Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


CAPO I Insediamenti a prevalente destinazione residenziale

Sezione I Tessuti storici

Art. 85 TR1 - Tessuto residenziale storico

1. Sono ricomprese nel tessuto storico le parti del territorio urbanizzato in cui prevale una edificazione precedente al 1954. Il tessuto residenziale storico è costituito in prevalenza da edifici e complessi edilizi classificati dal presente PO.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR1 devono:

  • - mirare al mantenimento e, ove necessario ed opportuno, e al ripristino degli originari caratteri del tessuto o complesso storico.
  • - garantire il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici etc.)
  • - eliminare gli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti;
  • - migliorare la permeabilità del lotto di pertinenza;
  • - riqualificare spazi di pertinenza posti ai margini del territorio urbanizzato.

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 del precedente articolo.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 – "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio (D);
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione C.3 e C4.

4. Parametri Urbanistici (da rispettare solo per interventi Rs5)

Indice di copertura max 50% e altezza pari all'esistente o all'altezza prevalente negli edifici limitrofi.

5. Interventi ammessi

5.1. Sugli edifici classificati gli interventi devono rispettare quanto previsto al Titolo IV capo I delle presenti norme.

5.2 Sugli edifici non classificati, realizzati prima del 1954, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa Rs1 con le seguenti limitazioni:

  • - Le modifiche alla quota dei solai, con esclusione del solaio di copertura, è ammessa al solo fine di migliorare l'abitabilità dei vani e senza alterare la posizione e la funzionalità delle aperture presenti nelle facciate. Qualora le facciate siano state manomesse in modo incongruo, i progetti di ristrutturazione ne devono prevedere il ripristino della redazione originaria;
  • - non è ammesso l'adeguamento sismico di trenta cm se edificio fa parte di una schiera e comporta disallineamento;

5.3 Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva Rs5.

5.4 Sono ammessi inoltre interventi di addizione volumetrica, da realizzare mediante riordino di manufatti pertinenziali e il loro accorpamento all'edificio principale, con cambio di destinazione. Tale ampliamento può essere realizzato fino alla concorrenza massima del 20% della SE dell'edificio con un massimo di 45 mq. Sugli edifici residenziali realizzati dopo il 1954, tale addizione può essere realizzata anche con interventi si sostituzione edilizia.

5.5 Negli edifici non residenziali esistenti è ammessa la sostituzione edilizia a parità di volume virtuale cosi come definito dal DPGR 39/R/2018.

Gli interventi di cui ai commi 5.3, 5.4 e 5.5 sono realizzati a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio del tessuto nel quale si andrà ad inserire la costruzione nonché dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale, che in nessun caso potrà alterare o pregiudicare la percezione dei caratteri fondativi del tessuto storico.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici e degli spazi aperti effettuati nel tessuto storico TR1 dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella Parte terza, titolo XI del Regolamento Edilizio.

6. Prescrizioni comuni:

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze o balconi di qualsivoglia tipologia
  • - la realizzazione di scale esterne, come previsto all'art. 156 del RE
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti esistenti.

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, preferibilmente con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, all'interno della sagoma dell'edificio principale di riferimento.

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Gli interventi pertinenziali sono ammessi unicamente se garantiscono - per caratteri morfotipologici, assetto della pertinenza e trattamento del verde esistente, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento.

Art. 84 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione residenziale sono costituiti dai seguenti tessuti insediativi:

  • - TR1: tessuto residenziale storico
  • - TR2: tessuto consolidato non ordinato
  • - TR3: tessuto consolidato a blocchi
  • - TR4: tessuto residenziale pianificato
  • - TR5: Tessuto puntiforme
  • - TF1: Tessuto sfrangiato di margine
  • - TM: Tessuto Misto

I suddetti tessuti sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento"

2. La disciplina di ciascun tessuto è articolata nel seguente modo:

  • - obiettivi
  • - destinazioni d'uso
  • - interventi ammessi
  • - le prescrizioni comuni
  • - interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

3. Destinazioni d'uso:

Le funzioni insediabili in tutti i tessuti a prevalente funzione residenziale:

  • - la residenza.

Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli tessuti:

  • - attività direzionali e di servizio (D)
  • - attività commerciali (C), con esclusione delle categorie C.1 e C.5;
  • - servizi e le attrezzature di uso pubblico, con esclusione di Sc e St
  • - attività turistiche ricettive, con esclusione dei TR2
  • - spazi scoperti di uso pubblico.
  • -infrastrutture e attrezzature della mobilità

Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento se non finalizzato all'introduzione, nelle nuove UI, di attività compatibili con la residenza.

In caso di cambio di destinazione verso le funzioni consentite sono ammessi tutti gli interventi previsti dal tessuto di appartenenza.

Non è consentito l'insediamento o lo sviluppo di nuove attività insalubri di prima classe, ai sensi dell'art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie. Le attività esistenti, in caso di intervento sull'edificio, devono presentare un piano di risanamento o prevenzione del rischio e possono rimanere solo a condizione che vengano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento per i residenti nelle loro vicinanze.

4. Categorie di Intervento

La disciplina degli interventi ammessi, in relazione a ciascun tessuto, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate agli articoli 134 e 135 della LR 65/2014 ed è definita nel Regolamento edilizio Comunale.

Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano operativo individua due tipologie di addizioni volumetriche da applicare negli ambiti residenziali.

AV1: rialzamento di un piano dell'intero edificio, per gli edifici esistenti di tipologia residenziale ad un solo piano o anche parti di edificio ad un solo piano. L'intervento può avvenire o mediante sopraelevazione nel rispetto del sedime dell'edificio, o mediante sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici previsti nei vari tessuti.

AV2: addizione anche fuori sagoma del manufatto preesistente, da realizzare anche mediante intervento di sostituzione edilizia. In caso l'eventuale addizione volumetrica vada oltre l'indice di copertura o superi l'altezza massima previsti nei singoli tessuti tale addizione si applica solo mediante intervento di sostituzione edilizia.

In caso di interventi di sopraelevazione, ai fini dell'aumento delle superfici permeabili, del miglioramento della qualità dell'aria e del risparmio energetico, sono da privilegiare soluzioni progettuali che prevedano coperture piane con tetto verde.

Suddette addizioni volumetriche sono da intendersi una tantum, non sono cumulabili fra di loro, e non sono cumulabili con le addizioni conseguenti all'eventuale applicazione della LR 24/2009 Piano Casa anche nel caso di interventi successivi.

Le presenti addizioni volumetriche non si applicano agli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti in deroga previste da normative nazionali, regionali o comunali.

