Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 32 Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili attraverso:

  • - la definizione delle funzioni ammesse nelle diverse parti del territorio;
  • - i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo e/o a S.C.I.A.;
  • - le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso e i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione;
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni, o di determinate attività, in ambiti specifici.

2. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo che li identifica in attività. In tali usi debbono anche intendersi comprese le attività complementari afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate. L'elenco riportato di seguito non è esaustivo, ma esemplificativo.

3. Per destinazione d'uso degli immobili si intende il complesso delle funzioni previste e/o ammesse per ogni ambito urbano, insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi e/o singoli immobili: l'area di pertinenza di un immobile assume la stessa destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

4. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termine di superficie utile della medesima Unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso/attività che supera il 60% della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare. I restanti usi (non prevalenti) devono essere complementari e accessori a quello prevalente.

5. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, rilasciato/certificato/asseverato ai sensi di legge o, in assenza di tale atto, quella risultante dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti ante 1942, attestati da perizia giurata o, in alternativa, ante1959, se riguardanti manufatti posti al di fuori del centro abitato.

6. Fanno eccezione a quanto dettato dal presente titolo le sedi delle associazioni di promozione sociale, che, ai sensi della L. n° 383 del 07/ 12/2000 articolo 32, possono essere insediate in tutte le zone omogenee previste dal DM 1444/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'associazione la destinazione d'uso dei locali dell'immobile utilizzato, rimane invariata, fermo restando il rispetto di tutte le normative in materia di igiene, sicurezza e di standard urbanistici per l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021