culmine: ml 5.00
  • - altezza massima in gronda: ml 3.00
  • - superficie max delle serre temporanee: di 70 mq negli ambiti collinari, ove ammesse, e 100 mq negli ambiti di pianura.

Tutte la suddette tipologie di serre sono soggette al rispetto delle seguenti distanze minime:

  • - metri 5 dalle abitazioni presenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza può essere ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - metri 5 dal confine
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

Ai sensi delle vigenti norme regionali le serre temporanee e le serre fisse di cui ai paragrafi successivi, sono soggette ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L'imprenditore agricolo dovrà presentare atto d'obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, e per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

Le serre che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano state integralmente rimosse sono soggette alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

5. Serre temporanee

Si definiscono "serre temporanee" quelle con tipologia a tunnel o a capanna realizzate con materiali leggeri e semplicemente appoggiate al suolo, senza opere murarie e alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

Le serre sono classificate, in base al periodo di permanenza, in :

  • a) serre temporanee la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due anni .
  • b) serre temporanee (comprese quelle a copertura stagionale) la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due anni.
  • a) serre temporanee con permanenza non superiore a due anni

L'installazione della serre è consentita previa comunicazione al Comune.

La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 oltre a riportare l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica.

  • b) serre temporanee con permanenza superiore a due anni

La loro installazione è consentita previa presentazione di SCIA, solo nelle aree espressamente previste dalla presenti norme.

La SCIA deve contenere quanto previsto dal regolamento di attuazione n. 63/R/2014 oltre a :

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque; tale periodo può essere prorogato solo a fronte della dimostrazione del mantenimento in essere dell'attività agricola.
  • -l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

6. Serre fisse

Si definiscono "serre fisse" quelle realizzate con strutture durevoli, di tipo prefabbricato o eseguite in opera - senza elementi in elevazione in muratura - e stabilmente infisse al suolo. Sono destinate ad ospitare colture prodotte in condizioni climatiche artificiali.

L'installazione di serre fisse è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come di ‘elevata' o di ‘media capacità produttiva' ai sensi dell'art. 121 delle presenti norme, esclusivamente nei seguenti ambiti territoriali:

  • - ambito A5 - Piana agricola (art. 116), con esclusione degli ambiti A5.1 e A5.2
  • - ambito A6 - Ambito dell'Agna e dell'ortoflorovivaismo ( art. 119) ivi compreso l'ambito A6.1

L'installazione di serre fisse è consentita solo a fronte di comprovate esigenze produttive, risultanti dal ‘Piano-programma delle installazioni, mediante richiesta di permesso a costruire Il Piano programma delle installazioni deve contenere:

  • - l'anagrafica aziendale;
  • - la descrizione della situazione attuale dell'azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l'intervento);
  • - la finalità dell'intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali della serra in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;
  • - la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l'intervento;
  • - gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - la verifica di conformità dell'intervento al presente Piano Operativo;
  • - l'indicazione di massima dei tempi di utilizzo;
  • - gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell'intervento attraverso un piano finanziario di investimento;
  • - indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie;
  • - schema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta

Per le serre fisse ad uso ortoflorovivaistico è prescritto il rispetto delle apposite disposizioni emanate dall'Autorità di Bacino per il contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli e il mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio. Al riguardo le disposizioni di cui al presente articolo possono essere adeguate con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

7. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare serre di qualsiasi tipologia all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - Aree boscate (art. 70);
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) con esclusione dell'area agricola di versante A2.1 (art.109) ;
  • - ambito A3.1- Javello e Guzzano (art. 112)
  • - ambito A3.2- Albiano, Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72

7 La realizzazione di serre è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62).
  • - varchi territoriali (art. 73)

Art. 129 Manufatti aziendali temporanei

1. I manufatti temporanei sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale, e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • - non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  • - non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
  • - risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere permanenti in muratura;
  • - sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e /o ricreativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, ovvero alla vendita diretta di prodotti aziendali;
  • - risultano realizzati con materiali leggeri;

2. I suddetti manufatti si classificano, in base al periodo di permanenza, in:

  • a) manufatti temporanei la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due anni .
  • b) Manufatti semi - temporanei la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due anni.

