Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 76 Aree agricole soggette a misure di riqualificazione

1. Sono le aree di influenza urbana caratterizzate da un economia agricola marginale, da un punto di vista produttivo, e dove la notevole parcellizzazione della proprietà ha cambiato il paesaggio agrario innescando un processo di degrado dovuto alla proliferazione di colture ed usi promiscui completamente scollegate fra loro.

2. Nelle tavole serie QP_02 - Uso e modalità del suolo - sono state individuate aree soggette a misure coordinate di riqualificazione, per alcune delle quali, il Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori prevede specifici "linee guida di sistemazione complessiva".

3. In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del Titolo VI con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • - sono vietate le trasformazioni "aree terrazzate" e l'uso di materiali diversi da quelli "lapidei" per la manutenzione dei terrazzamenti";
  • - sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia.
  • - la realizzazione di annessi per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 130 è ammessa nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute Regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

4. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti, muri a secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021