Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 153 Trasferimento di volumi

1. Il trasferimento dei volumi è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizione e/o delocalizzazione di immobili collocati in contesti impropri nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di riqualificazione dei contesti degradati, posti all'interno del territorio urbanizzato.

2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite o nelle singole schede di trasformazione o nella disciplina delle aree degradate di cui all'art.99. Nei commi seguenti sono definite alcune disposizioni di carattere generale in merito al trasferimento dei volumi.

3. Sono volumi ammessi al trasferimento, i volumi demoliti e non ricostruiti in interventi di riqualificazione insediativa e di trasformazione urbana disciplinati nelle schede AT di cui All'art.149, quelli ricadenti nelle aree degradate di cui all'art. 99 e quelli previsti all'art. 100 comma 4.

4. Tali volumi, ammessi al trasferimento, potranno trovare collocazione nelle aree destinate a tale scopo incluse nelle aree di trasformazione AT.

Ulteriori aree destinate ad accogliere tali volumi potranno essere individuate nelle aree inedificate interne al territorio urbanizzato e individuate con la sigla VC; Suddette aree sono suscettibili di diventare edificabili solo a seguito di variante urbanistica, previa presentazione di piano attuativo.

5. Il Comune può con apposite Linee Guida, da approvare in Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio i criteri e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021