Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 110 Ambito A2.2 - Villaggio Focanti

1. Si tratta di un insieme di edifici noti come Villaggio Focanti, edificati negli anni 60 in assenza di strumento Urbanistico. La posizione e la morfologia dell'insediamento sono incongrui rispetto al territorio interessato.

2. Obiettivi

  • - impedire l'ampliamento dell'insediamento;
  • - limitare il consumo di nuovo suolo agricolo;

3. Destinazione d'uso

E' ammessa per gli edifici esistenti unicamente la destinazione residenziale.

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono ammessi unicamente gli interventi relativi a:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - sostituzione della pineta esistente con latifoglie o altre conifere, quando la conformazione e composizione del suolo consente una adeguata copertura vegetale tale da annullare fenomeni di dissesto;
  • - avviamento ad alto fusto del ceduo esistente

5 .Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi previsti all'art. 135 delle presenti norme .

Per quanto riguarda gli interventi pertinenziali degli edifici esistenti si fa riferimento a quanto previsto al Capo III del presente titolo. La eventuale sostituzione della pineta esistente è ammessa nelle modalità previste al precedente comma.

6. Interventi di nuova edificazione

Non è ammessa nuova edificazione.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021