Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 183 Salvaguardia e disciplina transitoria del Piano Operativo

1. Dalla data di adozione del Piano Operativo fino alla sua efficacia e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, è sospesa ogni determinazione sulle richieste di permesso a costruire, quando siano in contrasto con le prescrizioni del Piano Operativo.

2. Per le richieste di permesso a costruire presentate in data anteriore all'adozione del Piano Operativo, il permesso può essere rilasciato quando sia stata notificata la determinazione positiva del Responsabile del Procedimento; detta determinazione sussiste anche nell'ipotesi in cui, entro al data di adozione del PO sia decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata richiesta documentazione integrativa e l'intervento risulti in tutto conforme al Regolamento Urbanistico vigente.

3. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli o atti abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per:

  • - permessi di costruire già rilasciati per i quali i relativi lavori siano iniziati prima della data di entrata in vigore delle nuove previsioni;
  • - segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per le quali i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati entro la data di entrata in vigore delle nuove previsioni.

Salvo eventuali proroghe dei termini di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, le parti degli interventi previsti nei titoli o atti abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si devono conformare alle previsioni del presente Piano operativo.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021