Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 130 Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici

1. La disciplina per l'installazione degli annessi agricoli di cui all'art. 78, comma 3, della L.R. 65/2014 e s.m.i. e art 12 e 13 del Reg. 63R, destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è contenuta nel Regolamento comunale sulla conduzione dei fondi agricoli (approvato con DCC n. 40 del 28/06/2018) che individua:

  • - le tipologie di annesso consentite e le modalità di realizzazione ;
  • - le superfici fondiarie contigue necessarie per l'istallazione dei manufatti;
  • - eventuali interventi di sistemazione ambientale da realizzare per la costruzione dell'annesso;

2. Tali annessi sono consentiti nel territorio comunale esclusivamente sotto forma di ‘manufatti agricoli reversibili, da intendersi come strutture in legno, prive di opere di fondazione e di servizi igenico sanitari, con utilizzo limitato al rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli e ricovero di animali domestici.

3. L'installazione di manufatti agricoli reversibili di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori dell'agricoltura amatoriale (art. 121) e alle aziende agricole minime che mantengono in coltura una superficie aziendale compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC);

4. La destinazione d'uso agricola dei manufatti di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. E' tassativamente vietato in particolare l'utilizzo abitativo, ricreativo, artigianale o commerciale, ancorché temporaneo o saltuario dei manufatti.

5. L'installazione dei manufatti agricoli reversibili da parte dei soggetti di cui al punto 2 è ammessa solo ove nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse;

6. I manufatti agricoli reversibili non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

L'installazione dei manufatti di cui trattasi è soggetta a SCIA, contenente gli elementi prescritti dalle vigenti norme regionali e con efficacia subordinata ad esplicito impegno dell'avente titolo a:

  • - non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
  • - rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.

In caso di separata alienazione, mancata rimozione, o abusivo mutamento della destinazione d'uso agricola dei manufatti - configurandosi quest'ultimo come mancato rispetto dell'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare della sua relazione funzionale con la conduzione del fondo, in violazione della disciplina regionale e comunale del territorio rurale - si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni urbanistico-edilizie.

7. Gli operatori dell'agricoltura amatoriale hanno l'obbligo di provvedere all'integrale rimozione dei manufatti agricoli reversibili al cessare dell'attività agricola. L'istanza volta al conseguimento del titolo abilitativo è corredata da esplicito impegno in tal senso. In caso di mancata rimozione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

8. Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare annessi agricoli per agricoltura amatoriale all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63) ;
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici (art. 66)
  • - emergenze storiche architettoniche(art. 65);
  • - aree boscate (art. 70).
  • - ambito A1 Faggi di Javello (art. 106)
  • - ambito A2 Monteferrato (art. 107), ad esclusione dell'ambito A2. 1 area agricola di versante (art. 108);
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)
  • - alberi monumentali (art.71).

8. La realizzazione di "Annessi agricoli per agricoltura amatoriale " è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - ambito A2.1 Area agricola di versante (art. 109)
  • - Ambito A3.1 Javello e Guzzano (art. 112)
  • - Ambito A3.2 Albiano, Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - Fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74);
  • - area a rischio archeologico (art. 62)
  • - varchi territoriali (art. 73)
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021