E' inoltre ammesso il trasferimento delle suddette capacità edificatorie da un lotto ad un altro se ricorrono le seguenti condizioni:

  • - i lotti devono ricadere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
  • - i lotti devono avere la stessa destinazione di zona;
  • - i lotti sono limitrofi;
  • - i lotti devono avere identico indice di fabbricabilità originario;
  • - il lotto che cede deve dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di sfruttamento dell'indice nel proprio lotto;
  • - sul lotto che acquisisce la capacità edificatoria, si deve dimostrare il rispetto degli indici e parametri urbanistici e di tutti gli altri standard prescritti (altezza, sup. permeabile, parcheggi, verde) dal tessuto di appartenenza;
  • - il trasferimento deve risultare da atto trascritto e registrato;
  • - è esclusa la possibilità che un lotto acquisisca potenzialità edificatoria da più di una pertinenza adiacente.

Degli interventi di cui sopra dovrà essere tenuto idoneo registro.

Interventi di nuova edificazione: è ammessa l'utilizzazione di lotti indedificati e mai utilizzati a scopi edificatori, non derivanti da frazionamenti realizzati successivamente alla data di adozione del PO, aventi superficie minima non inferiore a 200 mq e massima 400.

La nuova edificazione è ammessa in tutti i tessuti residenziali, ad esclusione dei tessuti TR1, TR4 e TF, alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

indice di edificabilità fondiaria IF (SE/SF)= 0,70 con un limite massimo di SE pari a 180 mq .

altezza massima non superiore a quella degli edifici latistanti

Indice di copertura 50%

Tali volumetrie non possono essere trasferite e non possono essere cumulate agli interventi di cui sopra.

Il lotto deve essere già urbanizzato dal punto di vista dei servizi tecnologici e deve prospettare su una viabilità pubblica.

Il Piano operativo stabilisce un dimensionamento massimo ammissibile per UTOE che dovrà essere monitorato dai competenti Uffici comunali in sede di rilascio dei titoli abilitativi e che, una volta esaurito, comporterà l'impossibilità di adozione di ulteriori atti di assenso per interventi di nuova edificazione nei lotti di completamento.

Gli interventi pertinenziali, previsti dal presente Piano Operativo, si distinguono in:

IP1: demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti altezza netta pari a ml 2,40. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto dal tessuto di appartenenza il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superficie permeabile nel lotto anche mediante utilizzo di adeguati sistemi di auto contenimento.

IP2: realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti del 20% del volume dell'edificio principale e nel rispetto dell'indice di copertura. Nel computo devono essere detratte le eventuali pertinenze già esistenti.

5. Criteri comuni per gli interventi

Gli interventi previsti sugli edifici e sugli spazi aperti devono essere finalizzati alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e funzionali degli edifici e delle rispettive pertinenze.

Gli interventi ammessi sugli edifici classificati sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui al Titolo IV Capo I delle presenti norme.

Gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva e sostituzione edilizia, in cui sia prevista la realizzazione di SE maggiore di 500 mq sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario o, nel caso venga modificato il disegno dei lotti, dell'isolato e della rete stradale, di un piano attuativo, e dovranno garantire la dotazione integrale degli standard previsti.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo III del presente Piano Operativo.

Ai fini della determinazione dell'altezza massima consentita non rilevano gli incrementi necessari per la messa in sicurezza idraulica.

6. Condizioni per interventi di incremento del carico urbanistico

Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei singoli tessuti o nelle schede normative dei Nuclei storici, il frazionamento delle unità immobiliari è ammesso in tutto i tessuti alle seguenti condizioni:

  • - non possono essere realizzate unità immobiliari residenziali con superficie utile ( superficie di pavimento effettivamente abitabile escluso accessori) inferiore a 50 mq;
  • - deve essere garantito il ritrovamento, nel resede di pertinenza, di un posto auto per ogni Unità Immobiliare;

Il recupero a fini abitativi dei manufatti non residenziali posti in seconda schiera, all'interno dell'isolato, è ammesso solo se:

  • -esiste un accesso carrabile e pedonale che rispetti i requisiti di sicurezza e funzionalità previsti dall'art. 197 del RE;
  • - siano rispettate le distanze fra pareti finestrate, con riferimento allo stato di progetto.

7. Spazi di pertinenza

All'interno delle aree pertinenziali deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria. Gli interventi attuati sugli edifici e sulle aree di pertinenza non debbono ridurre la superficie permeabile di pertinenza qualora la stessa, ancorché legittimata, sia inferiore al 25% della superficie fondiaria: il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuta con l'utilizzo di appositi sistemi di auto contenimento o di ritenzione temporanea cos&igrave come previsti all'art. 27 del RE; La superficie piantumabile del lotto urbanistico di riferimento deve garantire le quantità previste alla tabella allegata all'art.26 delle presenti NTA.

Negli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente. Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

Gli interventi pertinenziali qualora interessino aree od edifici sottoposti a tutela potranno essere realizzate unicamente se coerenti con le disposizioni di tutela.

Non sarà possibile la realizzazione degli interventi pertinenziali quando l'intervento non rispetta le limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titoli III.

8. Opere autonome di corredo agli edifici

Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nelle norme di tutela dei singoli tessuti e degli edifici classificati, è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali e turistico ricettivi, quali attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine
  • - campi da tennis
  • - campi da calcetto.

La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita alle seguenti condizioni:

  • - E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero delle unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti: In ipotesi di pluralità di proprietari occorre un atto di assenso esplicito da parte di tutti gli aventi titolo.
  • - la realizzazione dell'intervento non deve comportare sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, e non devono essere previste volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno.
  • - deve essere garantito un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti.
  • - deve essere garantito l'approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica.
  • - devono essere previsti sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche , con riutilizzo ai fini irrigui.

Le piscine ad uso privato devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - dimensioni non superiori a 70 mq di superficie netta della vasca;
  • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti terra;
  • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente;
  • - i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti; se di nuova realizzazione devono essere integralmente interrati, con altezza massima di 2,42 ml e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti necessari.

I campi da tennis e da calcetto possono essere realizzati esclusivamente in terra battuta o in erba.

Le piscine di pertinenza di edifici destinati ad attività turistico ricettive possono avere le dimensioni e le caratteristiche previste all'art. 138 comma 8 delle presenti NTA.

9. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

In merito alle formazioni arboree esistenti valgono le disposizioni dell'art. 71 delle presenti NTA.

10. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • - sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • - sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • a) In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • b) In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art.42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire;

11. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, per gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, e prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • a) riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • b) un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale;
  • c) i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione le delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde ;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III, Titoli X e XI del Regolamento Edilizio.

Al fine di eliminare situazioni di degrado edilizio e di disordine insediativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e gli interventi di sostituzione edilizia, ove ammessi dalla disciplina di zona, sono subordinati all'eliminazione delle superfetazioni esistenti ed al conseguente riordino dei fabbricati e delle aree di pertinenza.

