Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 122 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

1. Il Programma aziendale di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 contiene, oltre agli elaborati previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, nel rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo e comunque in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale. In particolare, ai fini della valutazione degli interventi previsti in ordine agli aspetti paesaggistici, il Programma aziendale dovrà contenere specifici elaborati che dimostrino come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente circostante. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

2. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma Aziendale è determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell'azienda richiedente. In via prioritaria rispetto alla realizzazione di nuovi edifici rurali deve in generale essere contemplata la possibilità di procedere mediante ampliamento o sostituzione edilizia delle consistenze legittime esistenti.

3. Gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A. nella superficie aziendale, unitamente alle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale programmate, concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità paesaggistica ed ecosistemica derivanti dalle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale:

  • - conservare i caratteri morfologici dei rilievi collinari, preservando le aree di crinale rispetto a nuovi interventi edificatori ed infrastrutturali, e favorendo interventi di conservazione e di protezione dal dissesto idrogeologico;
  • - orientare gli interventi di trasformazione alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico e dei valori paesaggistico ambientali;
  • - garantire il mantenimento delle colture tradizionali, con particolare riferimento alle superfici ad oliveto, in modo da salvaguardare gli assetti figurativi e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario di impianto tradizionale e di interesse storico;
  • - garantire il mantenimento e/o il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali tradizionali, quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;
  • - mantenere e/o incrementare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente, in particolare nei contesti storicamente caratterizzati dalla presenza di mosaici agricoli;
  • - recuperare a fini produttivi agricolo-forestali eventuali aree incolte presenti nella superficie aziendale.

Nel caso in cui gli interventi di trasformazione incidano sull'assetto idrogeologico, comportando trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli, gli interventi devono comunque garantire :

  • - la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, armonizzandosi con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, quanto a forma, dimensioni, orientamento, evitando i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che possano provocare il danneggiamento o l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione dei suoli
  • - la tutela degli agroecosistemi e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, fasce boscate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze)
  • - la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale.

4. L'approvazione del P.A.P.M.A.A. costituisce condizione preliminare per la formazione dei titoli abilitativi edilizi.

Il P.A.P.M.A.A. ha durata decennale, con decorrenza dall'atto comunale di approvazione, fatte salve le eventuali proroghe consentite dalla normativa regionale. La sua realizzazione è garantita da una convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura dell'Amm./ne Comunale, contenente - oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali - specifici obblighi a carico dell'imprenditore agricolo o suoi aventi causa, in ordine a:

  • - la realizzazione delle opere di miglioramento e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale;
  • - l'esecuzione delle opere colturali e degli interventi di manutenzione ambientale;
  • - la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV delle presenti NTA;
  • - la tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e/o storico-culturali presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capi I e II;
  • - la realizzazione o manutenzione delle opere infrastrutturali (ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinali o poderali);
  • - il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi;
  • - il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente Titolo e delle eventuali disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma aziendale censisce le emergenze paesaggistico - ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche e di confine e di arredo;
  • - nuclei arborati;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico testimoniale;
  • - viabilità rurale esistente;

6. Il Programma aziendale censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata, in aree con sistemazioni agrarie tradizionali o in aree di valore naturalistico (vincoli D. lgs 42/2004 ex lege, ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ambiti di pertinenza delle emergenze storiche - architettoniche, SIC etc.) prestando particolare attenzione, nelle valutazioni e nella proposta di miglioramento ambientale, alla salvaguardia delle emergenze e all'eliminazione degli elementi di degrado e di criticità del territorio.

7. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo nei casi in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti il mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della LR 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi :

  • a) riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare nuove abitazioni rurali ;
  • b) realizzazione di annessi stabili, negli ambiti A2.1, A3.1, A3.2 e A4, con volume fuori terra superiore a 2000 mc

8. I P.A.P.M.A.A. disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dal mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti. In tal caso i P.A.P.M.A.A.:

  • - perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta l'area interessata dal Programma, favorendo, attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni;
  • - limitano il fabbisogno di nuovi annessi agricoli stabili in caso di trasferimento immobiliare. A tal fine le "aree di pertinenza agricola" attribuite agli edifici esistenti interessano - fatte salve eccezionali e motivate ipotesi - tutta la superficie corrispondente alla consistenza originaria dell'azienda agricola;
  • - prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

9. I Programmi Aziendali comprendenti le "aree boscate" di cui all'art.70 delle presenti NTA, devono prevedere adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale perseguendo i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

  • - programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico-ecologico, finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali e dei biotopi, nonché alla difesa da incendi, fitopatologie e altre cause avverse;
  • - adottare, tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie infestanti aliene;
  • - evitare interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive che possano ridurre i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterare i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, compromettendone i valori storico-culturali ed estetico-percettivi e pregiudicandone la funzione di presidio idrogeologico;
  • - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree boscate, al fine della conservazione dei caratteri storico-identitari e dei valori paesaggistici da esse espressi, valorizzando in particolare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura e delle attività connesse;
  • - prevedere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica.

10. In presenza nella superficie aziendale di aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui all'art. 69 - gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A devono contenere i relativi progetti di impianto. Tali progetti perseguono la rinaturalizzazione delle fasce - ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena - e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle eventuali specifiche disposizioni dettate all'art.124 delle presenti NTA, in ordine ai caratteri tipologici, formali e costruttivi cui deve attenersi la progettazione e successiva realizzazione dei manufatti aziendali.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021