3. Parametri dimensionali

La consistenza del manufatto deve essere giustificata da motivate esigenze produttive e comunque non può superare gli 80 mq di SE e con altezza netta in colmo di 5 ml

4. I manufatti temporanei possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole di cui all'art. 121 delle presenti norme. I Manufatti non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.

5. Ai sensi delle vigenti norme regionali i manufatti temporanei, sono soggetti ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L'imprenditore agricolo dovrà presentare atto d'obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

I manufatti che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano stati integralmente rimossi sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

6. manufatti temporanei con permanenza non superiore a due anni

L'installazione è consentita previa comunicazione al Comune. La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:

  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica;
  • - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo;

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti temporanei all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A3.2- Albiano Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

7. manufatti semi - temporanei (con permanenza superiore a due anni)

La loro installazione è consentita previa presentazione di Permesso a Costruire o SCIA alternativa, solo nelle aree espressamente previste dalla presenti norme.

IL Permesso a Costruire o SCIA alternativa deve contenere quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento di attuazione n. 63/R/2014 oltre a:

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque;
  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti aziendali temporanei con durata superiore a due anni all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ad esclusione dell'ambito A2.1;

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

La realizzazione di manufatti aziendali semi- temporanei è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62).
  • - varchi territoriali (art. 73)

Art. 130 Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici

1. La disciplina per l'installazione degli annessi agricoli di cui all'art. 78, comma 3, della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art 12 e 13 del Reg. 63R, destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è contenuta nel Regolamento comunale sulla conduzione dei fondi agricoli (approvato con DCC n. 40 del 28/06/2018) che individua:

  • - le tipologie di annesso consentite e le modalità di realizzazione ;
  • - le superfici fondiarie contigue necessarie per l'istallazione dei manufatti;
  • - eventuali interventi di sistemazione ambientale da realizzare per la costruzione dell'annesso;

2. Tali annessi sono consentiti nel territorio comunale esclusivamente sotto forma di ‘manufatti agricoli reversibili, da intendersi come strutture in legno, prive di opere di fondazione e di servizi igenico sanitari, con utilizzo limitato al rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli e ricovero di animali domestici.

3. L'installazione di manufatti agricoli reversibili di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori dell'agricoltura amatoriale (art. 121) e alle aziende agricole minime che mantengono in coltura una superficie aziendale compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC);

4. La destinazione d'uso agricola dei manufatti di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. E' tassativamente vietato in particolare l'utilizzo abitativo, ricreativo, artigianale o commerciale, ancorché temporaneo o saltuario dei manufatti.

5. L'installazione dei manufatti agricoli reversibili da parte dei soggetti di cui al punto 2 è ammessa solo ove nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse;

6. I manufatti agricoli reversibili non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

L'installazione dei manufatti di cui trattasi è soggetta a SCIA, contenente gli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e con efficacia subordinata ad esplicito impegno dell'avente titolo a:

  • - non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
  • - rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.

In caso di separata alienazione, mancata rimozione, o abusivo mutamento della destinazione d'uso agricola dei manufatti - configurandosi quest'ultimo come mancato rispetto dell'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare della sua relazione funzionale con la conduzione del fondo, in violazione della disciplina regionale e comunale del territorio rurale - si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

7. Gli operatori dell'agricoltura amatoriale hanno l'obbligo di provvedere all'integrale rimozione dei manufatti agricoli reversibili al cessare dell'attività agricola. L'istanza volta al conseguimento del titolo abilitativo è corredata da esplicito impegno in tal senso. In caso di mancata rimozione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

8. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare annessi agricoli per agricoltura amatoriale all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63) ;
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici (art. 66)
  • - emergenze storiche architettoniche(art. 65);
  • - aree boscate (art. 70).
  • - ambito A1 Faggi di Javello (art. 106)
  • - ambito A2 Monteferrato (art. 107), ad esclusione dell'ambito A2. 1 area agricola di versante (art. 108);
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)
  • - alberi monumentali (art.71).

