Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 24 Parcheggi di relazione

1. Sono individuati con apposita sigla sulle tavole QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2000 i parcheggi di relazione presenti nel territorio comunale.

Per l’insediamento di esercizi commerciali, di vendita al dettaglio e di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuti da interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d’uso dovrà essere garantita, oltre al rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., come previsti nella tabella di seguito riportata. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi di sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq/1mq di superficie di somministrazione.

3 Le quantità di cui al comma precedente devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

4. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione dei parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all’eventuale incremento della superficie di vendita e solo per la superficie in incremento. E’ fatta eccezione per gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l’intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione, anche qualora l’intervento non comporti un incremento della superficie di vendita preeesistente. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nelle discipline di zona o all’interno delle schede normative e progettuali.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza non superiore a 200 ml di collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa.

A tutte le attività di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 e al relativo regolamento di attuazione, integrate dalle seguenti disposizioni:

  • - per gli esercizi di vicinato e per attività di somministrazione cibi e bevande, che non superino 150 mq di SV, ubicati nelle zone assimilate alle zone A (NS, TR1) e nei tessuti consolidati ad alta densità (TR2.1) nonchè nelle zone a traffico limitato o escluso non è richiesta alcuna dotazione di parcheggio di relazione;
  • - per gli esercizi di vicinato e per attività di somministrazione cibi e bevande, ubicati in aree interessate da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo, la dotazione del parcheggio di relazione potrà essere ridotta del 50%.
  • - per gli interventi di cui al comma 4, riguardanti esercizi di vicinato, attività di somministrazione cibi e bevande, e le medie strutture di vendita, posti nelle zone assimilate alle zone B, la dotazione del parcheggio di relazione potrà essere ridotta del 50%.

7. Le medie e grandi strutture di vendita devono altres&igrave assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq 300.

8. I parcheggi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura del richiedente, senza la possibilità di scomputo dagli oneri di concessione. Il richiedente ne mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

9. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature ad alto fusto,nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico indicate nel Regolamento edilizio, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso che al di sotto di tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati, possono essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali.

10. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 28 metri quadrati di superficie a parcheggio.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021