Sezione II Tessuti insediativi di recente formazione

Art. 86 TR2.1 - Tessuto consolidato non ordinato - alta densità

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita delle frazioni a partire dalla seconda metà del secolo scorso che possono includere anche porzioni di tessuto storico.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR2,1 devono tendere a:

  • - ricostruire un ordinato assetto urbanistico e edilizio dei tessuti, rispettando con i nuovi volumi gli allineamenti prevalenti, realizzando ove possibile giardini ed aree a verde sui fronti stradali, promuovendo il riordino dei volumi e delle aree pertinenziali
  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - qualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altres&igrave un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'articolo 84.

Negli edifici prospettanti gli assi viari, individuati nella tavola QP05 - "Le strategie a livello comunale del Piano Strutturale", come assi commerciali naturali, è da privilegiare l'insediamento, nei piani terra, delle seguenti attività:

  • - attività direzionali e di servizio D;
  • - attività commerciali, limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 50 % Ros 60%

H max = 10 ml

5. Interventi ammessi

5.1 Sugli edifici residenziali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva Rs5.

5.2 E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici previsti e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai successivi commi 5.3 e 5.4;

5.3 Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a un solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

5.4 E' ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq

5.5 Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie edificabile o edificata SE come segue:

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dei parametri previsti al comma 4.

Art. 87 TR2.2 - Tessuto consolidato non ordinato - bassa densità

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale, in massima parte risalenti agli anni 60 - 70, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifici di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con più ampi spazi di pertinenza.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR2.2 devono tendere a:

  • - ricostruire un ordinato assetto urbanistico e edilizio dei tessuti, rispettando con i nuovi volumi gli allineamenti prevalenti, realizzando ove possibile giardini ed aree a verde sui fronti stradali, promuovendo il riordino dei volumi e delle aree pertinenziali
  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto periurbano (agricolo o naturale)
  • - riqualificare i fronti urbani verso l'esterno definendo altres&igrave un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 45 % Ros 50%

H max 10 ml

5. Interventi ammessi:

Sugli edifici residenziali sono ammessi tutti gli interventi previsti al precedente articolo, ai commi 5, 6 e 7, con la seguente precisazione:

  • - è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 100 mq.

Art. 88 TR3 - Tessuto consolidato a blocchi

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale, organizzati in isolati irregolari realizzati per aggregazioni successive in periodo differenti, con geometrie e forme diversificate. Sono presenti talvolta edifici specialistici.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR3 devono tendere a:

  • - promuovere la qualità architettonica degli edifici
  • - riqualificare il rapporto tra spazi privati e strada
  • - recuperare la qualità degli spazi pubblici, in particolare delle aree verdi e parcheggi

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura max 40% ROS 60%

H max pari a quella preesistente.

5. Interventi ammessi

Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs5.

Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all'edificio nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel rispetto delle seguenti precisazioni:

  • - ogni intervento di modifica all'aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i colori e le finiture dell'edificio;
  • - la realizzazione di terrazze a tasca non prospettanti la pubblica via, è ammessa limitatamente agli edifici aggregati con tipologia a schiera;
  • - è ammesso il frazionamento, nei limiti fissati al precedente articolo 84, a condizioni che non comporti modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne (ammesse solo sul fronte tergale e nelle tipologie edilizie a schiera).

Tali interventi non devono comportare l'introduzione di elementi disarmonici nei prospetti dell'edificio o nella sua area di pertinenza.

Sono inoltre consentiti, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione l'intero edificio:

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione architettonica;
  • - la realizzazione, modifica o tamponamento di logge;
  • - tamponamento parziale o totale di porticati e spazi a pilotis comunque denominati, attuabili solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica. Non è consentito il tamponamento di porticati ad uso pubblico;
  • - realizzazione o modifiche sostanziali di balconi e terrazze;

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura porticati, se non sono frutto di un intervento unitario che coinvolga l'intero corpo di fabbrica.

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti.

7. Interventi pertinenziali

Nei limiti indicati al comma 3 è ammessa:

  • - la riorganizzazione dei volumi accessori e pertinenziali esistenti, senza accorpamento all'edificio principale e cambio di destinazione;
  • - la realizzazione di volumi e/o manufatti accessori di pertinenza fuori terra nel limite del 20 del volume principale e nel rispetto dei parametri indicati al comma 3, la superficie coperta dei volumi accessori non deve comunque superare il 50% di quella dell'edificio principale;
  • - la realizzazione di cantine e volumi interrati anche fuori dalla proiezione dell'edificio principale nei limiti indicati al comma 3.

8. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Deve essere prevista una accurata sistemazione degli spazi aperti sia pavimentati che piantumati. I progetti per la realizzazione dei verdi privati e condominiali prospicienti viabilità pubblica devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel Regolamento comunale sul verde pubblico e privato.

Art. 89 TR4 - Tessuto residenziale pianificato

1. Sono i tessuti costituiti da insediamenti realizzati o in corso di realizzazione, in forza di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi convenzionati, nei quali l'assetto ordinato ed il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici od aperti è da preservare.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR4 devono tendere a:

  • - mantenere la qualità architettonica degli edifici
  • - preservare il rapporto tra edificio e spazio pubblico.

3. Destinazione d'uso

Nei tessuti residenziali a carattere unitario è prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a residenza e comunque il rispetto delle destinazioni previste dalle NTA dei singoli piani attuativi di riferimento.

4. Interventi ammessi

Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs5.

Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all'edificio nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel rispetto delle seguenti precisazioni:

  • - ogni intervento di modifica all'aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i colori e le finiture, del complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano attuativo.
  • - è ammesso il frazionamento, nei limiti fissati al precedente articolo 84, a condizioni che non comporti modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne (ammesse solo sul fronte tergale e nelle tipologie edilizie a schiera).

Sono ammessi, anche con modifiche puntuali non riguardanti l'intero corpo di fabbrica :

  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per esigenze dei disabili anche con modifiche alla sagoma;
  • - gli interventi di trasformazione di SA (superficie accessoria) in SU (superficie utile),che non eccedano il 20% della SE dell' U. I di riferimento e che non determinino variazione della sagoma dell'edificio.
  • - gli interventi edilizi che comportano la modifica della sagoma della costruzione con esclusiva limitazione alla creazione di nuova SA, mediante realizzazione di portici, tettoie e loggiati, che devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad indice fondiario, allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie e comunque devono essere qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio interessato dall'intervento ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.

