Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 167 Piazze e aree pavimentate (Pz)

1. Sono gli spazi pubblici aperti che costituiscono specifici punti di interesse urbano sia dal punto di vista sociale che da quello della qualità dello spazio non costruito. Essi hanno la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico.

2. Nelle tavole del PO sono individuate con apposita campitura e sigla le piazze esistenti e di progetto. La realizzazione di queste ultime è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di massima che analizzi il contesto urbano con particolare riferimento ai fronti perimetrali e alle principali visuali e che ne definisca il disegno generale, il tipo di pavimentazione, le eventuali assenze arboree e l'arredo urbano.

3. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • - la realizzazione di filari e/o gruppi di alberature e aree verdi;
  • - sistemi di seduta, in adeguato numero, da prevedere sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni;
  • - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • - lo studio di una adeguata illuminazione.

4. Nelle piazze possono essere ammesse nuove costruzioni a carattere precario e destinate a funzioni connesse con la loro natura di pubblico punto di incontro e di sosta (edicole, piccoli chioschi e simili): la posizione ed i caratteri architettonici di tali manufatti devono essere definiti in uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021