Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 99 Aree degradate e/o incongrue

1. Le aree degradate sono le aree poste all'interno del territorio urbanizzqato caratterizzate:

  • - da agglomerati di edifici industriali interni a tessuti residenziali, per i quali si delineano profili di incoerenza con gli indirizzi strategici di trasformazione urbana dettati dal Piano strutturale;
  • - da porzioni tessuti misti connotate da condizioni di degrado urbanistico e/o degrado socio economico

Su di esse sono da incentivare operazioni di riqualificazione e di rigenerazione.

2. Queste aree, date le loro dimensioni, necessitano di interventi organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati alla progressiva sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti residenziali.

3. Il loro inserimento tra le aree di trasformazione avverrà pertanto mediante approvazione di apposite varianti man mano che si verifichino le condizioni per la fattibilità dell'intervento o in determinati casi a seguito dell'elaborazione da parte dell'Amministrazione comunale di appositi schemi direttori.

4. Gli interventi saranno attuabili esclusivamente mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica e perseguono i seguenti obiettivi:

  • - la qualità dell'architettura degli edifici;
  • - la valorizzazione estetica e funzionale degli spazi urbani;
  • - il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica consentiti all'interno dei tessuti di cui al presente articolo devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri :

  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) moltiplicata per il coefficiente 0,70 verso destinazioni residenziali, ricettive, direzionali
  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) verso destinazioni commerciali
  • - lndice di copertura: Rc max 40%
  • - Altezza massima: Hmax ml 10,00
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 50%
  • - Superficie permeabile di pertinenza: Spp min 50%

6. Nelle aree degradate ricadenti negli schemi direttori di cui al Capo I del Titolo VIII, l'amministrazione comunale, considerato il ruolo strategico degli interventi, può in qualunque momento attivare la procedura prevista all'art. 145 delle presenti NTA.

7. Nel caso che i volumi da ricostruire, non siano compatibili con i parametri urbanistici previsti al comma 5, o non soddisfano gli obiettivi di riqualificazione sopra esposti, è ammesso il trasferimento in tutto o in parte della superficie edificata esistente, nelle aree e con le modalità indicate all'art. 153 delle presenti NTA.

8. Nelle more dell'approvazione delle varianti o degli schemi direttori, sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia Rs1 senza frazionamento.

Art. 100 Edifici da demolire o delocalizzare

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono indicati con apposito e distinto simbolo gli edifici ed i manufatti posti lungo la viabilità pubblica, che con la loro sagoma riducono la sezione stradale con conseguenti problemi per la circolazione e l'incolumità dei cittadini.

2. Essi potranno essere demoliti e ricostruiti, per un'equivalente volume, ad un'adeguata distanza dal bordo stradale previa redazione di progetto unitario convenzionato.

3. Nel caso si tratti di edifici classificati, suddetto intervento è ammesso a condizione che l'edificio sia ricostruito, mediante intervento di fedele ricostruzione. Eventuali interventi di modifica della sagoma sono ammessi solo se ritenuti necessari per un corretto inserimento dell'edificio nella nuova collocazione.

4. In alternativa alla delocalizzazione nelle aree adiacenti alla pubblica via è consentito il trasferimento dei volumi nelle aree di atterraggio individuate dal PO o nelle aree classificate come VC, nella misura e con le modalità indicate all'art. 153.

Art. 101 Residenze isolate all'interno del tessuto produttivo

1. Si tratta di singoli edifici o complessi edilizi situati all'interno dei tessuti insediativi a prevalente funzione produttiva o terziaria in cui si intende incentivare la riconversione verso usi compatibili. Sono individuati con la sigla R nelle tavole serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000.

2. Destinazioni d'uso ammesse

  • a) residenza se già esistente
  • b) direzionale e di servizio, con le limitazioni previste nei singoli tessuti;
  • c) commerciale limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4

3. Parametri urbanistici

  • - indice di copertura RC 45%
  • - Hmax 10 ml
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

4. Interventi ammessi

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV , è ammesso il recupero a residenza, se già esistente, anche mediante frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq.

Per gli edifici non classificati sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 in caso di mantenimento della destinazione residenziale. Non è ammesso il frazionamento per la creazione di Nuove UI a destinazione residenziali, fatta salva la possibilità di realizzare una sola UI residenziale aggiuntiva per ogni edificio.

In caso di cambio di destinazione verso le funzioni previste al comma 2 lett. b) e c), è ammessa:

  • - la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri indicati al punto 3;
  • - la realizzazione di addizione volumetrica una tantum, da realizzare mediante modifica della sagoma o con sostituzione edilizia che prevede l'aumento della SE esistente pari a 100 mq, nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al punto 3.

5. Interventi pertinenziali

E' ammessa, nel rispetto dei parametri di cui al comma 3, la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), fino alla concorrenza del 20% del volume dell'edificio principale, comprendendo nel computo le superfici accessorie già esistenti a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone.

  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021