Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 66 Ambiti di pertinenza dei nuclei storici
1. Sono le aree, di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale, che individuano e caratterizzano gli intorni dei nuclei storici situati nel territorio rurale. Trattasi di aree ad uso agricolo ancora integre nei loro assetti colturali tradizionali, e che assolvono ad un importante ruolo di complementarietà paesaggistica e funzionale a nuclei ed insediamenti storici situati prevalentemente in ambito collinare. Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici QP_02 "Usi del suolo e modalità di Intervento" in scala 1: 5.000.
2. In queste aree il Piano Operativo persegue:
- - la tutela e la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l'insediamento storico e/o emergenza storica e il contesto paesaggistico
- - la salvaguardia del paesaggio agrario ed in collina delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano l'ambito e la tutela e la manutenzione delle testimonianze di valore storico documentale e paesaggistico ambientale
3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:
- - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
- - ogni intervento deve garantire la conservazione, e ove necessario, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (in area collinare dei terrazzamenti e ciglionamenti) dei muri di contenimento lungo le strade e di tutti i documenti di cultura materiale che costituiscono significativi elementi del paesaggio e deve inoltre prevedere la conservazione delle essenze arboree d'alto fusto esistenti e ove necessario la loro sostituzione ed integrazione.
- - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto, anche a carattere provvisorio;
- - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.
4. Sono usi caratterizzanti gli spazi aperti:
- - attività agricole
- - spazi scoperti di uso privato e pubblico
5. Destinazioni d'uso: negli edifici esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi di ciascun edificio e della sua pertinenza, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività agricole;
- - attività agrituristiche, non è ammesso l'uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori;
- - residenza;
- - turistico- ricettiva limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo: piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
- - servizi pubblici utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.
6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per gli edifici classificati di cui al Capo I del presente Titolo, negli altri edifici si applicano le norme di cui al Titolo VI Capo III. Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne e danneggino le visuali del Nucleo e/o emergenza storica architettonica.
7. Interventi di nuova edificazione: è vietata la realizzazione di:
- - nuovi edifici rurali abitativi di cui all'art. 125;
- - annessi agricoli di qualsiasi natura compresi quelli temporanei: L'eventuale realizzazione di annessi agricoli mediante P.A.M.A.A è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto e con le visuali panoramiche;
- - la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto visuale;
- - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
8. Gli interventi sulle culture dovranno tener conto del pregio ambientale dell'area osservando le seguenti prescrizioni :
- - conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
- - mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la tradizionale pavimentazione in terra battuta;
- - conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà avvenire con essenze dello stesso tipo.
I nuovi impianti colturali dovranno privilegiare in particolare:
- - le varietà colturali tipiche dei luoghi;
- - le tecniche di coltivazione tradizionali;
- - le coltivazioni biologiche.
9. I Programmi Aziendali di cui all'art. 122 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art.123 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.