Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 29 Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni contenute nei vari ambiti di appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni di cui ai successivi punti del presente articolo. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nei vari ambiti, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, senza aumento della Unità immobiliari - previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di previsione:

  • - aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all'art. 174;
  • - fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 175;
  • - aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui al titolo IX capo 1 e capo II;
  • - aree cimiteriali, di cui all'art.164;
  • -aree destinate all'Edilizia sociale di cui all'art. 165.

3. Sulle consistenze edilizie, di cui al presente articolo, realizzate in aderenza o in sopraelevazione ad edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell'edificio di riferimento - sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e ricostruzione, anche con diversa configurazione, a condizione che l'intervento persegua le finalità di cui al successivo punto 5, e che non si determini, rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo in sanatoria:

  • - modifica della destinazione d'uso per gli annessi rurali;
  • - incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai singoli tessuti o aree.

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti alle Classi 1 e 2, gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo ove il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile interessato dall'intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Piano Operativo per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, consistenze edilizie e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:

  • - del miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
  • - del superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico, anche mediante l'eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, del contenimento della superficie coperta (SC), dell'incremento delle superfici permeabili di pertinenza. Negli ambiti in cui non sono indicati parametri urbanistici di riferimento, il contenimento della superficie coperta e l'incremento della superficie permeabile non deve risultare inferiore al 10 % di quella esistente.
  • - del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli ambiti di riferimento.
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021