Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 22 Criteri e norme relative agli standard

1. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 3 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di aree pubbliche a standard, come definite al Titolo IX, di mq 30/abitante cos&igrave ripartiti:

  • - aree a verde pubblico attrezzato 18 mq/abitante
  • - aree per l'istruzione dell'obbligo 4,50 mq/abitante
  • - aree per attrezzature di interesse comune 4 mq/abitante
  • - aree per parcheggi 3,50 mq/abitante

2. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, ha l'obiettivo di conseguire una dotazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di 17,5 mq/ab cos&igrave ripartiti:

  • - aree per l'istruzione superiore all'obbligo 1,50 mq/abitante
  • - attrezzature sanitarie e ospedaliere 1 mq/abitante
  • - aree per parchi pubblici urbani e territoriali 15,00 mq/abitante

3. Per la verifica del dimensionamento complessivo del Piano Operativo e del calcolo degli abitanti teorici per determinare il fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza:

  • - si assume come indice insediativo residenziale (IR) il quantitativo di superficie edificabile o edificata attribuito convenzionalmente a ciascun abitante insediato o insediabile, pari a 40 mq di superficie edificabile per abitante
  • - gli standard minimi di cui devono essere dotati gli insediamenti residenziali sono quelli stabiliti dal DM 2 Aprile 1968, n° 1444: 18 mq per abitante, di cui mq 4,50 per attrezzature scolastiche, mq 2,00 per attrezzature di interesse comune, mq 9,00 per aree verdi e sport, mq 2,50 per parcheggi

4. La dotazione di aree a standard per i Piani attuativi non deve essere inferiore a mq 30 per abitante insediabile per le destinazioni residenziali; a mq.80 ogni mq.100 di superficie edificabile o edificata, di cui almeno la metà a parcheggio, per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq. 30 ogni mq. 100 di superficie totale per le attività produttive, escluse le sedi viarie. Per tutti i tipi di insediamenti è in ogni caso prescritto il rispetto delle dotazioni minime di parcheggi: per gli insediamenti residenziali devono essere soddisfatte anche le dotazioni di verde pubblico. Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso. Sui parametri sopraindicati prevalgono, se superiori, le specifiche previsioni indicate nella disciplina di zona e nelle schede relative agli interventi di trasformazione di cui all'Allegato B delle presenti NTA.

Nelle aree assimilabili alle zone A e B sature, che non ricadono nelle aree di trasformazione normate dalle schede AT, le dotazioni di standard sono ridotte del 50%, come previsto dal DM 1444/1968.

Art. 23 Parcheggi privati

1. Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella quantità minima prevista nella tabella riportata di seguito, in relazione alle varie destinazioni d'uso ed in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2. I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell'area di pertinenza. Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo è fatto salvo quanto previsto al Titolo III - delle presenti norme. Il perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell'edificio fuori terra, nel rispetto delle ulteriori limitazioni previste nei vari ambiti e della norma generale sulla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate e nel rispetto dell'indice di occupazione del sottosuolo (ROS) indicato per i vari interventi.

3. Nei casi di addizioni volumetriche, i parcheggi privati non andranno reperiti se gli interventi non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

Sono ammessi interventi che prevedano il riutilizzo delle autorimesse esistenti (o parti di esse) ad altri usi residenziali (sia per creazione di Sa che di Su), esclusivamente per la parte eccedente il dimensionamento minimo di 10 mq/100 mc, ovvero quando venga dimostrata l’assoluta impossibilità di utilizzo a parcheggio privato.

5. Nei nuclei storici, nei tessuti storici e nei tessuti urbani ad alta densità, gli spazi a parcheggio privato, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall'edificio interessato dal progetto per i tessuti storici e i nuclei storici ed entro un raggio di 100 ml, per i tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1).

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio privato, relativamente a nuovi esercizi di vicinato, e per attività di somministrazione cibi e bevande che non superino 150 mq di Superficie edificata (SE), solo ove sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli, non è richiesto nel caso di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso all'interno di aree urbane centrali o tessuti storici caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

  • - nei "Nuclei storici" (NS) ;
  • - nei Tessuti storici (TR1);
  • - nei Tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1)

7. Ai sensi del DPGR 01/04/2009 n. 15/R, art. 27 comma 1 lett.a , l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di cambio di destinazione verso funzioni commerciali al dettaglio, deve essere maggiorato degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo nel caso di costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 122/1989.

Art. 24 Parcheggi di relazione

1. Sono individuati con apposita sigla sulle tavole QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 i parcheggi di relazione presenti nel territorio comunale.

Per l’insediamento di esercizi commerciali, di vendita al dettaglio e di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuti da interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d’uso dovrà essere garantita, oltre al rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., come previsti nella tabella di seguito riportata. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi di sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq/1mq di superficie di somministrazione.

