Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo I Contenuti e articolazioni del Regolamento Urbanistico

Art.1 Contenuti del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

2. Esso contiene:

  1. a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:
    • - il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    • - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell'edificato;
    • - l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;
    • - le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
    • - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento;
    • - l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
    • - la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;
    • - la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio.
  2. b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
    • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
    • - le aree interessate da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione di Piani Attuativi o Progetti Unitari;
    • - il coordinamento con la pianificazione comunale di settore, anche mediante l'individuazione delle relative aree interessate o destinate;
    • - la disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione, e/o recupero, e/o di riqualificazione degli assetti insediativi;
    • - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, sulla base del censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento;
    • - le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
    • - i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. Il Regolamento Urbanistico contiene altresì:

  1. a. la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
  2. b. la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano Strutturale;
  3. c. le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano Strutturale;
  4. d. le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
  5. e. gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico.

4. Con riferimento alla lettera b) del precedente comma 2 sono dimensionate sulla base del "Quadro previsionale strategico quinquennale" - elaborato dall'Amm./ne Comunale per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico - le seguenti previsioni:

  • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi di cui all'art.104;
  • - aree TRb / Trasformazione degli stabilimenti balneari di cui all'art. 104;
  • - aree TRp / Trasformazione degli assetti insediativi pubblici di cui all'art. 104;
  • - aree TRprg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi di cui all'art.104;
  • - aree TRprgv / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di cui all'art. 104;
  • - aree TRs / Trasformazione degli assetti insediativi destinati a standard di cui all'art. 104;
  • - aree TRv / Trasformazione degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di cui all'art.104;
  • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi di cui all'art.104;
  • - aree TRpr/prg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi produttivi di cui all'art.104;
  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art.105;
  • - aree RCp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali pubblici di cui all'art.105;
  • - aree RCprg / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art.105;
  • - aree RCprgv / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di cui all'art.105;
  • - aree RCs / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali a standard di cui all'art.105;
  • - aree RCv / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di cui all'art.105;
  • - aree RCvp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale di cui all'art.105;
  • - aree Rpa / Aree a ripristino ambientale di cui all'art. 106;
  • - aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art.107;
  • - le aree per sedi stradali 'di progetto', di cui all'art.109;
  • - le aree destinate ad ampliamenti cimiteriali, di cui all'art.90.

5. Le previsioni di cui sopra, nonché gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione ad esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi, Progetti Unitari o progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari di iniziativa privata previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amm./ne Comunale.

6. Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATO QUADRO CONOSCITIVO SCALA
QC_01Periodizzazione dell'edificato e delle infrastrutture1:10.000
QC_02Uso del suolo al 18251:10.000
QC_03Uso del suolo attuale1:10.000
QC_04Vincoli ambientali1:10.000
QC_05Vincoli paesaggistici1:10.000
QC_06Atlante della ricerca Roccastrada-Grosseto
QC_07Atlante Barbanella - Gorarella
QC_08Abbattimento barriere architettoniche
QC_09Individuazione delle zone di tutela ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione aerea - Tavv. 4, 7 - (Maggio 2013)
QC_10Le concessioni minerarie - Tavv. 4, 5, 6 - (Maggio 2013)
QC_11Elaborato tecnico rischio di incidente rilevante. Sovrapposizione inviluppo aree di danno e categorizzazione territoriale DM 09-05-2001 - Tavv. 1, 2, 3, 4 - (Maggio 2013)
ELABORATO PREVISIONI DI R.U. SCALA
PR_01Scenario strategico: il progetto del Regolamento Urbanistico1:25.000
PR_02Disciplina del territorio aperto e classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:10.000
PR_03Disciplina degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio edilizio esistente1:2.000
PR_04Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali1:10.000
PR_05Schede del patrimonio edilizio esistente
PR_06 Schede normative e di indirizzo progettuale relative alle aree di trasformazione, recupero, ripristino ambientale e riqualificazione:
  • - PR_06A: Grosseto
  • - PR_06B: Marina di Grosseto
  • - PR_06C: Cristo
  • - PR_06D: Principina a mare
  • - PR_06E: Rispescia
  • - PR_06F: Alberese
  • - PR_06G: Istia
  • - PR_06H: Roselle
  • - PR_06I: Batignano
  • - PR_06L: Braccagni
  • - PR_06M: Monte Pescali
  • - PR_06TA: Territorio Aperto
PR_06.2 Nuovi assetti insediativi (scala 1:2.000; 1:1.000)
  • - PR_06.2. A Ferrovia
  • - PR_06.2. B Via Orcagna
  • - PR_06.2. C Consorzio Agrario
PR_06AD Schede normative, di indirizzo progettuale e disciplina soggette ad adozione (Maggio 2013)
PR_07Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico
PR_08Relazione generale e quadro previsionale strategico quinquennale - Allegati
PR_09Norme tecniche di attuazione
ALLEGATO ASchema convenzione tipo
ALLEGATO BDisciplina degli interventi sulle tipologie ex Ente Maremma
ALLEGATO CDisciplina degli interventi "ex Comparto C1" - elab.ti "C", "C1", "C2"
ALLEGATO DDisciplina degli interventi nell'abitato di San Martino
ALLEGATO EScheda urbanistica di dettaglio per l'isolato di Via De Pretis - Grosseto
ALLEGATO FScheda urbanistica di dettaglio dell'ambito di via Aurelia Nord - Grosseto
ALLEGATO GScheda urbanistica di dettaglio relativa all'installazione di strutture, su aree pubbliche e private, a servizio di attività per a somministrazione di alimenti o bevande
ALLEGATO HTabelle "A" e "B" relative al dimensionamento del Regolamento Urbanistico
ALLEGATO IScheda urbanistica di dettaglio relativa al recupero abitativo dei sottotetti
PR_10Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni1:2.000
ELABORATO ASPETTI GEOLOGICI SCALA
GEO_01ACarta della pericolosità geomorfologica1:10.000
GEO_01BAggiornamento della Carta Geomorfologica (Maggio 2013)
GEO_02Carta della pericolosità idraulica1:10.000
GEO_03Studi idraulici a supporto della valutazione di fattibilità degli interventi individuati nelle U.T.O.E.
GEO_04Relazione generale di fattibilità
GEO_05Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio
GEO_06Schede normative di fattibilità geologica relative alle viabilità di progetto (Maggio 2013)
GEO_06.1Schede normative di fattibilità geologica relative alle viabilità di progetto soggette ad adozione (Maggio 2013)
ELABORATO ASPETTI AGRONOMICI  
AGR_01Analisi del verde urbano con relazione fitosanitaria
AGR_02Metodo di stima del valore ornamentale e del danno biologico
AGR_03Regolamento del verde urbano - Allegato alle N.T.A.
AGR_04Proposta per realizzazione di fattoria urbana
AGR_05Valutazione di incidenza ecologica
ELABORATO ASPETTI PEREQUATIVI  
PER_01Definizione del sistema perequativo e del Regolamento urbanistico
ELABORATO ASPETTI DELLA VALUTAZIONE  
VAL_01 Relazione di valutazione integrata relativa agli aspetti ambientali, della salute umana, economici, sociali:
  • - VALUTAZIONE INIZIALE
Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):
  • - RAPPORTO PRELIMINARE
VAL_01bis INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS):
  • - RAPPORTO PRELIMINARE (Marzo 2013)
  • - ALLEGATO 1: AMBITI STRATEGICI E/O DISCIPLINA SOGGETTI A NUOVA ADOZIONE
  • - ALLEGATO 2: NTA - ARTT. ED ALLEGATI SOGGETTI A NUOVA ADOZIONE
VAL_02 Relazione di valutazione integrata relativa agli aspetti ambientali, della salute umana, economici, sociali:
  • - VALUTAZIONE INTERMEDIA
Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):
  • - RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA
VAL_02bis RELAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) (Maggio 2013):
RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA
VAL_03 Prescrizioni di carattere ambientale per le trasformazioni previste dai Piani Attuativi o Progetti Unitari
VAL_04 DICHIARAZIONE DI SINTESI (Maggio 2013)
ELABORATO ASPETTI ARCHEOLOGICI  
ARC_01Carta del rischio archeologico
ARC_02Elaborazione della carta del rischio archeologico nelle aree di trasformazione previste nel R.U. del Comune di Grosseto

7. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1:10.000, riferite a medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

8. Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme per l'Attuazione i seguenti elaborati:

