Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 137 Aree di pertinenza edilizia e agricola

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo le aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio rurale si distinguono in "aree di pertinenza edilizia" e "aree di pertinenza agricola".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia" le aree strettamente connesse all'edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l' uso.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex- agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento.

4. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli, nonché, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di trasferimento delle volumetrie, riferiti ad immobili con destinazione d'uso non agricola ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del presente Titolo, devono:

  • - collegare all'edificio una superficie di pertinenza minima pari a 600 mq; pertinenze minime inferiori devono essere adeguatamente motivate ed approvate dalla Commissione per il Paesaggio.
  • - definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze di cui ai punti 2 e 3, che devono essere individuate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);
  • - attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o unità immobiliare;
  • - provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

5. Negli edifici classificati le pertinenze edilizie, sono individuate nelle tavole "Uso del Suolo e modalità di intervento": eventuali modifiche devono essere motivate sulla base di un rilievo dettagliato dell'intorno dell'edificio e qualora manufatti o elementi di paesaggio consigliassero una migliore individuazione del perimetro. Esse potranno essere definite nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo o del procedimento di approvazione del piano di recupero.

La sommatoria delle aree di pertinenza cos&igrave individuate - "agricole" ed "edilizie" - deve coprire l'intera area di proprietà.

6. Nelle "aree di pertinenza edilizia" - ferme restando le disposizioni dettate dal presente Capo e dal CAPO I del Titolo IV, - sono consentite le sistemazioni a verde di carattere estensivo, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base di progetti estesi unitariamente all'intera area.

Al loro interno è altres&igrave consentita la realizzazione di piscine e altre opere di corredo agli edifici, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 138. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesaggistico e/o funzionale, la piscina debba essere collocata all'esterno del'"area di pertinenza edilizia" preesistente, l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla necessaria variazione catastale.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 139, la recinzione delle "aree di pertinenza edilizia" è consentita solo per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale.

8. Il frazionamento delle "aree di pertinenza edilizia", ove non inibito dalle norme di cui al Titolo IV Capo I, deve avvenire sulla base di uno studio che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

9. Nelle "aree di pertinenza agricola" è consentita la realizzazione di manufatti reversibili per l'agricoltura amatoriale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nel Regolamento comunale degli annessi agricoli.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021