3 Le quantità di cui al comma precedente devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

4. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione dei parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all’eventuale incremento della superficie di vendita e solo per la superficie in incremento. E’ fatta eccezione per gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l’intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione, anche qualora l’intervento non comporti un incremento della superficie di vendita preeesistente. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nelle discipline di zona o all’interno delle schede normative e progettuali.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza non superiore a 200 ml di collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.

A tutte le attività di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 e al relativo regolamento di attuazione, integrate dalle seguenti disposizioni:

  • - per gli esercizi di vicinato e per attività di somministrazione cibi e bevande, che non superino 150 mq di SV, ubicati nelle zone assimilate alle zone A (NS, TR1) e nei tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1) nonchè nelle zone a traffico limitato o escluso non è richiesta alcuna dotazione di parcheggio di relazione;
  • - per gli esercizi di vicinato e per attività di somministrazione cibi e bevande, ubicati in aree interessate da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo, la dotazione del parcheggio di relazione potrà essere ridotta del 50%.
  • - per gli interventi di cui al comma 4, riguardanti esercizi di vicinato, attività di somministrazione cibi e bevande, e le medie strutture di vendita, posti nelle zone assimilate alle zone B, la dotazione del parcheggio di relazione potrà essere ridotta del 50%.

7. Le medie e grandi strutture di vendita devono altres&igrave assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq 300.

8. I parcheggi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura del richiedente, senza la possibilità di scomputo dagli oneri di concessione. Il richiedente ne mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

9. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature ad alto fusto,nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nel Regolamento edilizio, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso che al di sotto di tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati, possono essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali.

10. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 28 metri quadrati di superficie a parcheggio.

Art. 25 Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici si distinguono in parcheggi di proprietà pubblica (Pp), realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Amministrazione, e i parcheggi di uso pubblico di proprietà privata, che ne deve curare la gestione e manutenzione, e che sono realizzati in forza di convenzioni attuative.

2. I parcheggi di uso pubblico non sono frazionabili e sono destinati all'uso dei visitatori; dovranno soddisfare le stesse esigenze funzionali dei parcheggi pubblici Pp, e dovranno rimanere di pertinenza comune agli edifici. Inoltre dovranno essere collocati preferibilmente all'esterno del sedime dell'edificio e essere di facile accessibilità.

3. La quantità minima di standard per parcheggi pubblici o d'uso pubblico richiesta per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, o comunque nel caso di cambiamento di destinazione d'uso, con riferimento alla destinazione finale dell'immobile, è quella stabilita nella tabella riassuntiva che segue.

4. Tali parcheggi non possono, in alcun modo essere surrogatori dei parcheggi privati di competenza dei singoli insediamenti. Le quantità minime da rispettare, in base alle varie destinazioni d'uso, sono riassunte nella tabella che segue.

5. Per gli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso nelle seguenti aree:

  • - nei Nuclei storici NS
  • - nei tessuti storici TR1
  • - e per gli interventi su edifici per i quali il PO prevede il restauro e risanamento conservativo, non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo.

6. Nelle zone omogenee B e D interne alle UTOE 1, 2, 3, in caso di intervento diretto o di sostituzione edilizia, che non ricadono nella aree di trasformazione, nell'accertata impossibilità di raggiungere la superficie richiesta, è ammessa la monetizzazione, anche parziale, degli standard relativi all'intervento secondo le modalità e le procedure previste all'art. 142 - Parte II del R.E.

7. La monetizzazione degli standard non è ammessa quando i suddetti interventi prevedono la realizzazione di 4 o più unità immobiliari ad uso residenziale; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare lo standard, dovrà essere prevista una maggiorazione del 100% dei parcheggi privati, rispetto a quelli indicati nella tabella che segue, di cui il 50% da realizzare sul lotto di pertinenza e non nei locali interrati. In caso di soddisfazione parziale dello standard, oltre al pagamento per la monetizzazione dello standard non realizzato, si dovranno realizzare parcheggi privati in aumento della medesima misura percentuale dello standard non realizzato.

8. Oltre a quanto previsto all'art. 142 del RE per le attività commerciali, per le destinazioni Ss e Sr realizzati dai privati, la monetizzazione è esclusa,

9 Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio per i piani attuativi e i progetti unitari sono indicate nelle relative schede normative allegate alle presenti NTA, in riferimento ad ogni intervento previsto. Ove non espressamente indicate si farà riferimento alla seguente tabella.