Sono consentiti, a condizione che siano proposti nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione l'intero edificio :

  • - modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici, ivi compresa la realizzazione di pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione architettonica;
  • - la realizzazione di logge
  • - realizzazione o modifiche sostanziali di balconi e terrazze

Gli interventi di cui sopra devono comunque risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio, nonché contribuire alla maggior qualificazione architettonica e funzionale del medesimo e delle sue aree pertinenziali. Il relativo progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati, ovvero assentito dal condominio, costituendo riferimento vincolante per la realizzazione dei singoli interventi.

Art. 90 TR5 - Tessuto residenziale puntiforme

1. Sono tessuti a bassa densità, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TR5 devono tendere a:

  • - Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani;
  • - promuovere progetti di potenziamento degli spazi aperti pubblici in particolare parcheggi e verde;
  • - promuovere insediamento di funzioni accessorie alla residenza sopratutto sulle viabilità principali;

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri urbanistici

Indice di copertura 40% ROS 50 %

h max 7.50 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazioni Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio. In caso l'intervento sia attuato mediante sostituzione edilizia, deve essere realizzato nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al comma 3.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo del volume aggiungibile gli eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dell'indice di copertura previsto al comma 3.

Art. 91 TM - Tessuto residenziale misto

1. Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di residenze e attività produttive o commerciali. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TM devono tendere a:

  • - Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi
  • - Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico
  • - Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura 50 % ROS 60%

H max 10 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici residenziali sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, da realizzarsi , comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 100 mq.

Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente. Rimane ferma la necessità di reperire i parcheggi nella quantità e tipologia prevista nella tabella di cui all'art. 25 delle presenti norme.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la SE esistente come segue :

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

In caso l'intervento di sostituzione comporti la realizzazione di parcheggi pubblici in misura superiore a quella prevista dalla tab. di cui all'art. 25 di almeno il 30%, può essere applicato il coefficiente pari a 0,60 per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di logge e porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo come nuova pertinenza gli eventuali edifici accessori esistenti.

Art. 92 TF - Tessuto sfrangiato di margine

1. Sono tessuti insediativi a bassa densità, caratterizzati da una crescita urbanistica avvenuta per singoli lotti, in cui gli insediamenti si innescano nel territorio rurale a volte senza una margine urbano ben definito.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TF devono tendere a:

  • - Bloccare i processi di dispersione insediativa
  • - Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all'edificato
  • - Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura 40 % ROS 50%

H max 7,50

5. Interventi ammessi

Sugli edifici sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazioni Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 70 mq

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo come nuova pertinenza gli eventuali edifici accessori esistenti. Resta fermo il rispetto dell'indice di copertura previsto al comma 3.

CAPO II Insediamenti a prevalente destinazione produttiva

Art. 93 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione produttiva sono costituiti dai seguenti tessuti insediativi:

  • - TP1: tessuto a piattaforme produttive
  • - TP2: tessuto misto produttivo terziario
  • - TP3: tessuto produttivo pianificato

I suddetti sottosistemi sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000, QP 03 "Usi del suolo e modalità di intervento".

2. La disciplina di ciascun tessuto è articolata nel seguente modo:

  • - obiettivi
  • - destinazioni d'uso
  • - parametri urbanistici
  • - interventi ammessi
  • - interventi ammessi sulle pertinenze

3. Destinazioni d'uso

Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni tessuto di appartenenza, gli usi consentiti sono i seguenti:

  • - residenza (R), solo se già esistente
  • - attività industriali o artigianali (I), con i rispettivi uffici;
  • - attività direzionali e di servizio (D), con esclusione dell'articolazione D.3;
  • - attività turistico ricettive TR, limitatamente all'articolazione TR.1
  • - attività commerciali (con esclusione delle grandi strutture di vendita C.1)
  • - attività commerciali all'ingrosso (CI);
  • - servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie
  • - infrastrutture e attrezzature della mobilità

Non è consentito l'insediamento di Industrie a Incidente rilevante.

L'eventuale localizzazione di industrie insalubri di I° classe e di stabilimenti con emissioni COV indicati nella parte II allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006, è condizionata all'adozione di efficaci misure di protezione dall'inquinamento secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dalla lettera I-ter, comma 1, art. 5, del D.Lgs n. 152/2006).

Con esclusione di quanto previsto all'art. 101 "residenze isolate all'interno dei tessuti produttivi", sugli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento.

In caso di cambio di destinazione verso gli usi consentiti nei singoli tessuti sono ammessi tutti gli interventi in essi consentiti.

Qualora si realizzi, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente o intervento di nuova costruzione, un'aggregazione di medie strutture di vendita avente effetti assimilabili a quelli di una grande struttura di vendita, l'intervento è subordinato alle verifiche previste dall'art. 26 della L.R. 65/2014.

4. criteri comuni per gli interventi

Gli interventi sono essenzialmente finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici;
  • - all'incremento della dotazione di standard;
  • - ad aumentare il gradiente verde, con particolare attenzione alla riqualificazione dei margini e alla riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale;
  • - alla diversificazione economica e l'impianto di imprese e servizi innovativi
  • - alla riqualificazione delle aree produttive creando sinergie con il tema delle certificazioni ambientali, secondo i criteri dettati dalle norme regionali per le aree produttive ecologicamente attrezzate APEA

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo III delle presenti Norme.

Salvo diversa specifica indicazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini, distanze tra i fabbricati, arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali, dimensionamento dei parcheggi e del verde, secondo quanto stabilito all'art. 25.

Salvo diversa specificazione delle norme relative ai tessuti, la ristrutturazione urbanistica è sempre ammessa in tutti gli insediamenti produttivi ed è finalizzata a garantire:

  • - il miglioramento della viabilità, accessibilità e manovra dei mezzi, formazione di percorsi per i mezzi di soccorso; parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione;
  • - minore densità edilizia e conseguente formazione di spazi aperti e di fasce verdi lungo le principali strade;
  • - l'introduzione di servizi all'industria;
  • - differenziazione delle attività produttive;
  • - realizzazione di interventi finalizzati a favorire processi di accorpamento aziendale e/o di miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

Gli interventi edilizi, che si configurano come ristrutturazione urbanistica, sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all'art. 17 delle presenti norme.

5. Condizioni per il frazionamento

Salvo diverse specifiche limitazioni previste nei vari tessuti o nelle schede normative dei singoli interventi, il frazionamento è ammesso in tutti i tessuti produttivi alle seguenti condizioni:

  • - non possono essere realizzate Unità immobiliari produttive con superficie utile inferiore a 350 mq.

Ai sensi della LR 65/2014, art.139 può essere ammesso un limite inferiore a quello sopra indicato a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie edificabile o di volume ed è subordinato alla:

  • - presentazione, allo sportello unico da parte dell'imprenditore interessato, di un piano industriale che dimostri la necessità dell'intervento ai fini del mantenimento dell'attività produttiva e della salvaguardia della produzione;
  • - approvazione del piano da parte del comune.

Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell’attività, non sono ammessi in unità immobiliari produttive di consistenza inferiore a mq. 1.500 di superficie edificabile (o edificata). Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza compresa tra mq. 1.500 e mq. 4.000 è ammesso un solo alloggio. Nelle Unità immobiliari produttive di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile superiore a mq. 120 e non possono costituire unità immobiliari autonome. Gli alloggi dovranno rispettare quanto dettato in materia dall’art. 189 del Regolamento Edilizio.

6. Spazi di pertinenza

Tutti gli interventi urbanistico edilizi previsti nei vari sottosistemi devono garantire il rispetto dell'indice di permeabilità non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi pedonali e dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, tramite la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

7. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

8. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • a) sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • b) sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • - In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale o gravata da servitù di passo una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • - In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art. 42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire.

In funzione della riqualificazione igienico-ambientale del distretto produttivo che presenta attualmente densità edilizia e rapporti di copertura troppo elevati, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi danneggiati da incendi o da calamità naturali è possibile recuperare la SE originaria sviluppando l'edificio su più piani fino all'altezza massima prevista per i vari tessuti di appartenenza. Quando la parte danneggiata da ricostruire è inferiore al 20% della Sc dell'intero fabbricato è ammessa la ricostruzione di tale parte per la Superficie coperta originaria;

9. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Negli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa, su edifici produttivi che si affacciano su viabilità pubblica e limitrofi ai tessuti insediativi è prescritta la realizzazione di adeguate schermature arboree e barriere antirumore.

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, e prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • - un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.
  • - i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde e all'art. 198 del RE;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III° Titoli X del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi standard o l'ampliamento degli standard esistenti, qualora, non ci sia la possibilità di realizzare il verde pubblico o si determinino aree di piccole dimensioni, in luogo della monetizzazione, e prescritta la realizzazione di idonei interventi di piantumazione su aree pubbliche già esistenti ricadenti sulle principali viabilità pubbliche .

Art. 94 TP1 - Tessuto a piattaforme produttive

1. Comprendono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali si riscontra un elevato grado di saturazione del rapporto tra volumi edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi pertinenziali.

2. Obiettivi

Gli interventi dovranno essere finalizzati a:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e/o riorganizzazione aziendale;
  • - al miglioramento degli equilibri insediativi, anche mediante la riduzione dell'indice di copertura e l'incremento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato e delle superfici permeabili di pertinenza;
  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno e/o la sostituzione dell'edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - migliorare la dotazione di verde prevedendo in particolare opportune fasce tampone per quelli edifici limitrofi ai tessuti residenziali.

3. Destinazioni d'Uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al punto 3 del precedente articolo, con le seguenti limitazioni:

  • - attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle articolazioni C.4 (bar trattorie ecc.) e C.5 (distributori carburante), sono tuttavia ammesse le attività di commercializzazione dei manufatti produttivi dell'impresa interessata.
  • - non è ammessa la destinazione turistico ricettiva (TR)

Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all'ingrosso e al dettaglio dei manufatti prodotti dall'impresa interessata, il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata all'esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto.

4. Parametri Urbanistici

In caso di realizzazione di edifici a destinazione produttiva si applicano i seguenti parametri urbanistici:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale si applicano i seguenti parametri urbanistici:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 40%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 50 %

H max 12 ml

Distanza dalla strada pari alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti.

5. Interventi ammessi

Sugli edifici produttivi esistenti, e per gli edifici già destinati ad attività compatibili con quelle descritte per il presente tessuto, sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) ampliamenti della SE esistente, oltre l'indice urbanistico, se già esaurito, solo per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con l'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Nel caso in cui l'edificio superi l'indice di copertura consentito, l'ampliamento può avvenire all'interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto dell'altezza massima consentita dai successivi articoli;
  • b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell'altezza massima consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SE esistente;
  • c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui e che garantiscono, oltre agli obiettivi di cui al comma 2, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - accorpamento delle Unità immobiliari
  • - un miglioramento della viabilità
  • - una maggiore dotazione di standard

è ammesso l'utilizzazione di un Indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria.

6. Interventi sulla pertinenza

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, nel rispetto dei parametri indicati
  • - realizzazione di tettoie
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione.

Art. 95 TP2 - Tessuto produttivo misto

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, posizionate lungo gli assi viari principali in cui si intende incentivare l'introduzione di attività terziarie, direzionali e commerciali. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza significativa di edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, non collegate all'attività produttive.

2. Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.

3. Destinazioni d'uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso elencate al precedente punto 3 dell'art. 93, "Disposizioni generali" con l'esclusione delle attività di stoccaggio e recupero rifiuti (I.2) che non siano svolte interamente all'interno degli edifici esistenti.

4. Parametri urbanistici

In caso di realizzazione di edifici produttivi:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

Distanza dalle strada di ml. 8 oppure la distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale o turistico ricettiva:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 35%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 45 %

H max 12 ml

In caso di interventi su edifici residenziali esistenti:

Indice di copertura IC 45%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

H max pari all'esistente

5. Interventi ammessi

Sugli edifici con destinazione produttiva e commerciale sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) ampliamenti della SE esistente, oltre l'indice urbanistico, se già esaurito, solo per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con l'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Nel caso in cui l'edificio superi l'indice di copertura consentito, l'ampliamento può avvenire all'interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto dell'altezza massima consentita dai successivi articoli;
  • b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell'altezza massima consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SE esistente;
  • c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui e che garantiscono, oltre agli obiettivi di cui al comma 2, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - accorpamento delle Unità immobiliari
  • - un miglioramento della viabilità
  • - una maggiore dotazione di standard

è ammesso l'utilizzazione di un Indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria.

6. Interventi ammessi sugli edifici residenziali esistenti:

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV: è ammesso il recupero a residenza di porzioni aventi diversa destinazione, se l’utilizzo a residenza è prevalente e il frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq e a condizione che l’intervento non produca più di una unità immobiliare aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti .

Per gli edifici residenziali non classificati, presenti sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 (svuotamento edificio) oltre a:

  • - il recupero, a fini abitativi, di volumi accessori, anche mediante il riordino di manufatti secondari nel lotto di pertinenza e loro accorpamento all'edificio principale.
  • - il recupero ai fini residenziali dei manufatti non residenziali presenti sul lotto, a condizione che l'intervento non produca unità immobiliari aggiuntive a quelle già esistenti, (es: ad un'unità immobiliare produttiva dovrà corrispondere una sola unità immobiliare residenziale);

Il frazionamento è ammesso unicamente negli edifici mono e bifamiliari, limitatamente alla creazione di una nuova U.I residenziale per ogni edificio esistente. Il cumulo degli interventi sopra riportati non deve comportare l'aumento di più di una UI rispetto alle esistenti.

