Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 113 Ambito A3.2 - Aree agricole di Albiano, Reticaia e Terenzana

1. L'ambito comprende le aree agricole collinari caratterizzate dall'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. La maglia agraria è medio fitta, con campi di dimensione contenuta e confini tra gli appezzamenti piuttosto morbidi. Sono caratterizzate dalla presenza di architetture rurali di valore testimoniale e dall'insediamento di Albiano. L'area di Albiano risulta in avanzato stato di degrado, sia per l'interruzione delle viabilità preesistenti, sia per l'avvio di un processo di parcellizzazione dei terreni che sta intaccando l'assetto territoriale precedente.

2. Obiettivi

  • - Recupero edifici esistenti e l'introduzione di attività ricettive preservando la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi.
  • - Recupero della viabilità esistente;
  • - Disincentivare operazioni di frazionamento dei terreni.

3. Interventi ammessi sugli spazi esterni

Gli interventi di cui sopra dovranno tendere a:

  • - preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e articolazione tipici della maglia agrambiente e paesaggio, attraverso nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conservazione degli elementi dell'infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l'integrità della rete;
  • - mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
  • - tutela e integrazione se necessaria, delle siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario.
  • - la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

4. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali di cui all'art. 126;
  • - gli Annessi agricoli per produzioni agricole minori di cui all'art 127 comma 1 lett.a sono ammessi solo a fronte del recupero della maglia dei campi e delle sistemazioni agrarie storiche e non devono modificare la morfologia dei percorsi esistenti, dei terrazzamenti e dei drenaggi.
  • - Annessi agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali, di cui all'art.130, sono ammessi con le limitazioni previste dal Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

I Programmi Aziendali e gli interventi di sistemazione ambientale di cui agli articoli 122 e 123 delle presenti norme devono prevedere espressamente interventi di sistemazione della viabilità esistente e una corretta regimazione idraulica delle acque.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021