Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 57 Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale

1. E' attribuita la classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi di interesse storico testimoniale, che nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione. Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici Serie QP_02 e QP_03 "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:5000 e 1:2000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • - restauro
  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia Rs1, come definita nel RE, ad esclusione della realizzazione del cordolo per adeguamento sismico;
  • previa approvazione di apposito progetto unitario convenzionato possono essere realizzati i seguenti interventi:
    -il riordino dei volumi secondari esistenti e loro ricostruzione a parità di volume, anche mediante accorpamento all'edificio principale;
    -la ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell'edificio originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di materiale fotografico storico.

3. E' consentito il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione d'uso, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di intervento edilizio sopra dette.

4. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca,

5. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

6. Prescrizioni inerenti l'area di pertinenza dell'edificio:

  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio rurale :
    • - vale quanto prescritto al Titolo VI Capo III - in generale le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative
    • - devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente e garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità dell'area di pertinenza.
    • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio.
    • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.
  • a) per gli edifici ricadenti nel territorio urbanizzato:
    • - è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di rilevanza storica o testimoniale:
    • - sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto preordinato in genere, cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere, eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.) La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli elementi di cui sopra
    • - la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici preferibilmente interrati o seminterrati è ammessa solo entro la proiezione dell'edificio soprastante. I volumi tecnici, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021