Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 64 Area di salvaguardia ambientale naturale del Monteferrato

1. Sulla Tav. QP_02 - "Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1:5000 è riportato il perimetro dell'area di salvaguardia Ambientale del Monteferrato cosi come modificato con il Piano Strutturale. Essa comprende gli ambiti agricoli collinari del territorio comunale e gli ambiti di maggior valore naturalistico.

3. Ne fanno parte le aree della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", per le quali è prioritaria la conservazione dell'habitat esistente e la prevenzione del degrado dell'ambiente. Queste aree infatti sono caratterizzate dalla presenza di Habitat e specie di interesse comunitario e regionale.

4. Nell'ambito del perimetro dell'area di salvaguardia naturale potranno essere individuati ambiti che per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere idonei per l'istituzione di aree naturali protette regionali, ai sensi della LR 30/2015 e s.m.i., in quanto porzioni di territorio caratterizzate da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria e forestale, ovvero da forme di antropizzazione di particolare interesse storico documentale. Tali qualità ambientali e naturali, sussistenti o potenzialmente recuperabili, rendono gli ambiti di cui al presente articolo particolarmente indicati per una fruizione finalizzata ad attività culturali e ricreative, alla frequentazione delle emergenze storico-ambientali, all'osservazione e studio dei fenomeni naturali, ad attività motorie all'aria aperta, che tenga conto della finalità di salvaguardia delle emergenze tutelate, anche in rapporto con la presenza di ecosistemi della fauna e della flora.

4. Le norme di tutela dell'area sono contenute nel presente titolo e nella disciplina contenuta nei vari ambiti agricoli - forestali individuati dal presente PO.

Art. 65 Aree con sistemazioni agrarie storiche

1. Sono le aree caratterizzate da presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo (vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse. Esse sono contrassegnate con apposito segno grafico nelle tavole QP_02"Usi del suolo e modalità di intervento" scala 1: 5000.

2. Costituiscono elementi da tutelare:

  • - le opere di contenimento (muri a secco, lunette, ciglioni. Ecc.);
  • - le caratteristiche plani-altimetriche delle sistemazioni;
  • - la rete della viabilità campestre;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico e le sistemazioni idrauliche agrarie.

3. Il P.O. in conformità al PIT/PPR, tutela le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, per cui valgono le seguenti prescrizioni:

  • - si dovrà mantenere la rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, ecc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • - saranno possibili solo limitati accorpamenti di campi, che comunque non comportino significativi rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;

Negli interventi edilizi e in quelli riguardanti gli spazi aperti eventuali trasformazioni, anche sostanziali, degli elementi sopra indicati, potranno essere ammesse purché corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico ambientale.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Qualora le sistemazioni agrarie storiche abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive simili a quelle originarie.

5. Nelle aree con sistemazioni agrarie storiche è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126
  • - annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art. 127
  • - l'istallazione di serre con durata superiore a due anni di cui all'art. 128
  • - l'istallazione di manufatti temporanei con durata superiore a 2 anni di cui all'art. 129
  • - l'utilizzazione a scopo di deposito, anche a carattere transitorio
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

6. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie storiche, sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi di ripristino.

7. E' facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere incentivi economici per il recupero delle sistemazioni agrarie storiche;

8. Qualora l'individuazione delle sistemazioni agrarie storiche riportata sulla tavole del Piano Operativo si dimostrasse inesatta o non corrispondente alla situazione reale, i soggetti interessati posso presentare idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in caso sia dimostrata l'assenza di sistemazioni agrarie storiche.

Art. 66 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici

1. Sono le aree, di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale, che individuano e caratterizzano gli intorni dei nuclei storici situati nel territorio rurale. Trattasi di aree ad uso agricolo ancora integre nei loro assetti colturali tradizionali, e che assolvono ad un importante ruolo di complementarietà paesaggistica e funzionale a nuclei ed insediamenti storici situati prevalentemente in ambito collinare. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici QP_02 "Usi del suolo e modalità di Intervento" in scala 1: 5.000.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - la tutela e la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l'insediamento storico e/o emergenza storica e il contesto paesaggistico
  • - la salvaguardia del paesaggio agrario ed in collina delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano l'ambito e la tutela e la manutenzione delle testimonianze di valore storico documentale e paesaggistico ambientale