8. La realizzazione di "Annessi agricoli per agricoltura amatoriale " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambito A2.1 Area agricola di versante (art. 109)
  • - Ambito A3.1 Javello e Guzzano (art. 112)
  • - Ambito A3.2 Albiano, Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - Fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74);
  • - area a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)

CAPO III Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Art. 131 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola in assenza di piano aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola esistenti, fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del Titolo IV, se ammessi dalle norme relative ai singoli ambiti territoriali, sono consentiti, in assenza di programma aziendale, gli interventi previsti all'art. 71 comma 1 e 1.bis della LR 65/2014, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale, non comportino il mutamento della destinazione d'uso e siano rispettate le seguenti disposizioni:

  • a) gli interventi pertinenziali sono ammessi solo per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici: a tal fine è ammessa la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti e il loro accorpamento, se compatibile con le norme del capo I titolo IV , all'edificio principale fino al raggiungimento della SE preesistente. Resta fermo che i volumi secondari legittimi in muratura costituenti componenti di interesse storico testimoniale degli assetti insediativi di origine rurale - quali stalletti, porcilaie, pollai, piccole tettoie, forni, etc. devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive.
  • b) Le addizioni volumetriche sono ammesse solo una tantum e per gli imprenditori agricoli professionali nei seguenti limiti:
    • - mc 100 per le abitazioni rurali;
    • - 10% del volume esistente e comunque non oltre 300 mc di volume per gli annessi agricoli;
  • c) gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi indicati all'art. 124.

2. Sono inoltre ammessi per gli imprenditori agricoli professionali (IAP),ove previsto dalla disciplina delle singole aree rurali e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano con quelli risultanti da interventi di addizione volumetrica una tantum di cui al precedente comma, lett. b. Nel caso di trasferimento di volume dall'annesso agricolo all'abitazione rurale deve essere dimostrato che tale volume non è più necessario alla conduzione dell'azienda

3. Fatte salve diverse disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono comportare l'aumento al massimo di una unità residenziale abitativa, ove siano presenti nell'edificio unità residenziali, alle seguenti condizioni:

  • - che non sia modificata la destinazione d'uso agricola;
  • - che la nuova unità residenziale non abbia una Superficie utile abitabile (Sua) inferiore a mq. 70.

4. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, di ripristino di edifici, di sostituzione edilizia, finalizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per 15 anni dalla realizzazione degli interventi. Nel caso in cui vengano destinate ad attività agrituristica porzioni di annessi agricoli, senza piano di miglioramento agricolo, deve essere dimostrato che gli stessi non sono più necessari alla conduzione dell'azienda

5. Gli interventi di sostituzione edilizia e di trasferimento di volumetrie su edifici con destinazione d' uso agricola ricadenti negli ambiti A1, A2, A3 e A4, sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente.

Art. 132 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Fatte salve le specifiche disposizioni della disciplina dei singoli ambiti rurali, e le norme contenute al capo I Titolo IV, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti i seguenti interventi:

  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie di cui al precedente art.131, rispettivamente al comma 1, lett.b al comma 2, anche per gli imprenditori agricoli non professionali ;
  • - addizioni volumetriche e trasferimenti di volumetrie che eccedono i limiti di cui al precedente art.131 comma 1, lett. b)
  • - la trasformazione di annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, da parte dei soli imprenditori agricoli professionali (IAP).

2. Gli interventi sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico -testimoniale;
  • - mantenimento in produzione delle superfici fondiarie minime di cui all'art.121;
  • - rispetto delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi fissati dall'art.124 per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 133 Utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.

1. Fatte salve diverse disposizioni e/o limitazioni contenuta nella disciplina dei singoli tessuti del territorio urbanizzato, è sempre consentita all'imprenditore agricolo l'utilizzazione di immobili a destinazione d'uso industriale o commerciale, ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 75 della LR 65/2014.

2. Gli immobili di cui al comma 1, se di proprietà dell'imprenditore agricolo , costituiscono parte della dotazione aziendale ma la loro consistenza non può essere trasferita all'interno del fondo.