FunzioniParcheggi privatiParcheggi di relazioneParcheggi pubblici
Residenziale (R)10 mq/100 mc di VE almeno 1 posto auto per ogni UIPiano attuativo/PUC: 3,50 mq/40 mq di SE
Interventi diretti: 2,50 mq/40 mq di SE
Industriale Artigianale (I)5 mq/100 mc di VVPiano attuativo/PUC 10% della ST
Interventi diretti: 5% della ST
Attività commerciali (C) Esercizi di vicinato10 mq su 100 mc di VV con un minimo di un posto auto per ogni UI1mq/1 mq di Sv (Superficie di vendita o di somministrazione)40 mq/100 mq di SE
Medie strutture di vendita C.2 Attività commerciali1,5 mq/1 mq di Sv oltre a 1mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita.
Grandi strutture di vendita C.12 mq/1 mq di Sv oltre a 1,5 mq/1 mq di Su destinata ad attività complementari a quella di vendita
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (C I)5 mq/100 mc di VVIn caso di esercizio congiunto nello stesso locale di attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio devono essere previsti parcheggi di relazione nella misura indicata dal Codice del CommercioPiano attuativo/PUC: 10 mq /100 mq di ST
Interventi diretti: 5 mq /100 di ST
Le attività direzionali (D.1, D.3) Attività di servizio alla persona (D.2)10 mq ogni 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I.40 mq /100mq di SE
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.410 mq / 100 mc con un minimo di un posto auto ad U.I.10% della SF(per Ps)
40 mq/100 mq di Su
Le attività turistico ricettive (TR)10 mq ogni 100 mc di VE con un minimo di un posto auto camera. In caso di Campeggi deve essere previsto 1 posto auto per ogni piazzola40 mq /100mq di SE
Attività agricole10 mq ogni 100 mc

Art. 26 Criteri e norme relative alla dotazione di verde pubblico e privato

1. Le dotazioni di verde pubblico e/o d'uso pubblico e di verde privato sono richieste per gli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di cambio di destinazione. Nel caso di intervento di cambio di destinazione in cui è dimostrata l'impossibilità del reperimento delle superfici a verde richieste potrà essere valutata una proposta progettuale comunque migliorativa della situazione preesistente. Sarà l'intervento stesso a definire graficamente la localizzazione e distribuzione del verde tenendo conto di un'eventuale localizzazione prevista dallo strumento urbanistico.

2. Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nel presente Piano Operativo, le superfici minime da garantire per la funzionalità ed efficacia delle sistemazioni a verde pubblico e/o di uso pubblico ed a verde privato, non devono essere inferiori alle quantità previste nella seguente tabella:

FunzioniTipo di interventoVerde privato (piantumato)Verde pubblico
Residenziale (R)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SFPiano attuativo/PUC: 18 mq/40 mq di SE
Intervento diretto: 9 mq /40 mq di SE
Sostituzione Edilizia10% della SF9 mq/abitante
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)5% della SF
Industriale Artigianale (I)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SFPiano attuativo/PUC: 20% della ST
Interventti diretti: 5% della ST
Sostituzione Edilizia10% della SF5% della ST
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)5% della SF
Attività commerciali Esercizi di vicinato
Attività commerciali Medie strutture di vendita (C.2)
Attività commerciali Grandi strutture di vendita (C.1)
Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
15% della SF40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico5% della SF
Impianti di distribuzione carburanti (C.5)Nuova edificazione
Demolizione con ricostruzione
15% della SF40mq /100 mq SE
Attività commerciali all'ingrosso e magazzini - Logistica (CI)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
20% della SF20% della SF
Sostituzione Edilizia
Ristrutturazione con cambiodi destinazione con aumento di carico urbanistico
10% della SF10% della SF
Depositi a cielo aperto, cantieri edili, esposizioni commerciali (CI.3)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Vedi articolo 143 delle presenti NTA10% della ST
Le attività direzionali (D.1, D.2, D.3)Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
25% della SF40mq /100 mq SE
Sostituzione Edilizia10% della SF
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico5% della SF
Servizi pubblici S o di interesse pubblico D.4Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia conservativa con aumento di UI
Cambio di destinazione conaumento carico urbanistico, Ampliamento (solo per la parte in ampliamento)
25% della Sf40 mq /100 mq SE
Attività turistico ricettiveNuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica
Sostituzione Edilizia
Ristrutturazione con cambio di destinazione con aumento di carico urbanistico
25% della Sf40 mq /100 mq SE

Art. 27 Incentivi per l'edilizia sostenibile

1. Il Piano Operativo favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che, in conformità alle indicazioni contenute nel Titolo I Capo III e Titolo III delle presenti NTA, assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.

2. A tal fine dovrà essere integrato l'allegato n. 4 "Edilizia Sostenibile e sostenibilità ambientale" del Regolamento Edilizio che dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al c. 1;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo;
  • - fornire indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire i requisiti minimi di eco-efficienza da realizzare, sotto i quali non si è ammessi agli incentivi economici o urbanistici di cui al successivo comma.

3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia generale o ricostruttiva che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di:

  • - incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino alla misura massima stabilita dal Regolamento Edilizio e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale;
  • - incentivi di carattere urbanistico, ai sensi della vigente normativa regionale, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la Superficie Edificabile lorda ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme e come stabilito dal Regolamento Edilizio.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo allegato 4 al Regolamento Edilizio, integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la vigente normativa, le specifiche disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021