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento deve garantire la conservazione, e ove necessario, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (in area collinare dei terrazzamenti e ciglionamenti) dei muri di contenimento lungo le strade e di tutti i documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio e deve inoltre prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione.
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto, anche a carattere provvisorio;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono usi caratterizzanti gli spazi aperti:

  • - attività agricole
  • - spazi scoperti di uso privato e pubblico

5. Destinazioni d'uso: negli edifici esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi di ciascun edificio e della sua pertinenza, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività agricole;
  • - attività agrituristiche, non è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori;
  • - residenza;
  • - turistico- ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
  • - servizi pubblici utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del presente Titolo, negli altri edifici si applicano le norme di cui al Titolo VI Capo III. Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne e danneggino le visuali del Nucleo e/o emergenza storica architettonica.

7. Interventi di nuova edificazione: è vietata la realizzazione di:

  • - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
  • - annessi agricoli di qualsiasi natura compresi quelli temporanei: L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
  • - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.

8. Gli interventi sulle culture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni :

  • - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
  • - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
  • - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con essenze dello stesso tipo.

I nuovi impianti colturali dovranno privilegiare in particolare:

  • - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
  • - le tecniche di coltivazione tradizionali;
  • - le coltivazioni biologiche.

9. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

Art. 67 Ambiti di pertinenza fluviale

1. Il Piano Operativo individua con apposita campitura, per i principali corsi d'acqua della pianura e della collina, gli ambiti di pertinenza fluviale costituiti da: alvei, argini, opere idrauliche, formazioni ripariali, percorsi d'argine nonché dalle aree strettamente connesse ai corsi d'acqua.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art.41 delle presenti norme, nei suddetti ambiti di pertinenza sono da tutelare:

  • - la qualità fisico-chimica dei corsi d'acqua;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, se non rappresentano ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza fluviale, il Piano Operativo, fatta salva la competenza dell'autorità idraulica al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica, promuove le seguenti azioni:

  • - interventi finalizzati alla regimazione delle acque ed alla messa in sicurezza idraulica, inclusi gli interventi di sistemazione e consolidamento dei corsi d'acqua da realizzare con tecniche tradizionali o riconducibili all'ingegneria naturalistica;
  • - interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale;
  • - privilegiare forme di gestione sostenibile, orientate verso interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, attraverso opere di conservazione o ripristino degli elementi naturali e la riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, secondo quanto previsto all'art.69;
  • - interventi di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzati;
  • - interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva, anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico percettivo;
  • - l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione del regolare deflusso delle acque e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 68 Invasi e bacini artificiali

1. I bacini irrigui, gli invasi collinari e le zone umide sono aree arginate o scavate nelle quali è raccolta l'acqua superficiale.

2. Sono di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la diversificazione degli habitat nel territorio comunale. Essi presentano, data la scarsità di acqua accumulata, una vegetazione caratteristica delle aree palustri. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

3. Nel caso di interventi da realizzare sui suddetti invasi o bacini, si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 64/2009 recante disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

4. In ordine generale in queste aree sono vietate:

  • - opere di danneggiamento, eliminazione o prosciugamento dei bacini esistenti;
  • - interventi che possono alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona;
  • - attività inquinanti, stoccaggio di rifiuti e l'apertura di nuovi pozzi.
  • - la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 10 dal ciglio di sponda dell'invaso.

5. Gli interventi di trasformazione di eventuali edifici presenti nella fascia di rispetto di ml 10 dovranno essere finalizzati a ridurne l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 69 Vegetazione ripariale

1. Lo statuto del territorio del Piano strutturale riconosce alla vegetazione ripariale esistente un importante ruolo ecosistemico in quanto svolge importanti funzioni:

  • - di carattere idrogeologico, per la prevenzione dei fenomeni di erosione e dilavamento;
  • - di carattere ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico;
  • - di carattere paesaggistico, per la diversificazione degli assetti vegetazionali e la caratterizzazione del reticolo idrografico superficiale, anche al fine di valorizzare i corsi d'acqua principali quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

2. Ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica, relative ai corpi idrici censiti nel reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana ai sensi della LR79/2012, gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d'acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l'alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

3. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 122 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 123, ove comprendenti aree con vegetazione ripariale da ricostituire, sono corredati da specifici progetti di reimpianto, tesi a reintegrare la continuità delle fasce di vegetazione ripariale, facendo ricorso a idonee specie vegetali autoctone o tipiche dei luoghi.

4. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, tali interventi verificano altres&igrave la fattibilità della creazione di "ecosistemi filtro" e di sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena o di fondovalle, mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d'acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Art. 70 Aree boscate

1. Le parti di territorio coperte da boschi nelle quali si riscontrano le caratteristiche definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale (quali boschi cedui, formazioni a fustaia, circoscritte aree cespugliate, etc.), sono riconosciute quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica del territorio.

2. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle norme regionali di riferimento, e fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.

3. Per tutte le aree boscate, di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve diverse e/o più restrittive disposizioni dettate dai Titoli III e VI. Gli usi e le attività consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - rimboschimenti;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - opere di servizio forestale e di prevenzione incendi;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - attività agricole e selvicolturali;
  • - agriturismo;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco (nei limiti di cui alle vigenti norme);
  • - attività escursionistiche, motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico (con possibilità per le aziende faunistico-venatorie, per la conduzione di particolari attività adeguatamente pianificate mediante i Programmi Aziendali, di recingere porzioni di bosco e di dotarsi di strutture per il ricovero, l'addestramento dei cani da caccia);
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
  • - pascolo non intensivo di bestiame.

4. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata, nelle modalità e condizioni previste all'art. 99 comma 1 del DPGR 48/R/2003, previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate, solo per documentate esigenze naturalistiche, di allevamento zootecnico e in presenza di istituti faunistici.

5. Il pascolamento semibrado in bosco è consentito, nei limiti e condizioni previste all'art. 86 del DPGR 48/2003 e se la specie e il numero degli animali da immettere e le modalità di pascolo sono commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni al bosco. Tale sostenibilità deve essere dimostrata tramite presentazione di idonea relazione tecnica agronomica che analizzi:

  • - la tipologia di bosco;
  • - composizione dei suoli
  • - presenza di un buon cotico erboso
  • - carico animale massimo consentito
  • - il tempo max di permanenza della mandria in un'unica parcella che deve comunque garantire adeguati periodi di riposo per la ricostituzione del cotico erboso.

6. Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte e di quanto stabilito al Titolo IX Capo IV interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e la realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ed a condizione che:

  • a) sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non sono altrimenti localizzabili;
  • b) non comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti;
  • c) siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

7. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - è ammesso il ripristino dei terrazzamenti; similmente potranno essere consentiti interventi di recupero dei coltivi incolti in transizione verso il bosco.

8. All'interno delle aree boscate di cui al presente articolo sono vietati i seguenti interventi:

  • - realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle previste sulle tavole di piano e quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere;
  • - installazione di serre di qualsiasi natura, di cui all'art.128;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche;
  • - utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di carattere transitorio;

9. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle autorità preposte, e solo ove si tratti di interventi posti a servizio della tutela ambientale, della selvicoltura e delle attività delle aziende faunistico venatorie, è consentita:

  • - l'installazione dei manufatti aziendali temporanei, di durata inferiore a due anni di cui all'art. 129
  • - la realizzazione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi.

10. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e i progetti di interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123, ove comprendenti porzioni di aree boscate, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idrauliche - forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, ecc.);
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
  • - mantenimento per la salvaguardia della biodiversità di quote di soprassuoli o individui arborei deperienti o caduti.

11. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono:

  • - ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale.
  • - aree soggette a tutela paesaggistica per legge, sottoposte alle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme.

