Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 108 Ambito A2 - Monteferrato

1. Sono le aree interessate dai tre poggi ofiolitici del Monteferrato che costituiscono una emergenza geologica e una rarità naturale da salvaguardare, per le quali il Piano Operativo promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Alle pendici di questo ambito si distinguono le aree agricole, caratterizzate dalla presenza di oliveto e vigneto lungo il torrente Bagnolo (A2.1) e la presenza di un insediamento contemporaneo risalente agli anni 70 denominato villaggio Focanti (A2.2).

L'ambito A2 pertanto si articola nei seguenti sottoambiti:

  • - l'ambito A2.1: Area agricola di versante;
  • - l'ambito A2.2: Villaggio Focanti

2. Obiettivi

  • - mantenimento dell'integrità fisica ed ecosistemica del complesso rupestre e del relativo habitat roccioso di interesse regionale e comunitario
  • - riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle cave abbandonate
  • - tutela dell'integrità dei paesaggi carsici superficiali e profondi.

3. Interventi ammessi sugli spazi aperti

Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto, costituiti da:

  • - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e del SIC - n. 41;
  • - opere di manutenzione della viabilità esistente;
  • - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall'art.80.bis del regolamento forestale.

Non sono ammessi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell'assetto faunistico;
  • - l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • - l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad eccezione dei residui di lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
  • - l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • - l'allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate e arbustate.

4. Criteri per gli interventi

  • a) interventi selvicolturali:

Non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle pinete del Monteferrato, mentre nelle rimanenti aree sono comunque ammessi gli interventi di ordinaria coltivazione forestale, con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente, e gli interventi fitosanitari.

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati ritenuti validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio.

  • b) interventi di viabilità:

Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria alle opere antincendio o espressamente prevista nel PO. I sentieri esistenti devono essere mantenuti. E' ammessa l'individuazione di ippovie, che non interessino l'area ofiolitica e percorsi trekking, anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l'assenso della proprietà. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche.

  • c) interventi di fruizione turistica ricreativa:

non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti;

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

In considerazione della sua localizzazione, nell'edificio denominato Casa Lopi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 56 delle presenti NTA, oltre alle attività previste al comma 5 dell'art. 106, è ammesso l'insediamento di attività turistiche ricettive limitatamente a un piccolo punto di ristoro, foresteria o punto tappa, mediante i riuso dei volumi esistenti. L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con l'amministrazione Comunale che regoli l'uso pubblico dei percorsi insistenti sull'area.

6. Interventi di nuova edificazione

E' ammessa la realizzazione di:

  • - manufatti aziendali temporanei annessi temporanei di cui all'art.129, c. 6 delle presenti NTA.
  • - manufatti per esigenze venatorie;
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021