  1. a. PR_06 - 'Schede normative e di indirizzo progettuale', relative alle seguenti aree:
    • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi;
    • - aree TRb / Trasformazione degli stabilimenti balneari;
    • - aree TRp / Trasformazione degli assetti insediativi pubblici;
    • - aree TRprg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi;
    • - aree TRprgv / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
    • - aree TRs / Trasformazione degli assetti insediativi destinati a standard;
    • - aree TRv / Trasformazione degli assetti insediativi derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
    • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
    • - aree TRpr/prg / Trasformazione prevista dal previgente P.R.G. degli assetti insediativi produttivi;
    • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali;
    • - aree RCp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali pubblici;
    • - aree RCprg / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali;
    • - aree RCprgv / Recupero previsto dal previgente P.R.G degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
    • - aree RCs / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali a standard;
    • - aree RCv / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
    • - aree RCvp / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale;
    • - aree RQ / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali;
    • - ed i relativi allegati PR_06.1 e PR_06.2.
  2. b. PR_07 - 'Schede di indirizzo progettuale' per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico.
  3. c. GEO_05 - Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio
  4. AGR_03 - Regolamento del verde urbano
  5. e. VAL_03 - Prescrizioni di carattere ambientale per le trasformazioni previste dai Piani Attuativi o Progetti Unitari

8bis IN CASO DI INCONGRUENZE TRA LE N.T.A. E LE SCHEDE NORMATIVE, PREVALGONO LE INDICAZIONI E LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE MEDESIME. IN CASO DI INCONGRUENZE TRA LE SCHEDE NORMATIVE E GLI ELABORATI SPECIALISTICI GEO E ARC, PREVALGONO QUESTI ULTIMI.

9. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti Norme per l'Attuazione e relativi allegati. In caso di contrasto prevalgono le previsioni e/o disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico.

Art.2 Articolazione del regolamento urbanistico

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, ed alla luce dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale, nelle tavole PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000 è riportata la seguente ripartizione del territorio comunale:

  1. a. "aree urbane", ovvero la porzione di territorio interna alle U.T.O.E. ovvero al perimetro aggiornato dei centri abitati e/o dei nuclei, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le aree oggetto di previsioni edificatorie nel Regolamento urbanistico;
  2. b. "territorio aperto", ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione delle "aree urbane" e costituente il principale ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 9, le "aree urbane" di cui al comma 1 lett. a) si articolano, in ragione delle diversità insediative, funzionali e storico-morfologiche, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale per ciascuna U.T.O.E., nei seguenti tessuti ed aree, distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000:

  • - tessuto antico (art. 71);
  • - tessuto storico (art. 72);
  • - tessuto storico unitario (art.73);
  • - tessuto consolidato (art. 74);
  • - tessuto consolidato promiscuo (art. 74 bis)
  • - tessuto consolidato unitario (art.75);
  • - tessuto consolidato unitario pubblico(art.76);
  • - tessuto produttivo promiscuo (art.77);
  • - tessuto produttivo (art. 78);
  • - tessuto rurale prevalentemente residenziale (art.79 );
  • - tessuto rurale prevalentemente produttivo (art.80);
  • - insediamenti commerciali (art. 99);
  • - verde privato vincolato (art. 93).

3. Le aree urbane sono disciplinate dall'art. 70 e dalle pertinenti disposizioni delle presenti norme ivi richiamate.

4. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 9, il "territorio aperto" di cui al comma 1 lett. b) è suddiviso, in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche, ambientali e funzionali, in "territorio rurale" e "territorio complementare".

5. Il "territorio rurale" si articola in "aree a prevalente funzione agricola" (art. 124), "aree ad esclusiva funzione agricola" (art. 123) che sono state distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000. Detti elaborati riportano altresì, con apposito segno grafico, le "aree a prevalente funzione agricola soggette a normativa per l'esclusiva" di cui all'art. 123 coma 10.

6. Il "territorio complementare" (art. 125) si articola nelle seguenti così come cartografate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.in:

  • - parchi e riserve naturali;
  • - casse di espansione;
  • - arenili;
  • - campeggi;
  • - patti territoriali;
  • - bacini e invasi idrici.

Fanno altresì parte del territorio complementare le ulteriori aree individuate dall'art. 125.

7. Il territorio aperto è disciplinato dalla Parte IV delle presenti norme.

8. Sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, sono distinti, all'interno del territorio comunale, con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR_01 su base C.T.R. in scala 1:25.000 i seguenti ambiti territoriali:

  • - Ambito delle colline boscate di Montepescali e Batignano;
  • - Ambito delle colline coltivare della Grancia;
  • - Ambiti testimoniali delle sistemazioni agrarie storiche;
  • - Ambito del Parco archeologico;
  • - Ambito del mare.