Art. 134 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola è consentito, previa approvazione di programma aziendale, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC vigente, esclusivamente con le modalità e le procedure previste dagli articoli 82 e 83 della legge Regionale 65/2014 e se l' immobile in questione non è più necessario all'azienda agricola o comunque non sussistono alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo.

La prova dell'inutilità dell'immobile, e del mantenimento in produzione delle superfici agrarie minime previste, è fornita dall'approvazione del Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale, redatto ai sensi della LR 65/2014, o di un piano di recupero riferito all'estensione della proprietà agricola alla data di entrata in vigore della LR 10/1979, che preveda espressamente la deruralizzazione dell'immobile in questione.

L'effettuazione dell'intervento di cambio di destinazione d'uso comporta il divieto, per l'azienda originaria, di costruire nuovi annessi od edifici rurali e dovrà rispettare le seguenti limitazioni:

  • - non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di manufatti a carattere precario ancorché condonati (tipo tettoie,box e ricoveri aperti o semiaperti per veicoli) o dei rustici minori (tipo piccole capanne, forni, pozzi, stalletti, porcilaie, pollai e simili): tali manufatti dovranno mantenere il carattere di locali accessori o di servizio anche nel caso di sostituzione e adeguamento delle strutture e delle finiture
  • - la perdita della destinazione d'uso è consentita esclusivamente verso le destinazioni d'uso ammesse nei singoli ambiti e/o aree rurali in cui ricade l'edificio
  • - l'uso richiesto deve essere compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e gli interventi di trasformazione edilizia, incluso il frazionamento in più unità immobiliari, siano coerenti con la classificazione di valore dell'edificio e del suo intorno ambientale

2. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali,con inizio lavori antecedente al 15/4/2007, non attuati da aziende agricole, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale, ai sensi dell'art. 83 della L.R. 65/2014. A seguito dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, in attuazione dei disposti di cui al comma dell'art. 83 della L.R. 65/2014, per le aree di pertinenza di dimensioni superiori ad 1 ettaro, con la convenzione di cui sopra, i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale; Per quelle di dimensione inferiore ad 1 ettaro in luogo della convenzione sono corrisposti specifici oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza devono essere rispettate le seguenti condizioni :

  • - non possono essere realizzate unita abitative di SE inferiore a 100 mq, salvo minori dimensioni dell'intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali
  • - deve essere mantenuta la destinazione d‘uso agricola per i volumi necessari alla gestione della pertinenza edilizia ed agricola. I rimessaggi per ricovero attrezzi e mezzi devono essere riferiti a ciascuna unità immobiliare, ricavati, dai volumi esistenti e essere accessibili dall'esterno. Tali rimessaggi devono essere dimensionati secondo le indicazioni del Regolamento Annessi Agricoli Minori per pertinenze agricole inferiori alle 05 Unità Colturali o di dimensioni pari a quelle commisurate alla capacità produttiva del fondo per pertinenze agricole superiori alle 05 UC. Solo ed esclusivamente quando sia impossibile, per dimostrate ragioni strutturali, dimensionali o relative al necessario accesso esterno, ricavare tali rimesse dalle volumetrie esistenti o costituirne un numero pari alle unità abitative da realizzare, potrà esserne valutata la realizzazione secondo quanto prescritto dal precedente art.124, anche in forma di utilizzo a comune.
  • - devono essere individuate le pertinenze edilizie ed agricole dell'edificio nonché di ogni unità immobiliare. La superficie di pertinenza edilizia minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in mq 600 di terreno.

Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso solo in aree già dotate o che vengono contestualmente dotate dei servizi necessari. Per l'accesso non è consentita la realizzazione di nuova viabilità, ma solo l'adeguamento di quella esistente, con caratteristiche analoghe a quelle della viabilità poderale.

4. Gli interventi sulle "Aree di pertinenza edilizia" sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 124, 138 e 139 , ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV - Capo I per le aree di pertinenza degli edifici classificati.