In caso di cambio di destinazione da residenziale a commerciale /direzionale è ammessa addizione volumetrica una tantum pari a 100 mq. In questo caso è ammessa anche la sostituzione edilizia.

7, Interventi sulla pertinenza edifici con destinazione produttiva e commerciale

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, nel rispetto dei parametri indicati
  • - realizzazione di tettoie
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione. tutti gli interventi elencati ai punti 5 e 6 del precedente articolo.

E' inoltre ammessa la realizzazione all'interno dei volumi esistenti a destinazione produttiva di nuova SE pari al 10% della SE legittima esistente, se finalizzata al cambio di destinazione da produttivo a commerciale o terziario, a condizione che siano rispettati gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della LR 7 Febbraio 2005, n° 28, "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio" e smi.

8. Interventi sulla pertinenza di edifici residenziali esistenti

Nelle aree di pertinenza, nel rispetto dei parametri indicati al comma 4, è consentita:

  • - la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), nel limite del 20 % del volume dell'edificio principale, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone;
  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

Art. 96 TP3 - Tessuto produttivo pianificato

1. Trattasi di tessuti produttivi ordinati nati da piani attuativi o da progetti unitari convenzionati realizzati o in corso di realizzazione. Nei tessuti produttivi P3 il Piano operativo si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi o PUC approvati e dalle relative convenzioni;

2. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni previste per il tessuto TP1.

3. Interventi ammessi

Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo nei lotti liberi con gli indici, i parametri e le destinazioni previste dai piani attuativi o PUC originari ed a condizione che siano assolti gli obblighi delle relative convenzioni.

Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza di piani particolareggiati, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal medesimo piano attuativo.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • b) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

Gli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alla seguenti limitazioni:

  • - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione agli allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie;
  • - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza del piano attuativo.

CAPO III Insediamenti a prevalente destinazione terziaria

Art. 97 Disposizioni generali

1. Gli insediamenti a prevalente destinazione commerciale, direzionale, di servizio e turistico ricettivo sono identificati dal tessuto terziario TT.

Il suddetto tessuto è individuato da perimetrazione e sigla nelle Tavole del P.O serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2.000.

2. Destinazioni d'uso

Gli usi consentiti sono i seguenti:

  • - residenza, se già esistente
  • - produttiva o artigianale se già esistente
  • - attività direzionali e di servizio limitatamente a Sa, Sr, Ss, e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie).
  • - attività turistico ricettive
  • - attività commerciali (con esclusione delle grandi strutture di vendita C.1)
  • - servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, e Sh (limitatamente alle cliniche veterinarie).
  • - infrastrutture e attrezzature della mobilità

Con esclusione di quanto previsto all'art.101 "residenze isolate all'interno dei tessuti produttivi", sugli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento.

In caso di cambio di destinazione verso gli usi consentiti dal tessuto sono ammessi tutti gli interventi consentiti al successivo articolo 98.

Qualora si realizzi, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente o intervento di nuova costruzione, un'aggregazione di medie strutture di vendita avente effetti assimilabili a quelli di una grande struttura di vendita, l'intervento è subordinato alle verifiche previste dall'art. 26 della L.R. 65/2014.

3. Obiettivi

  • - rafforzamento dei poli commerciali
  • - realizzazione dei collegamenti pedonali fra i poli commerciali e i tessuti residenziali
  • - riqualificazione degli spazi di uso pubblico.

4. Spazi di pertinenza

Tutti gli interventi urbanistico edilizi previsti nei vari sottosistemi devono garantire il rispetto dell'indice di permeabilità non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il raggiungimento di tale percentuale potrà essere ottenuto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi pedonali e dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto per l'accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l'entità della portata d'acqua a quella scaricata prima dell'intervento, tramite la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), cos&igrave da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata diverse.

5. Verde e Parcheggi

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in conseguenza della categoria dell'intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto previsto al Titolo II Capo II delle presenti NTA.

6. Prescrizioni particolari

Gli interventi riguardanti gli edifici o manufatti posti nella fascia di 10 ml dai fiumi devono rispettare le seguenti condizioni :

  • a) sugli edifici legittimamente realizzati nella fascia dei dieci metri sono ammessi gli interventi previsti all'art. 41 comma 5 delle presenti NTA.
  • b) sugli edifici esistenti realizzati dopo l'istituzione del vincolo è ammessa solo la manutenzione ordinaria. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti limitazioni:
    • - In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della distanza dai corsi d'acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari tessuti di appartenenza, ivi compreso il recupero integrale della SE (superficie edificata) demolita mediante interventi di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del lotto. In caso di attuazione dell'intervento deve essere ceduta all'amministrazione comunale o gravata da servitù di passo una fascia di terreno di profondità pari a 4 ml dal fiume;
    • - In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto del corso d'acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento idraulico cos&igrave come disciplinati all'art. 42 delle presenti NTA. Il rilascio dei permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a costruire.

7. Interventi di riqualificazione paesaggistica

Negli interventi inerenti il cambio di destinazione d'uso di edifici produttivi che si affacciano su viabilità pubblica e limitrofi ai tessuti insediativi, verso le destinazioni ammesse nel tessuto TT, è prescritta la realizzazione di adeguate schermature arboree.

Nei tessuti che confinano con il territorio rurale, in cui Il Piano Operativo prevede interventi di riqualificazione dei margini, gli interventi eccedenti la ristrutturazione conservativa e/o che prevedono l'aumento del carico urbanistico, è prescritta la realizzazione dei seguenti interventi:

  • - riordino delle aree pertinenziali, prevedendo la demolizione di manufatti incongrui o precari, e per quelli urbanisticamente legittimi, una ricostruzione coerente con le qualità paesaggistiche del contesto;
  • - un'accurata sistemazione degli spazi aperti e la piantumazione di essenze arboree ed arbustive sul confine dei lotti in modo da assicurare l'integrazione paesaggistica fra gli insediamenti urbani ed il contesto rurale.
  • - i progetti devono contenere specifico elaborato con indicazione e localizzazione delle alberature, da scegliere secondo quanto previsto nel regolamento comunale sul verde e all'art. 198 del RE;

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte III° Titoli X del Regolamento Edilizio.

Art. 98 TT - Tessuto terziario

1. I tessuti terziari identificano gli insediamenti a prevalente funzione commerciale, direzionale e di servizio, turistica ricettiva sorti lungo la viabilità principale di accesso o di collegamento dei centri abitati, mediante interventi di recupero di edifici produttivi dismessi. Fanno parte di questo tessuto edifici o complessi produttivi limitrofi alla residenza in cui il Piano Operativo incentiva il cambio di destinazione verso attività compatibili con la residenza.

2. Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla residenza.

3. Destinazioni d'uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso elencate al punto 3 del precedente articolo 97, "Disposizioni generali".

4. Indici e parametri urbanistici

In caso di realizzazione di edifici commerciali:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

Distanza dalle strada di ml. 8, oppure la distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale o turistico ricettiva:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 35%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici esistenti, che cambiano destinazione d'uso verso le funzioni ammesse dal presente tessuto, e per gli edifici già destinati ad attività con queste compatibili, sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, compresa la ristrutturazione urbanistica.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) la realizzazione all'interno dei volumi esistenti a destinazione produttiva di nuova SE pari al 20% della SE legittima esistente, se finalizzata al cambio di destinazione da produttivo a commerciale o terziario, a condizione che siano rispettati gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della LR 7 Febbraio 2005, n° 28, "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio" e smi.
  • b) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • c) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • d) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui, che garantiscono, oltre al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2:

  • - il cambio di destinazione verso gli usi consentiti;
  • - una maggiore dotazione di standard;
  • - realizzazione di edifici con elevate prestazioni energetiche

è ammesso l'incremento del 10% della SE ammessa, nel rispetto dei parametri indicati al comma 4.

6. Interventi sulla pertinenza

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti della superficie accessoria nel rispetto dei parametri indicati;
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione.

7. Prescrizioni particolari

Per il Polo Commerciale di Bagnolo Il Comune può predisporre un progetto complessivo per coordinare gli interventi per l'adeguamento della viabilità pubblica, ivi inclusi i percorsi pedonali e ciclabili di collegamento con la frazione, e per il potenziamento delle dotazioni di parcheggi pubblici e di uso pubblico, sulla base delle indicazioni di massima contenute nel Piano operativo. Nell'ambito di tale progetto il comune può autorizzare uno o più soggetti privati alla realizzazione dei parcheggi pubblici o dei percorsi ciclopedonali individuati dal PO, concedendo loro la possibilità di utilizzare i parcheggi cos&igrave realizzati come parcheggi di relazione per un periodo temporale determinato e comunque non superiore a 20 anni .

CAPO IV Aree da assoggettare a riqualificazione insediativa

Art. 99 Aree degradate e/o incongrue

1. Le aree degradate sono le aree poste all'interno del territorio urbanizzqato caratterizzate:

  • - da agglomerati di edifici industriali interni a tessuti residenziali, per i quali si delineano profili di incoerenza con gli indirizzi strategici di trasformazione urbana dettati dal Piano strutturale;
  • - da porzioni tessuti misti connotate da condizioni di degrado urbanistico e/o degrado socio economico

Su di esse sono da incentivare operazioni di riqualificazione e di rigenerazione.

2. Queste aree, date le loro dimensioni, necessitano di interventi organici e coordinati di riconversione funzionale e ridefinizione morfologica, finalizzati alla progressiva sostituzione del costruito esistente in funzione di una sua crescente integrazione con gli insediamenti residenziali.

3. Il loro inserimento tra le aree di trasformazione avverrà pertanto mediante approvazione di apposite varianti man mano che si verifichino le condizioni per la fattibilità dell'intervento o in determinati casi a seguito dell'elaborazione da parte dell'Amministrazione comunale di appositi schemi direttori.

4. Gli interventi saranno attuabili esclusivamente mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica e perseguono i seguenti obiettivi:

  • - la qualità dell'architettura degli edifici;
  • - la valorizzazione estetica e funzionale degli spazi urbani;
  • - il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica consentiti all'interno dei tessuti di cui al presente articolo devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri :

  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) moltiplicata per il coefficiente 0,70 verso destinazioni residenziali, ricettive, direzionali
  • - Superficie edificabile max ricostruibile: pari alla Superficie edificata (delle consistenze edilizie legittime esistenti) verso destinazioni commerciali
  • - lndice di copertura: Rc max 40%
  • - Altezza massima: Hmax ml 10,00
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 50%
  • - Superficie permeabile di pertinenza: Spp min 50%

6. Nelle aree degradate ricadenti negli schemi direttori di cui al Capo I del Titolo VIII, l'amministrazione comunale, considerato il ruolo strategico degli interventi, può in qualunque momento attivare la procedura prevista all'art. 145 delle presenti NTA.

7. Nel caso che i volumi da ricostruire, non siano compatibili con i parametri urbanistici previsti al comma 5, o non soddisfano gli obiettivi di riqualificazione sopra esposti, è ammesso il trasferimento in tutto o in parte della superficie edificata esistente, nelle aree e con le modalità indicate all'art. 153 delle presenti NTA.

8. Nelle more dell'approvazione delle varianti o degli schemi direttori, sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia Rs1 senza frazionamento.

Art. 100 Edifici da demolire o delocalizzare

1. Sulle tavole del Piano Operativo sono indicati con apposito e distinto simbolo gli edifici ed i manufatti posti lungo la viabilità pubblica, che con la loro sagoma riducono la sezione stradale con conseguenti problemi per la circolazione e l'incolumità dei cittadini.

2. Essi potranno essere demoliti e ricostruiti, per un'equivalente volume, ad un'adeguata distanza dal bordo stradale previa redazione di progetto unitario convenzionato.

3. Nel caso si tratti di edifici classificati, suddetto intervento è ammesso a condizione che l'edificio sia ricostruito, mediante intervento di fedele ricostruzione. Eventuali interventi di modifica della sagoma sono ammessi solo se ritenuti necessari per un corretto inserimento dell'edificio nella nuova collocazione.

4. In alternativa alla delocalizzazione nelle aree adiacenti alla pubblica via è consentito il trasferimento dei volumi nelle aree di atterraggio individuate dal PO o nelle aree classificate come VC, nella misura e con le modalità indicate all'art. 153.

Art. 101 Residenze isolate all'interno del tessuto produttivo

1. Si tratta di singoli edifici o complessi edilizi situati all'interno dei tessuti insediativi a prevalente funzione produttiva o terziaria in cui si intende incentivare la riconversione verso usi compatibili. Sono individuati con la sigla R nelle tavole serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000.

2. Destinazioni d'uso ammesse

  • a) residenza se già esistente
  • b) direzionale e di servizio, con le limitazioni previste nei singoli tessuti;
  • c) commerciale limitatamente alle articolazioni C.3 e C.4

3. Parametri urbanistici

  • - indice di copertura RC 45%
  • - Hmax 10 ml
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

4. Interventi ammessi

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV , è ammesso il recupero a residenza, se già esistente, anche mediante frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq.

Per gli edifici non classificati sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 in caso di mantenimento della destinazione residenziale. Non è ammesso il frazionamento per la creazione di Nuove UI a destinazione residenziali, fatta salva la possibilità di realizzare una sola UI residenziale aggiuntiva per ogni edificio.