9. Secondo quanto meglio specificato nei pertinenti articoli delle presenti norme e/o negli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico possono ricadere sia nelle "aree urbane" che nel "territorio aperto" gli orti sociali e le aree ortive nonché le infrastrutture e le aree per attrezzature e per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, di seguito elencate:

  1. a. aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori;
  2. b. linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  3. c. impianti per la distribuzione dei carburanti;
  4. d. aree e attrezzature, per servizi pubblici e/o di interesse comune;
  5. e. aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  6. f. reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
  7. g. impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione;
  8. h. metanodotto;
  9. i. energie rinnovabili.
  10. j. le reti, gli impianti e le relative opere accessorie (compresi volumi tecnici di pertinenza) per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua potabile;
  11. k. le reti, gli impianti e le relative opere accessorie (compresi volumi tecnici di pertinenza) per il collettamento, il trattamento e lo scarico delle acque reflue;

10. Completano le previsioni del Regolamento Urbanistico e sono riferite all'intero territorio comunale:

  1. a. le "Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio" di cui all'elaborato GEO_06;
  2. b. la disciplina degli Ambiti complessi;
  3. c. la disciplina delle invarianti strutturali, in applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale;
  4. d. le discipline speciali;
  5. e. la classificazione del patrimonio edilizio esistente;
  6. f. le disposizioni riferite alle aree destinate ad usi specialistici;
  7. g. le disposizioni finali e transitorie.

11. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le seguenti corrispondenze:

Zona omogenea 'A' Tessuto antico, tessuto storico, tessuto storico unitario
Zona omogenea 'B' Tessuto consolidato, tessuto consolidato unitario, tessuto consolidato unitario pubblico, tessuti rurali prevalentemente residenziali
Zona omogenea 'C' Aree di trasformazione TR prevalentemente residenziale
Zona omogenea 'D' Tessuto produttivo promiscuo, tessuto produttivo, insediamenti commerciali, tessuti rurali prevalentemente produttivi, Aree di trasformazione TR prevalentemente produttive
Zona omogenea 'E' Territorio rurale, territorio complementare e verde privato vincolato
Zona omogenea 'F' (attrezzature di interesse territoriale) Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad essi accessori, ecc.
Zona di recupero Aree RC e aree RQ

12. Ogni adeguamento degli elaborati del Quadro conoscitivo dovuti a studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è compiuto con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico.

Capo II Discipline e piani di settore / Relazioni con il Regolamento Urbanistico

Art.3 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente regolamento alla Parte V detta la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della LR 1/2005

2. In caso di decadenza della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, restano comunque integralmente in vigore le destinazioni d'uso e forme di utilizzazione ammesse nei vari tessuti, aree e ambiti territoriali così come eventualmente specificate dalla Parte V delle presenti norme.

Art.4 Piani di settore di competenza comunale

1. Unitamente alla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Regolamento Urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti:

  • - "Piano comunale di classificazione acustica";
  • - "Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale";
  • - "Piano urbano del traffico";
  • - "Piano urbano della mobilità";
  • - "Piano comunale di protezione civile".

2. I piani e programmi di settore approvati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

  • - sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale;
  • - si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico ed alle presenti Norme per l'Attuazione, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata;
  • - perseguono una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

3. In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi prevalgono sui primi.

Capo III Valutazione e monitoraggio degli effetti

Art.5 Valutazione del regolamento

1. Le valutazioni hanno la funzione di assicurare la rispondenza della pianificazione (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche-azioni) agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente, della salute umana e del sistema socio-economico.

2. Tra i vantaggi derivanti dal processo di valutazione vi è, oltre a quello di rendere più efficiente la pianificazione, il contributo che essa dà all'acquisizione delle informazioni necessarie a rendere più sicuri gli investimenti futuri.

3. Le valutazioni cui sottoporre gli strumenti di pianificazione o gli atti di governo del territorio, si suddividono in:

  • - valutazione integrata degli effetti, in conformità della L.R. 1/05 e del Regolamento 4/R/2007, che verifica in maniera integrata gli aspetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana;
  • - valutazione ambientale strategica (V.A.S.), in conformità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 10/10, particolarmente orientata verso il profilo della verifica degli aspetti eminentemente ambientali.

4. Al fine di garantire gli obiettivi di cui al comma 1, costituiscono allegati al Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto la valutazione ambientale strategica ed integrata effettuate in coerenza delle norme sopra richiamate; le valutazioni, le indicazioni e le prescrizioni in esse contenuti, ancorché non espressamente richiamati nelle presenti norme, sono parte integrante del Regolamento e costituiscono elementi condizionanti le attività di trasformazione individuate dalle schede norma.

