Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 27 Incentivi per l'edilizia sostenibile

1. Il Piano Operativo favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che, in conformità alle indicazioni contenute nel Titolo I Capo III e Titolo III delle presenti NTA, assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.

2. A tal fine dovrà essere integrato l'allegato n. 4 "Edilizia Sostenibile e sostenibilità ambientale" del Regolamento Edilizio che dovrà:

  • - contenere specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al c. 1;
  • - individuare soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo;
  • - fornire indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilire i requisiti minimi di eco-efficienza da realizzare, sotto i quali non si è ammessi agli incentivi economici o urbanistici di cui al successivo comma.

3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia generale o ricostruttiva che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di:

  • - incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino alla misura massima stabilita dal Regolamento Edilizio e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale;
  • - incentivi di carattere urbanistico, ai sensi della vigente normativa regionale, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la Superficie Edificabile lorda ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme e come stabilito dal Regolamento Edilizio.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo allegato 4 al Regolamento Edilizio, integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la vigente normativa, le specifiche disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.

Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021