Art. 135 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati, di cui al Capo I del titolo IV delle presenti NTA, nonché le restrizioni disposte dalle norme relative ai singoli ambiti rurali, sugli edifici ad uso abitativo sono ammessi:

  • - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5;
  • - Interventi pertinenziali alle condizioni indicate all'art. 138;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti;
  • - la realizzazione di le piscine, nonché deggli impianti sportivi di uso privato, nei limiti e condizioni indicate all'art. 138;
  • - per gli alloggi di dimensione pari o inferiori ai 50 mq di SE , che non siano il risultato di frazionamenti di edifici avvenuti nei 10 anni precedenti l'adozione del presente Piano Operativo, è consentito un ampliamento una tantum pari a 30 mq di SE per ciascun alloggio, senza che l'intervento comporti l'incremento del numero delle Unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Le destinazioni ammesse sono quelle indicate per i singoli ambiti rurali.

4. Gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi, sono attuati mediante sostituzione edilizia, se il manufatto non ha le caratteristiche tipologiche e morfologiche conformi con il contesto paesaggistico di riferimento, o tramite interventi di recupero dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti solo se riferiti a edifici e/o manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende agricole, costruiti con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e se sono inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo. Gli interventi di cui al presente comma si attuano all'interno degli ambiti di pertinenza delle architetture di rilevante interesse rurale, solo se l'intervento è conforme con le limitazioni e prescrizioni previste dal Titolo IV - Capo I delle presenti NTA.

5. E' ammesso il recupero di edifici isolati (realizzati antecedentemente alla data del 15/04/2007) che non fanno parte degli ambiti di pertinenza di edifici ad uso abitativo o ricettivo solo alle seguenti condizioni:

  • - Il riutilizzo per scopi non agricoli di annessi isolati (fienili, frantoi, rimesse in muratura) con volume inferiore a 400 mc può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al di sopra di tale soglia volumetrica si applicano i limiti minimi di superficie per unità immobiliari indicati al comma successivo
  • - l'intervento non deve comportare la realizzazione di nuove strade

6. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di mutamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere SE inferiore a mq. 100.

7. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Art. 136 Disposizioni per le residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado

1. Per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici abitativi con destinazione d'uso agricola che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017).

2. Per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • - precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
  • - diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
  • - mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale;
  • - ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

3. Alle residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado, ricadenti nel territorio rurale, si applicano, ferme restando le limitazioni di cui al successivo punto 4 - le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per favorire il recupero funzionale dei suddetti edifici sono ammessi una tantum , e ferme restando le limitazioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme - interventi di addizione volumetrica pari al 20% della superficie utile (SU) legittima esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2017 (2 marzo 2017), fino ad un massimo complessivo di 100 mq.

Tali addizioni volumetriche sono ammesse, solo ove non ricorrano le condizioni di esclusione di cui all’art.1 comma 4 della LR n.3/2017, alle seguenti condizioni:

  • - sono realizzate in coerenza con i caratteri morfo-tipologici, architettonici e decorativi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza;
  • - non si cumulano con altri incrementi volumetrici consentiti dalle presenti norme
  • - sono ammesse anche su gli edifici in classe 3 e 4, previa approvazione di apposito progetto unitario, redatto nel rispetto di quanto previsto agli articoli 57 e 58 delle presenti NTA.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al punto 4, i proprietari degli immobili allegano alla richiesta di permesso di costruire le dichiarazioni necessarie alla verifica:

  • a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o l’esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell’immobile nel medesimo periodo;
  • b) della presenza delle condizioni di degrado definite al punto 2, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

6. Gli interventi di cui al punto 4 possono comportare il contestuale mutamento della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni, con la sola esclusione delle seguenti categorie funzionali:

  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
  • - commerciale all’ingrosso e depositi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, gli specifici “oneri verdi” di cui all’art. 83, comma 5, della L.R. 65/2014 potranno essere ridotti secondo le modalità previste dalla Legge regionale n. 3/2017.

8. Alla scadenza di ogni quinquennio il quadro conoscitivo del Piano Operativo è integrato con i dati disponibili o reperibili sulla presenza nel territorio rurale di edifici abitativi con destinazione d'uso agricola abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado.

