Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 95 TP2 - Tessuto produttivo misto

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, posizionate lungo gli assi viari principali in cui si intende incentivare l'introduzione di attività terziarie, direzionali e commerciali. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza significativa di edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, non collegate all'attività produttive.

2. Obiettivi

Gli interventi sono finalizzati:

  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • - a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.

3. Destinazioni d'uso

Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d'uso elencate al precedente punto 3 dell'art. 93, "Disposizioni generali" con l'esclusione delle attività di stoccaggio e recupero rifiuti (I.2) che non siano svolte interamente all'interno degli edifici esistenti.

4. Parametri urbanistici

In caso di realizzazione di edifici produttivi:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 50%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60 %

H max 12 ml

Distanza dalle strada di ml. 8 oppure la distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

In caso di realizzazione di edifici a destinazione direzionale o turistico ricettiva:

Indice di edificabilità fondiaria IF( SE/SF) = 0.70

Indice di copertura IC 35%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 45 %

H max 12 ml

In caso di interventi su edifici residenziali esistenti:

Indice di copertura IC 45%

Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

H max pari all'esistente

5. Interventi ammessi

Sugli edifici con destinazione produttiva e commerciale sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a) ampliamenti della SE esistente, oltre l'indice urbanistico, se già esaurito, solo per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con l'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Nel caso in cui l'edificio superi l'indice di copertura consentito, l'ampliamento può avvenire all'interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto dell'altezza massima consentita dai successivi articoli;
  • b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell'altezza massima consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SE esistente;
  • c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
  • e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;

In caso di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che coinvolgono più lotti contigui e che garantiscono, oltre agli obiettivi di cui al comma 2, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - accorpamento delle Unità immobiliari
  • - un miglioramento della viabilità
  • - una maggiore dotazione di standard

è ammesso l'utilizzazione di un Indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria.

6. Interventi ammessi sugli edifici residenziali esistenti:

Per gli edifici classificati valgono gli interventi previsti al Capo I del Titolo IV: è ammesso il recupero a residenza di porzioni aventi diversa destinazione, se l’utilizzo a residenza è prevalente e il frazionamento a condizione che non vengano a formarsi UI con una Superficie Utile inferiore a 100 mq e a condizione che l’intervento non produca più di una unità immobiliare aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti .

Per gli edifici residenziali non classificati, presenti sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi fino alla ristrutturazione edilizia Rs3 (svuotamento edificio) oltre a:

  • - il recupero, a fini abitativi, di volumi accessori, anche mediante il riordino di manufatti secondari nel lotto di pertinenza e loro accorpamento all'edificio principale.
  • - il recupero ai fini residenziali dei manufatti non residenziali presenti sul lotto, a condizione che l'intervento non produca unità immobiliari aggiuntive a quelle già esistenti, (es: ad un'unità immobiliare produttiva dovrà corrispondere una sola unità immobiliare residenziale);

Il frazionamento è ammesso unicamente negli edifici mono e bifamiliari, limitatamente alla creazione di una nuova U.I residenziale per ogni edificio esistente. Il cumulo degli interventi sopra riportati non deve comportare l'aumento di più di una UI rispetto alle esistenti.

In caso di cambio di destinazione da residenziale a commerciale /direzionale è ammessa addizione volumetrica una tantum pari a 100 mq. In questo caso è ammessa anche la sostituzione edilizia.

7, Interventi sulla pertinenza edifici con destinazione produttiva e commerciale

Sono ammessi i seguenti interventi pertinenziali, a condizione che sia garantito il rispetto dell'indice di permeabilità pari al 25 % del lotto fondiario, quali:

  • - realizzazione di volumi tecnici fuori terra
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, nel rispetto dei parametri indicati
  • - realizzazione di tettoie
  • - realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;
  • - riordino delle pertinenze anche mediante demolizione e ricostruzione con diversa dislocazione. tutti gli interventi elencati ai punti 5 e 6 del precedente articolo.

E' inoltre ammessa la realizzazione all'interno dei volumi esistenti a destinazione produttiva di nuova SE pari al 10% della SE legittima esistente, se finalizzata al cambio di destinazione da produttivo a commerciale o terziario, a condizione che siano rispettati gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della LR 7 Febbraio 2005, n° 28, "Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio" e smi.

8. Interventi sulla pertinenza di edifici residenziali esistenti

Nelle aree di pertinenza, nel rispetto dei parametri indicati al comma 4, è consentita:

  • - la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), nel limite del 20 % del volume dell'edificio principale, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone;
  • - la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente dall'interno dell'edificio, anche fuori della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • - sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021