In caso di cambio di destinazione verso le funzioni previste al comma 2 lett. b) e c), è ammessa:

  • - la sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri indicati al punto 3;
  • - la realizzazione di addizione volumetrica una tantum, da realizzare mediante modifica della sagoma o con sostituzione edilizia che prevede l'aumento della SE esistente pari a 100 mq, nel rispetto dei parametri urbanistici indicati al punto 3.

5. Interventi pertinenziali

E' ammessa, nel rispetto dei parametri di cui al comma 3, la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), fino alla concorrenza del 20% del volume dell'edificio principale, comprendendo nel computo le superfici accessorie già esistenti a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone.

  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

CAPO V Aree inedificate del territorio urbanizzato

Art. 102 Verde privato - Vpr

1. ll Piano Operativo promuove la creazione di un diffuso e qualificato sistema di aree verdi all'interno del territorio urbano, al fine di costituire un efficace connettivo di aree più ampie quale parte della rete ecologica e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana. Tali aree costituiscono talora margini incompiuti, in cui non risulta qualitativamente definito il rapporto tra insediamenti urbani e territorio rurale, ed includono parti interstiziali e residuali.

2. Le aree a verde privato possono avere diversa estensione e sistemazione, connotate dalla presenza di vegetazione e prevalenza di suoli permeabili, che non risultano idonee all'edificazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. Dette aree sono rappresentate con apposita campitura nelle tavole del PO serie QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento in scala 1:2000 .

3. Il Piano Operativo persegue il riordino e la riqualificazione delle aree a verde privato orientandone l'assetto verso ordinamenti morfologici coerenti e riconoscibili che ne rafforzino il ruolo di complementarità paesaggistica e funzionale agli insediamenti. Nelle aree a verde privato ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi qualificativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - ridefinizione dei margini urbani, garantendo la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra aree urbanizzate e territorio rurale;
  • - riqualificazione paesaggistica e funzionale, mediante configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - manutenzione dell'assetto morfologico e della copertura vegetale dei suoli, favorendo, ove possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene , tra le quali l'Ailanthus Altissima, in accordo con la normativa regionale;
  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di definire margini e filtri vegetali di protezione e/o riqualificazione degli insediamenti, garantendo in particolare il mantenimento di eventuali elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati, e favorendo la permanenza di relittuali attività agricole volte a prevenire l'insorgenza di usi incongrui o situazioni di degrado;
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

4. In tali aree sono ammesse, non ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione: verde privato, verde sportivo, attività agricole e attività all'aperto complementari alla residenza.

Per consentirne lo svolgimento sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori;
  • b) recinzioni prive di rilevanza edilizia;
  • c) spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile ai soli fini del raggiungimento della dotazione dei parcheggi privati o di relazione richiesti per l'attuazione di interventi edilizi diretti;
  • d) impianti sportivi ad uso privato all'aperto non comportanti impermeabilizzazione dei suoli.

5. Non sono ammessi:

  • a) il taglio di alberi ad alto fusto o vegetazione ornamentale presente;
  • b) opere di impermeabilizzazione dei suoli;
  • c) alterazione del sistema della rete scolante;
  • d) realizzazione di manufatti di qualsivoglia natura ad esclusione di quelli previsti al comma precedente;
  • e) il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli.

5. Sulle consistenze edilizie, legittimamente realizzate eventualmente esistenti, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione R1.

6. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni per le pertinenze dell'edificato storico testimoniale di cui al capo i del Titolo IV.

Art. 103 Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti - Vc

1. Sono denominate "Aree verdi complementari" le parti totalmente o prevalentemente inedificate degli insediamenti, in genere adibite ad usi complementari alle attività insediate nei tessuti contigui. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici tavole del PO serie QP03 "Usi del suolo e modalità di intervento in scala 1:2000.

2. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi di pregio eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati delle aree urbane e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di arricchire la dotazione di verde urbano;
  • - mantenimento dell'assetto morfologico esistente e conservazione della copertura vegetale dei suoli, ove presente;
  • - riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado;
  • - riqualificazione e definizione dei margini urbani.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le forme di utilizzazione previste al comma 4 dell'art. 102.

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nelle aree verdi complementari ricadenti nei tessuti produttivi, con esclusione delle aree confinanti con le pertinenze di edifici classificati, sono ammesse, anche ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) esposizione e vendita di arredi e attrezzature da giardino e consimili, materiali edili;
  • b) esposizione e vendita di autoveicoli, motoveicoli, caravan, ecc.;
  • c) aree per deposito e stoccaggio di materiale edile;

5. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett.b) sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo.

In assenza di consistenze, possono essere installate, nelle aree di cui trattasi, strutture in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell'attività, purchè sia rispettato un indice di copertura non superiore al 3% dell'area di insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo dell'indice di copertura IC e della Superficie coperta massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento.

6. A supporto delle attività di cui al punto 4 lett. a) e c) è ammessa l'installazione di impianti tettoie e/o manufatti facilmente rimovibili, ad uso deposito , ufficio e/o vendita, con altezza massima di mt 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti, l'installazione di tali manufatti deve rispettare un Indice di copertura (Ic) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 80 mq complessivi.

7. Sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area è consentita la realizzazione di recinzioni e spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite e fino ad un massimo del 30% del lotto, a condizione che l'intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

8. Le aree impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, che devono comunque essere recapitate in pubblica fognatura, salvo presenza di impedimenti tecnici adeguatamente motivati.

9. L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività, di cui al comma 4, è in ogni caso condizionata:

  • - all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • - alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal regolamento edilizio.
  • - alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

10. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste al Capo I del Titolo IV relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.

Art. 104 Verde di arredo stradale - Vs

1. Il verde di arredo stradale costituisce elemento di completamento delle sedi viarie e delle infrastrutture per la mobilità. Esso corrisponde a scarpate, rotatorie, fasce alberate ed aree a verde di pertinenza della viabilità ed è rappresentato con apposita campitura sulle tavole del Piano Operativo.

2. Le aree a verde di arredo stradale non concorrono alla determinazione degli standard di verde di cui al D.M. 1444/68, ad eccezione delle zone per insediamenti produttivi ove esse svolgono comunque una importante funzione ecologica e paesaggistico ambientale.

3. Sulle aree a verde di arredo stradale deve essere prevista un'accurata sistemazione, ove possibile anche con piante ed arbusti: il progetto dell'opera stradale dovrà precisare il tipo di piantumazione da realizzare nel rispetto delle esigenze di sicurezza della viabilità ed incoerenza con i contesti insediativi e paesaggistici in cui sono collocate.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021