Art. 137 Aree di pertinenza edilizia e agricola

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo le aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio rurale si distinguono in "aree di pertinenza edilizia" e "aree di pertinenza agricola".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia" le aree strettamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l' uso.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex- agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento.

4. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli, nonché, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di trasferimento delle volumetrie, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del presente Titolo, devono:

  • - collegare all'edificio una superficie di pertinenza minima pari a 600 mq; pertinenze minime inferiori devono essere adeguatamente motivate ed approvate dalla Commissione per il Paesaggio.
  • - definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze di cui ai punti 2 e 3, che devono essere individuate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);
  • - attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o unità immobiliare;
  • - provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

5. Negli edifici classificati le pertinenze edilizie, sono individuate nelle tavole "Uso del Suolo e modalità di intervento": eventuali modifiche devono essere motivate sulla base di un rilievo dettagliato dell'intorno dell'edificio e qualora manufatti o elementi di paesaggio consigliassero una migliore individuazione del perimetro. Esse potranno essere definite nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo o del procedimento di approvazione del piano di recupero.

La sommatoria delle aree di pertinenza cos&igrave individuate - "agricole" ed "edilizie" - deve coprire l'intera area di proprietà.

6. Nelle "aree di pertinenza edilizia" - ferme restando le disposizioni dettate dal presente Capo e dal CAPO I del Titolo IV, - sono consentite le sistemazioni a verde di carattere estensivo, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area.

Al loro interno è altres&igrave consentita la realizzazione di piscine e altre opere di corredo agli edifici, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 138. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesaggistico e/o funzionale, la piscina debba essere collocata all'esterno del'"area di pertinenza edilizia" preesistente, l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla necessaria variazione catastale.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 139, la recinzione delle "aree di pertinenza edilizia" è consentita solo per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale.

8. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle norme di cui al Titolo IV Capo I, deve avvenire sulla base di uno studio che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

9. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti reversibili per l'agricoltura amatoriale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nel Regolamento comunale degli annessi agricoli.

Art. 138 Interventi pertinenziali, piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici

1. La realizzazione di autorimesse pertinenziali, all’interno del territorio rurale, è consentita solo all’interno della pertinenza edilizia, così come definita al precedente articolo e a condizione che:

  • - i manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di accesso; negli ambiti A5 e A6 sono ammesse anche fuori terra;
  • - la superficie di calpestio dell’autorimessa non superi i mq 18 per ogni unità immobiliare abitativa di riferimento, fermo restando il limite massimo di mq 120 complessivi per ogni edificio o complesso edilizio interessato;
  • - l’intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del profilo morfologico dei terreni;
  • - l’intervento non sia incompatibile con eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme;

Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamenti tra insediamenti e annessi, accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l’orientamento e la disposizione del mosaico agrario, nonché il sistema di impianto ed essere organicamente inseriti nel sistema di impianto degli insediamenti di valore storico testimoniale e loro ambiti di tutela di cui al Titolo IV Capo I .

Nel caso in cui l’accesso all’area di pertinenza edilizia, avvenga da una viabilità principale esistente, il cancello può essere realizzato in fregio a tale viabilità anche se non corrisponde alla pertinenza edilizia dell'edificio. In caso di frazionamento eventuali nuovi accessi alle singole UI devono essere realizzati mediante diramazioni dell’accesso principale.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta, o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l’uso di vegetazione arborea o di specie rampicante sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell’unitarietà e ruralità degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano sia per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l’uso dell’illuminazione.

A servizio degli edifici esistenti possono essere inoltre realizzati:

  • - locali interrati o seminterrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante e solamente con accesso interno;
  • - volumi tecnici preferibilmente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell’edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza. E’ fatto salvo quanto disposto al successivo art. 138 punto 4 riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.
  • - volumi tecnici fuori terra, della dimensione strettamente necessaria all’installazione di impianti. Nelle aree all’interno dei sistemi A1 e A2 deve essere dimostrato che tali manufatti non sono ricavabili all’interno dei volumi già esistenti.
  • - tettoie o porticati per una superficie coperta non superiore al 15% di quella dell’edificio principale, fermo restando il limite massimo di 120 mq . Devono essere realizzati in posizione e con materiali consoni al contesto edilizio. Non è comunque ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto.
  • - le eventuali cisterne per la raccolta dell’acqua piovana devono essere localizzate in modo tale da non interferire con l’intorno ambientale dell’edificio ed avere una superficie massima di mq 9.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi pertinenziali di edifici, sia a destinazione agricola che non agricola, debbono portare alla realizzazione di manufatti aventi le seguenti caratteristiche:

