Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 129 Manufatti aziendali temporanei

1. I manufatti temporanei sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale, e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • - non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  • - non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
  • - risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere permanenti in muratura;
  • - sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e /o ricreativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, ovvero alla vendita diretta di prodotti aziendali;
  • - risultano realizzati con materiali leggeri;

2. I suddetti manufatti si classificano, in base al periodo di permanenza, in:

  • a) manufatti temporanei la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due anni .
  • b) Manufatti semi - temporanei la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due anni.

3. Parametri dimensionali

La consistenza del manufatto deve essere giustificata da motivate esigenze produttive e comunque non può superare gli 80 mq di SE e con altezza netta in colmo di 5 ml

4. I manufatti temporanei possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole di cui all'art. 121 delle presenti norme. I Manufatti non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.

5. Ai sensi delle vigenti norme regionali i manufatti temporanei, sono soggetti ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L'imprenditore agricolo dovrà presentare atto d'obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

I manufatti che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano stati integralmente rimossi sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

6. manufatti temporanei con permanenza non superiore a due anni

L'installazione è consentita previa comunicazione al Comune. La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:

  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica;
  • - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo;

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti temporanei all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini storici (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A3.2- Albiano Reticaia e Terenzana (art. 113)
  • - fasce di rispetto cimiteriale (art.165 );
  • - fasce di rispetto stradale (art. 176);

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62);
  • - varchi territoriali (art. 73)

7. manufatti semi - temporanei (con permanenza superiore a due anni)

La loro installazione è consentita previa presentazione di Permesso a Costruire o SCIA alternativa, solo nelle aree espressamente previste dalla presenti norme.

IL Permesso a Costruire o SCIA alternativa deve contenere quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del regolamento di attuazione n. 63/R/2014 oltre a:

  • - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque;
  • - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, sull'estratto di Piano strutturale e del Piano Operativo, debitamente integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

Al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, ivi comprese le porzioni di territorio rurale caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale - non è comunque consentito installare manufatti aziendali temporanei con durata superiore a due anni all'interno delle aree e/o ambiti sotto elencati:

  • - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (art. 47);
  • - emergenze storiche architettoniche ES(art. 53);
  • - parchi storici e giardini formali (art. 61);
  • - nella fascia di 10 ml dalla viabilità storica (art. 63);
  • - ambiti di pertinenza dei nuclei storici/rurali (art. 66)
  • - ambito A1 - Faggi di Javello (art. 107) ;
  • - ambito A2 - Monteferrato (art. 108) ad esclusione dell'ambito A2.1;

Il divieto di realizzazione vige anche in adiacenza o prossimità di:

  • - sistemazioni agrarie storiche (art. 65);
  • - alberi monumentali (art.71).
  • - altri elementi vegetali di pregio (art. 72)

La realizzazione di manufatti aziendali semi- temporanei è altres&igrave soggetta a specifiche limitazioni e/o prescrizioni nelle seguenti aree:

  • - fasce di rispetto dei punti di captazione ad uso acquedottistico (art. 44);
  • - nelle adiacenze dei percorsi panoramici (art.74) ;
  • - aree a rischio archeologico (art. 62).
  • - varchi territoriali (art. 73)
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021