12. Qualora i perimetri delle aree comprendenti boschi cosi come indicati nella tavola QVS01 "Vincoli e Tutele" del Piano strutturale si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Art. 71 Alberi monumentali e tutela di piante non ricadenti in area boscata

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale gli elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio, quali filari, viali, alberi monumentali, ecc. Sono individuate simbolicamente nelle Tavole serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento " in scala 1:5000 e 1:2000. Il numero riportato nelle Tavole corrisponde al seguente elenco:

Numero Toponimo Alberi monumentali ai sensi
della L.14/01/2013 n. 10
codice identificativo
Scheda di rilievo
01Quercia Bessi01 Am086 - ptc
02Olivo di Randazzo02 Am087 - ptc
03Quercia del Molino03 Am133 ptc
05Gelso di Cicignano2805/f572/po/09
06Cipresso di Pian di scalino2906
07Quercia di Spicchio07 Am 093 ptc
08Quercia di Sasso Nero3008/f572/po/09
09Castagno del Castegnatino3109/f572/po/09
10Sughera di Terenziana3210/f572/po/09
11Cerro di Reticaia Lago dei Lupi11
12Quercia Casa Vaiani al Poggiaccio3312/f572/po/09
13Cedro 1 Rocca3413/f572/po/09
14Cipresso giardino Rocca3514/f572/po/09
15Quercia dei Termini15 Am099- ptc
16Faggio di Javello3616/f572/po/09
17Leccio del Barone17
18Platani del Barone3718/f572/po/09
19Leccio del Barone19
20Alloro del Barone20
21Cedro 2 Rocca3821/f572/po/09
22Leccio Monte Lopi Termini22
23Gelso della Casaccia3923/f572/po/09
24Gelso pratone di Javello4024/f572/po/09
25Leccio Fattoria di Javello4125/f572/po/09
26Platani Fattoria di Javello4226/f572/po/09
27Gelso Sasso Nero4327/f572/po/09
28Acero di Cicignano4428 Am011
29Gelso del Pagliai29 Am013 - ptc
30Gelso del Podere Masseto4530/f572/po/09
31Roverella di Cicignano31 Am095 - ptc
32Roverella Podere Il Poggetto32 Am189 - ptc
33Quercia di San Giorgio33 Am009 - ptc
34Cipresso della Rocca4634/f572/po/09
35Platano di Bagnolo di Sopra4735/f572/po/09
36Cipresso di Bagnolo36 Am008 - ptc
37Roverella zona industriale di Bagnolo37 Am230 - ptc
38Roverella a Bagnolo38 Am273 - ptc
39Cerro di Bagnolo sentiero dei patriarchi39 Am272 - ptc
40Cerro di Bagnolo40 Am271 - ptc
41Cerro La Casaccia41 Am270 - ptc
42Platano Villa Giamari4842/f572/po/09

L'elenco include sia gli alberi monumentali, riconosciuti a livello nazionale e approvati con DM 23/10/2013, con il relativo codice identificativo a livello nazionale, sia gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale/provinciale (censimento contenuto nel PTC 2008). Per ciascun esemplare è indicata la scheda di rilievo di riferimento.

2. Costituiscono inoltre elementi da tutelare:

  • - le specie arboree esistenti con diametro superiore a cm. 40, a cm. 30 per cipresso e cm. 10 per tasso, specie arbustive con diametro superiore a cm. 20;
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, in pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche in esse insediate;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti ;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione e/o manutenzione delle sedi di impianto.

3. Gli elementi, di cui al comma 2, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché la valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggi. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie;
  • - le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le trasformazioni arboree decorative e gli edifici/ strutture paesaggistiche che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

4. In adiacenza o prossimità di formazioni arboree decorative, ed in particolare in una fascia di larghezza non inferiore a ml 50 dalle sedi dell'impianto delle formazioni a filare, e dalla proiezione delle chiome dagli elementi vegetali puntuali, e per una superficie pari almeno al doppio dell'area di insidenza della chioma nel caso degli alberi monumentali, è vietata:

  • - ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (esclusi eventuali interventi di sostituzione dell'esistente), compresi gli annessi agricoli stabili di cui all'art.126 e 127;
  • - installazione di manufatti aziendali temporanei di cui all'art. 129 e 130;
  • - installazione di serre di qualsiasi tipologia di cui all'art. 128 ;
  • - la realizzazione di linee elettriche o di installazioni e/o impianti per la telefonia mobile o telecomunicazione, nonché ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

5. Per la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi e ricadenti in aree agricole valgono le disposizioni del regolamento forestale DPGR 48/R/2003.