  • - altezza di norma non superiore a mt 3,50 (all'intradosso del colmo di copertura)
  • - accorpamento dei volumi edilizi e loro ubicazione in prossimità dei fabbricati esistenti e preferibilmente in aderenza al fabbricato principale
  • - tipologie, forme e materiali tipici dell'edilizia rurale con coperture inclinate e manti in cotto.

I manufatti di servizio ricostruiti a destinazione non agricola devono essere vincolati come pertinenze all’edificio principale con atto pubblico registrato e trascritto.

3. In tutto il territorio rurale è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi

con le limitazioni previste ai commi successivi.

4. E' consentita di norma la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 3.000

5. Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari':

  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
  • - i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

Nell'ipotesi di pluralità di proprietari, è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.

6. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie Edificabile (SE) massima di mq 6,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale

7. Le piscine possono essere realizzate solo nelle "aree di pertinenza edilizia" degli edifici non agricoli nel rispetto di quanto disposto dall'art. 137 e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI, ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

8. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 70 (superficie netta della vasca) per ogni U.I di riferimento e comunque fino ad un massimo di 200 mq nei complessi edilizi con più U.I.

9. A corredo dei complessi agrituristici, salvo diversa specifica disposizione, è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi. E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria di esercizio. Le piscine non possono avere dimensioni superiori a mq 120.

10. A corredo delle strutture turistico-ricettive o extralberghiere, è consentita la realizzazione di piscine fino alla dimensione massima di mq 200 (superficie netta della vasca) e la realizzazione di manufatto di servizio, delle dimensioni di 120 mq da adibire a servizi di ristoro e locali spogliatoio.

11. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli, ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, IV e VI ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.

12. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo nelle "aree di pertinenza agricola" degli edifici non agricoli ovvero all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, e possono essere recintati esclusivamente con staccionate di legno di altezza adeguata.

13. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologica - tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Art. 139 Recinzioni e muretti di contenimento

1. Nel territorio rurale appartenente agli ambiti A1, A2, A3 e A4, per la recinzione dei terreni agricoli o forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, e comunque di tutti i terreni che non costituiscono la pertinenza edilizia definita all'art. 137 comma 2, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio. In tutto il territorio rurale le recinzioni dovranno comunque garantire il mantenimento dei percorsi di uso pubblico esistenti.

2. Per quanto riguarda le recinzioni relative alle aree di pertinenza edilizia degli edifici, è prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine, per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero ed è vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura.

3. Per gli edifici classificati dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli altri edifici sono consentiti nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.

4. Le recinzioni del precedente comma, dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato;
  • - muro alto intonacato;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate di legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi e preesistente.

Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con le caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edifico principale.

5. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenuta, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio e che si assimilino alle vecchie murature perimetrali delle aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.) Eventuali divisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi, che non impediscano la percezione dell'edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio. Per tutti gli edifici dovranno essere recuperati gli accessi esistenti.

6. I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati, nel loro aspetto originario, raccordandoli, nel caso di sostituzioni di parti, a quelli interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.

7. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati o scannafossi, non devono superare, di norma l'altezza di ml. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti della profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra.

