Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 91 TM - Tessuto residenziale misto

1. Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di residenze e attività produttive o commerciali. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata.

2. Obiettivi

Tutti gli interventi edilizi nel tessuto TM devono tendere a:

  • - Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi
  • - Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico
  • - Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica

3. Destinazione d'uso

Sono ammesse le destinazioni previste al comma 3 dell'art. 84.

4. Parametri Urbanistici

Indice di copertura 50 % ROS 60%

H max 10 ml

5. Interventi ammessi

Sugli edifici residenziali sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione Rs5.

E' ammessa inoltre per gli edifici residenziali, la sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri sopra previsti al comma 3 e con l'applicazione degli incrementi volumetrici consentiti ai commi successivi.

Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, con esclusione dei volumi accessori, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con l'edificio esistente, devono mantenere gli allineamenti e non modificare l'area di sedime dell'edificio.

Per gli edifici residenziali è ammesso l'incremento volumetrico una tantum, da realizzarsi , comprensivo di eventuali interventi di trasformazione di superfici accessorie in superfici abitabili, fino al limite del 20% della SE esistente dell'edificio e comunque non superiore a 100 mq.

Gli edifici ad uso produttivo, che cambiano destinazione verso usi consentiti con il tessuto, possono essere recuperati mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione. Al fine di favorire il riordino funzionale della zona, in caso di ristrutturazione edilizia, può essere ridotto l'indice di copertura esistente, in misura tale da ritrovare almeno il 25% di superficie permeabile nel lotto fondiario di riferimento. La SE demolita può essere recuperata all'interno del volume rimanente. Rimane ferma la necessità di reperire i parcheggi nella quantità e tipologia prevista nella tabella di cui all'art. 25 delle presenti norme.

In caso di sostituzione edilizia, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la SE esistente come segue :

  • - per i primi 1000 mq è ammessa l'integrale riutilizzazione
  • - per la parte eccedente applicando il coefficiente 0,50

In caso l'intervento di sostituzione comporti la realizzazione di parcheggi pubblici in misura superiore a quella prevista dalla tab. di cui all'art. 25 di almeno il 30%, può essere applicato il coefficiente pari a 0,60 per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Prescrizioni comuni

Non è ammessa sulle facciate prospicienti la pubblica via:

  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - la realizzazione di scale esterne
  • - la chiusura di logge e porticati

Devono essere rispettati gli allineamenti prevalenti

7. Interventi pertinenziali

E' ammessa la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che il manufatto pertinenziale ricostruito all'interno del lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta o di volume e altezza media netta pari a ml 2,40, con esclusione delle autorimesse. In caso nel lotto urbanistico di riferimento sia superato l'indice di copertura previsto, il riordino delle pertinenze deve dimostrare il raggiungimento del 25% di superfici permeabile nel lotto anche mediante sistemi di auto contenimento come previsti all'art. 27 del RE.

Ai fini della realizzazione di nuova pertinenza fino al 20 % del volume dell'edificio principale, sono comprese nel computo come nuova pertinenza gli eventuali edifici accessori esistenti.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021