6. Qualsiasi azione eseguita direttamente sulle piante o che coinvolga l'area ad essa contermine (area coperta dalla proiezione a terra della chioma) e che possa pregiudicare l'integrità morfologica e sanitaria e la stabilità meccanica della stessa, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'abbattimento di piante potrà avvenire solo per motivi di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

7. L'abbattimento di piante non ricomprese nell'elenco nazionale degli alberi monumentali o al precedente comma 2 , ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • - specie arboree con diametro, misurato a 1,30 m da terra, superiore a cm 40 , a cm 30 per il cipresso e cm 10 per il tasso
  • - specie arbustive con diametro superiore a cm 20
  • - specie arboree ed arbustive di rarità botanica, pericolo di estinzione o di valore ecologico per le specie faunistiche

è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere del Collegio del Paesaggio , e potrà avvenire solo se le piante costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti, o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia tecnica-forestale che accerti l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

8. Gli interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale, riguardanti gli alberi monumentali, facenti parte dell'elenco nazionale, approvato con DM 23 ottobre 2014, possono essere realizzati solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali sia accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, di cui al comma precedente, e al parere vincolante del Corpo Forestale.

Art. 72 Altri elementi vegetali di pregio

1. Sono riconosciute come componenti identitarie del Patrimonio territoriale le emergenze vegetazionali rappresentate dalla Cerrete monospecifiche d'alto fusto presso la Fattoria di Javello e presso l'Agna, dagli Ostrieti di Monte Lopi e di Poggio di Becco, dai lembi relitti di faggete abissali sui versanti nord-occidentali che dalla fattoria di Javello scendono verso il torrente Agna, dalla Cenosi di vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle faggete delle Cavallaie e dalle Aree ofiolitiche del Monteferrato. Esse sono individuate nella Tavola QP_01 - "Il Patrimonio territoriale" del Piano strutturale

2. In queste aree è vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, fatta eccezione delle opere relative ai percorsi pedonali e le opere di controllo e valorizzazione.

3. Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e al mantenimento degli habitat;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero dei castagneti da frutto;
  • - uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente;

4. Non sono invece ammessi i seguenti interventi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle "Faggete di Javello";
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di conservazione degli ecosistemi.

Art. 73 I varchi territoriali

1. In conformità alle indicazioni del PS, sono individuati nella tav. QP01 "Mappa di inquadramento - Territorio urbanizzato" scala 1:5000, con apposito segno grafico, i varchi territoriali, ovvero le aree libere a lato della viabilità sulle quali non sono consentiti interventi che limitano la dimensione dei varchi e la continuità del sistema ambientale di riferimento.

2. In corrispondenza di detti varchi non sono consentite nuove edificazioni, né trasformazioni degli assetti insediativi ed infrastrutturali che possono alterare i punti di vista panoramici o configurarsi come saldatura dei centri abitati o degli aggregati edilizi. Non costituiscono diminuzione della funzionalità dei varchi la realizzazione di addizioni funzionali e di opere pertinenziali degli edifici esistenti e la realizzazione di modesti annessi agricoli a condizione che siano posti ad una adeguata distanza dall'asse stradale, di norma non inferiore a 50 mt , e che siano corredati di opere di sistemazione ambientale e di elementi vegetazione per un loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico

Art. 74 Percorsi e punti di vista panoramici

1. Sono i percorsi di interesse panoramico che collegano gli insediamenti della piana con le aree di contro crinale situate tra la Villa del Barone e la Rocca, il nucleo di Cicignano con Montemurlo e il Nucleo di Albiano con Bagnolo e Schignano, il complesso di Villa di Iavello con l'insediamento della piana e le strade pedecollinari del comune di Montale. Sono rappresentati graficamente nelle tav. serie QP_02 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000

2. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - la continuità e la percorribilità dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
  • - la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

3. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

4. Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e conservate. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto ambientale.

5. Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati ad esclusione delle opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

6. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare la veduta panoramica dei percorsi e delle loro adiacenze;

7. Per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, qualsiasi progetto pubblico o privato che preveda nuove costruzioni o recinzioni in zone adiacenti ai percorsi di interesse panoramico dovrà essere corredato da uno specifico studio sulle veduta che da essi si godono e dovrà dare dimostrazione che il manufatto non le limita o compromette.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021