Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 93 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione produttiva sono costituiti dai seguenti tessuti insediativi:

  • - TP1: tessuto a piattaforme produttive
  • - TP2: tessuto misto produttivo terziario
  • - TP3: tessuto produttivo pianificato

I suddetti sottosistemi sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000, QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. La disciplina di ciascun tessuto è articolata nel seguente modo:

  • - obiettivi
  • - destinazioni d'uso
  • - parametri urbanistici
  • - interventi ammessi
  • - interventi ammessi sulle pertinenze

3. Destinazioni d'uso

Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni tessuto di appartenenza, gli usi consentiti sono i seguenti:

  • - residenza (R), solo se già esistente
  • - attività industriali o artigianali (I), con i rispettivi uffici;
  • - attività direzionali e di servizio (D), con esclusione dell'articolazione D.3;
  • - attività turistico ricettive TR, limitatamente all'articolazione TR.1
  • - attività commerciali (con esclusione delle grandi strutture di vendita C.1)
  • - attività commerciali all'ingrosso (CI);
  • - servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie
  • - infrastrutture e attrezzature della mobilità

Non è consentito l'insediamento di Industrie a Incidente rilevante.

L'eventuale localizzazione di industrie insalubri di I° classe e di stabilimenti con emissioni COV indicati nella parte II allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006, è condizionata all'adozione di efficaci misure di protezione dall'inquinamento secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dalla lettera I-ter, comma 1, art. 5, del D.Lgs n. 152/2006).

Con esclusione di quanto previsto all'art. 101 "residenze isolate all'interno dei tessuti produttivi", sugli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento.

In caso di cambio di destinazione verso gli usi consentiti nei singoli tessuti sono ammessi tutti gli interventi in essi consentiti.

Qualora si realizzi, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente o intervento di nuova costruzione, un'aggregazione di medie strutture di vendita avente effetti assimilabili a quelli di una grande struttura di vendita, l'intervento è subordinato alle verifiche previste dall'art. 26 della L.R. 65/2014.

4. criteri comuni per gli interventi

Gli interventi sono essenzialmente finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici;
  • - all'incremento della dotazione di standard;
  • - ad aumentare il gradiente verde, con particolare attenzione alla riqualificazione dei margini e alla riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale;
  • - alla diversificazione economica e l'impianto di imprese e servizi innovativi
  • - alla riqualificazione delle aree produttive creando sinergie con il tema delle certificazioni ambientali, secondo i criteri dettati dalle norme regionali per le aree produttive ecologicamente attrezzate APEA

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo III delle presenti Norme.

Salvo diversa specifica indicazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini, distanze tra i fabbricati, arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali, dimensionamento dei parcheggi e del verde, secondo quanto stabilito all'art. 25.

Salvo diversa specificazione delle norme relative ai tessuti, la ristrutturazione urbanistica è sempre ammessa in tutti gli insediamenti produttivi ed è finalizzata a garantire:

  • - il miglioramento della viabilità, accessibilità e manovra dei mezzi, formazione di percorsi per i mezzi di soccorso; parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione;
  • - minore densità edilizia e conseguente formazione di spazi aperti e di fasce verdi lungo le principali strade;
  • - l'introduzione di servizi all'industria;
  • - differenziazione delle attività produttive;
  • - realizzazione di interventi finalizzati a favorire processi di accorpamento aziendale e/o di miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

Gli interventi edilizi, che si configurano come ristrutturazione urbanistica, sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all'art. 17 delle presenti norme.

5. Condizioni per il frazionamento

Salvo diverse specifiche limitazioni previste nei vari tessuti o nelle schede normative dei singoli interventi, il frazionamento è ammesso in tutti i tessuti produttivi alle seguenti condizioni:

  • - non possono essere realizzate Unità immobiliari produttive con superficie utile inferiore a 350 mq.

Ai sensi della LR 65/2014, art.139 può essere ammesso un limite inferiore a quello sopra indicato a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificabile o di volume ed è subordinato alla:

  • - presentazione, allo sportello unico da parte dell'imprenditore interessato, di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia della produzione;
  • - approvazione del piano da parte del comune.

Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell’attività, non sono ammessi in unità immobiliari produttive di consistenza inferiore a mq. 1.500 di superficie edificabile (o edificata). Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza compresa tra mq. 1.500 e mq. 4.000 è ammesso un solo alloggio. Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile superiore a mq. 120 e non possono costituire unità immobiliari autonome. Gli alloggi dovranno rispettare quanto dettato in materia dall’art. 189 del Regolamento Edilizio.

6. Spazi di pertinenza

Tutti gli interventi urbanistico edilizi previsti nei vari sottosistemi devono garantire il rispetto dell'indice di permeabilità non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi pedonali e dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, tramite la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

7. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

8. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • a) sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • b) sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • - In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale o gravata da servitù di passo una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • - In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art. 42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire.

In funzione della riqualificazione igienico-ambientale del distretto produttivo che presenta attualmente densità edilizia e rapporti di copertura troppo elevati, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi danneggiati da incendi o da calamità naturali è possibile recuperare la SE originaria sviluppando l'edificio su più piani fino all'altezza massima prevista per i vari tessuti di appartenenza. Quando la parte danneggiata da ricostruire è inferiore al 20% della Sc dell'intero fabbricato è ammessa la ricostruzione di tale parte per la Superficie coperta originaria;

9. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Negli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa, su edifici produttivi che si affacciano su viabilità pubblica e limitrofi ai tessuti insediativi è prescritta la realizzazione di adeguate schermature arboree e barriere antirumore.

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, e prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • - un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.
  • - i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde e all'art. 198 del RE;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III° Titoli X del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi standard o l'ampliamento degli standard esistenti, qualora, non ci sia la possibilità di realizzare il verde pubblico o si determinino aree di piccole dimensioni, in luogo della monetizzazione, e prescritta la realizzazione di idonei interventi di piantumazione su aree pubbliche già esistenti ricadenti sulle principali viabilità pubbliche .

Art. 94 TP1 - Tessuto a piattaforme produttive

1. Comprendono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali si riscontra un elevato grado di saturazione del rapporto tra volumi edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi pertinenziali.

2. Obiettivi

Gli interventi dovranno essere finalizzati a:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e/o riorganizzazione aziendale;
  • - al miglioramento degli equilibri insediativi, anche mediante la riduzione dell'indice di copertura e l'incremento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato e delle superfici permeabili di pertinenza;
  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno e/o la sostituzione dell'edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - migliorare la dotazione di verde prevedendo in particolare opportune fasce tampone per quelli edifici limitrofi ai tessuti residenziali.

3. Destinazioni d'Uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al punto 3 del precedente articolo, con le seguenti limitazioni:

  • - attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle articolazioni C.4 (bar trattorie ecc.) e C.5 (distributori carburante), sono tuttavia ammesse le attività di commercializzazione dei manufatti produttivi dell'impresa interessata.
  • - non è ammessa la destinazione turistico ricettiva (TR)

Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio dei manufatti prodotti dall'impresa interessata, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto.

4. Parametri Urbanistici

In caso di realizzazione di edifici a destinazione produttiva si applicano i seguenti parametri urbanistici:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale si applicano i seguenti parametri urbanistici:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 40%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 50 %

H max 12 ml

Distanza dalla strada pari alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti.

5. Interventi ammessi

Sugli edifici produttivi esistenti, e per gli edifici già destinati ad attività compatibili con quelle descritte per il presente tessuto, sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) ampliamenti della SE esistente, oltre l'indice urbanistico, se già esaurito, solo per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con l'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Nel caso in cui l'edificio superi l'indice di copertura consentito, l'ampliamento può avvenire all'interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto dell'altezza massima consentita dai successivi articoli;
  • b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell'altezza massima consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SE esistente;
  • c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui e che garantiscono, oltre agli obiettivi di cui al comma 2, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - accorpamento delle Unità immobiliari
  • - un miglioramento della viabilità
  • - una maggiore dotazione di standard

è ammesso l'utilizzazione di un Indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria.

6. Interventi sulla pertinenza

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, nel rispetto dei parametri indicati
  • - realizzazione di tettoie
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione.

Art. 95 TP2 - Tessuto produttivo misto

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, posizionate lungo gli assi viari principali in cui si intende incentivare l'introduzione di attività terziarie, direzionali e commerciali. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza significativa di edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, non collegate all'attività produttive.

2. Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.

3. Destinazioni d'uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso elencate al precedente punto 3 dell'art. 93, "Disposizioni generali" con l'esclusione delle attività di stoccaggio e recupero rifiuti (I.2) che non siano svolte interamente all'interno degli edifici esistenti.

4. Parametri urbanistici

In caso di realizzazione di edifici produttivi e/o commerciali:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

Distanza dalle strada di ml. 8 oppure la distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale o turistico ricettiva:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 35%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 45 %

H max 12 ml

In caso di interventi su edifici residenziali esistenti:

Indice di copertura IC 45%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

H max pari all'esistente

5. Interventi ammessi

Sugli edifici con destinazione produttiva e commerciale sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) ampliamenti della SE esistente, oltre l'indice urbanistico, se già esaurito, solo per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con l'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Nel caso in cui l'edificio superi l'indice di copertura consentito, l'ampliamento può avvenire all'interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto dell'altezza massima consentita dai successivi articoli;
  • b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell'altezza massima consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SE esistente;
  • c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui e che garantiscono, oltre agli obiettivi di cui al comma 2, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - accorpamento delle Unità immobiliari
  • - un miglioramento della viabilità
  • - una maggiore dotazione di standard

è ammesso l'utilizzazione di un Indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria.

6. Interventi ammessi sugli edifici residenziali esistenti:

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV: è ammesso il recupero a residenza di porzioni aventi diversa destinazione, se l’utilizzo a residenza è prevalente e il frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq e a condizione che l’intervento non produca più di una unità immobiliare aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti .

Per gli edifici residenziali non classificati, presenti sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 (svuotamento edificio) oltre a:

  • - il recupero, a fini abitativi, di volumi accessori, anche mediante il riordino di manufatti secondari nel lotto di pertinenza e loro accorpamento all'edificio principale.
  • - il recupero ai fini residenziali dei manufatti non residenziali presenti sul lotto, a condizione che l'intervento non produca unità immobiliari aggiuntive a quelle già esistenti, (es: ad un'unità immobiliare produttiva dovrà corrispondere una sola unità immobiliare residenziale);

Il frazionamento è ammesso unicamente negli edifici mono e bifamiliari, limitatamente alla creazione di una nuova U.I residenziale per ogni edificio esistente. Il cumulo degli interventi sopra riportati non deve comportare l'aumento di più di una UI rispetto alle esistenti.

In caso di cambio di destinazione da residenziale a commerciale /direzionale è ammessa addizione volumetrica una tantum pari a 100 mq. In questo caso è ammessa anche la sostituzione edilizia.

7, Interventi sulla pertinenza edifici con destinazione produttiva e commerciale

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, nel rispetto dei parametri indicati
  • - realizzazione di tettoie
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione. tutti gli interventi elencati ai punti 5 e 6 del precedente articolo.

E' inoltre ammessa la realizzazione all'interno dei volumi esistenti a destinazione produttiva di nuova SE pari al 10% della SE legittima esistente, se finalizzata al cambio di destinazione da produttivo a commerciale o terziario, a condizione che siano rispettati gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della LR 7 Febbraio 2005, n° 28, "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio" e smi.

8. Interventi sulla pertinenza di edifici residenziali esistenti

Nelle aree di pertinenza, nel rispetto dei parametri indicati al comma 4, è consentita:

  • - la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), nel limite del 20 % del volume dell'edificio principale, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone;
  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

Art. 96 TP3 - Tessuto produttivo pianificato

1. Trattasi di tessuti produttivi ordinati nati da piani attuativi o da progetti unitari convenzionati realizzati o in corso di realizzazione. Nei tessuti produttivi P3 il Piano operativo si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi o PUC approvati e dalle relative convenzioni;

2. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni previste per il tessuto TP1.

3. Interventi ammessi

Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo nei lotti liberi con gli indici, i parametri e le destinazioni previste dai piani attuativi o PUC originari ed a condizione che siano assolti gli obblighi delle relative convenzioni.

Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza di piani particolareggiati, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal medesimo piano attuativo.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • b) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

Gli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alla seguenti limitazioni:

  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione agli allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie;
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021