CAPO IV Aree speciali del territorio rurale

Art. 140 Aree speciali nel territorio rurale: articolazione

1. Nel territorio rurale il Piano Operativo individua e classifica, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, le seguenti aree speciali :

  • - AS: le aree destinate ad attrezzature sportive e ricreative all'aperto disciplinati all'art.141
  • - CI.3 : aree per deposito di materiali all'aperto, disciplinati all'art.142
  • - le aree destinate ad impianti tecnologici, a servizi ed a standard (parcheggi, verde ed altri spazi ed attrezzature pubblici e di interesse pubblico) identificate e disciplinate come indicato al titolo IX Capo I

Art. 141 Aree per attrezzature sportive e ricreative all'aperto

1. Il Piano Operativo individua nel territorio rurale alcune aree destinate ad attrezzature ricreative e per impianti sportivi privati che richiedono una specifica disciplina in quanto, pur non avendo una funzione agricola e risultando in genere compatibili con il contesto paesaggistico ed ambientale, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Tali aree sono indicate con il simbolo AS, perimetro e campitura nelle tavole del PO serie QP02 e corrispondono a:

  • - Area per impianti sportivi privati in loalità Gualchiera (AS.1)
  • - Lago per la pesca sportiva a Bagnolo (AS.2)
  • - Area ricreativa ex cava le Volpaie (AS.3)

3. Area per impianti sportivi privati AS.1 Località La Gualchiera

Sull'edificio esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione Rs1.

Potranno essere realizzati volumi seminterrati di servizio al complesso, mentre non è ammesso l'ampliamento dei volumi esistenti fuori terra realizzati.

4. Lago per la pesca sportiva a Bagnolo AS.2

Si tratta dell'invaso artificiale di Bagnolo rappresentato nelle tavole del Piano Operativo in scala 1:5000, nel quale si è consolidata un'attività legata al tempo libero ed in particolare funzioni sportive ricreative legate all'esercizio della pesca.

E' ammessa la realizzazione di piccoli annessi temporanei da realizzare in legno senza opere di ancoraggio al suolo per il rimessaggio attrezzi e per la somministrazione di alimenti e bevande, della consistenza max di 50 mq .

Sull'edificio esistente sono ammessi gli interventi previsti al titolo V capo I relative agli edifici classificati.

5. Area ricreativa dell'ex cava delle Volpaie AS.3

Si tratta della pertinenza della "Cava Le Volpaie", utilizzata in passato, dall'Amministrazione comunale come discarica di rifiuti solidi urbani e sottoposta ad intervento di risanamento ambientale, nella quale è ammessa la conduzione di attività culturali, di ricerca scientifica, ricreative ed/o socio educative all'aperto.

A supporto dell'attività, può essere utilizzato l'edificio esistente. Possono essere inoltre realizzate installazioni in materiale leggero, prive di opere di fondazione non eccedenti la consistenza di 40 mq di Superficie coperta complessiva.

Art. 142 Aree per depositi di materiali edili

1. Nelle aree individuate con la sigla "CI.3" negli elaborati cartografici serie QP02 "Usi del suolo e modalità di intervento" su base C.T.R. in scala 1:5.000, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili, non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

E' tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 3, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di tettoie temporanee e facilmente amovibili, solo se strettamente necessarie al corretto stoccaggio delle merci e al ricovero dei macchinari, previa presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria. E' ammessa inoltre l'installazione di box da destinare a uffici a stretto servizio delle attività insediate con una superficie max di 50 mq. L'installazione di tali manufatti deve comunque rispettare un indice di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 20% dell'area dell'insediamento. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%. L'insediamento dovrà rispettare la trama agricola esistente.

3. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al punto 2, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti.

4. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • - alla presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria;
  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;
  • - all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito; le pavimentazioni carrabili dovranno presentare caratteristiche di permeabilità, escludendo elementi che trasformino in modo irreversibile le caratteristiche agricole dei suoli.
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità agli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • - al mantenimento delle alberature ad alto fusto eventualmente esistenti sul lotto.
  • - all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti. Tali interventi comprendono l'installazione di una barriera esterna sempreverde di altezza a regime di almeno m 3,00 e di profondità non inferiore a 5 ml, tale da precludere la vista delle recinzione e dei i materiali depositati.
  • - alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

5. E' facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell'insediamento non rechi alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

6. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);

7. Una volta intervenuta la cessazione dell'attività di deposito in aree a pericolosità idraulica molto elevata, non sono ulteriormente applicabili le disposizioni del presente articolo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021