Art.6 Valutazione integrata degli effetti ambientali delle trasformazioni e Valutazione Ambientale Strategica

1. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi iniziale ed intermedia e comprende:

  1. a. la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
  2. b. il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
  3. c. la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista;
  4. d. gli adempimenti riferiti alle valutazioni in merito ai siti di interesse comunitario o regionali, ove previsti.

2. La valutazione strategica ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

3. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed è obbligatoria se definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero se possono determinare possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come di importanza comunitaria o regionale e per i quali è inoltre necessaria una valutazione di incidenza.

4. Per i piani e i programmi così come definiti al precedente comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell'art.12 ex L.R. 17 febbraio 2010 nº10, valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le modalità individuate dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della legge sopra richiamata. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 della medesima legge.

5. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di V.I.A., la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Art.7 Monitoraggio degli effetti

1. Il monitoraggio degli effetti è finalizzato alla gestione dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate nonché alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

2. Per l'attività di monitoraggio saranno individuati gli indicatori, scelti tra quelli già individuati dal documento di valutazione integrata allegato al Regolamento dando priorità a quelli la cui competenza ricade direttamente nell'ambito dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Procedimento delle attività di trasformazione, potrà, in funzione della complessità o articolazione dell'intervento, definire altri indicatori e forme di monitoraggio anche attuando specifici accordi con altre Autorità o Soggetti competenti in materia Ambientale al fine del rilevamento e della gestione dei dati acquisiti. Per gli atti diversi dal Regolamento, potranno essere individuati altri indicatori di monitoraggio calibrati sull'effettiva consistenza e dimensionamento delle trasformazioni previste.

3. L'amministrazione Comunale attuerà forme di coordinamento per il rilevamento, il trattamento e la gestione dei dati rilevati, al fine di evitare la duplicazione delle indagini e dei monitoraggi ed al fine di favorire l'accesso e la divulgazione.

Art.8 Integrazione tra le procedure

1. Obiettivo prioritario del processo è il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di valutazione al fine di evitare duplicazioni e reiterazioni dei processi valutativi. In questo senso possono quindi essere utilizzati, se pertinenti, valutazioni ed approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.

2. In conformità del D.P.G.R.T. 9 febbraio 2007 (Regolamento 4/R) e della L.R. 10/10, la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'incidenza, ove previste, si svolgono in maniera coordinata all'interno del processo di valutazione integrata e costituiscono parte integrante del procedimento di approvazione.

3. Per quanto non espressamente richiamato dall'articolato del presente Capo III, vige comunque il dispositivo coordinato e combinato di cui alle norme richiamate al precedente art. 5 comma 3, nonché la disciplina ed i regolamenti attuativi ivi previsti.

Capo IV Disposizioni relative agli assetti insediativi

Art.9 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Ai fini dell'attuazione del Regolamento Urbanistico, e fatte salve diverse definizioni e disposizioni introdotte da norme statali o regionali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente atto di governo del territorio, i parametri urbanistici ed edilizi sono definiti come segue:

St = Superficie territoriale (mq)
È la superficie complessiva delle aree di cui al Titolo I della Parte III previste dal Regolamento Urbanistico, espressamente perimetrate negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000, ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle esistenti o necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria individuate in sede di formazione del relativo Piano Attuativo o di elaborazione del relativo Progetto Unitario, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla relativa 'Scheda normativa e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06 alle presenti norme.
In essa non sono comprese le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 110 delle presenti norme.
Sf = Superficie fondiaria (mq)
È la superficie edificabile che comprende il sedime degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi. Essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, le aree di proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad uso pubblico.
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mq/mqo mc/mq)
È la superficie utile lorda (Sul) - ovvero il volume (V), nei casi specificamente indicati - realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
Sul = Superficie utile lorda (mq)
È la somma della superficie di tutti i piani - fuori terra, seminterrati ed interrati - misurata al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali, pilastri, tramezzi interni, vani scale.
Sono inclusi nel calcolo della Sul:
  • - le logge con il lato minore superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso;
  • - i balconi con aggetto superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, dalle pareti esterne del fabbricato;
  • - i portici privati con profondità superiore a ml 3,00, per la parte eccedente tale valore, dalle pareti esterne del fabbricato, intendendosi come portico una galleria aperta delimitata, su uno o più lati, da una serie di pilastri o colonne, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio;
Sono esclusi dal calcolo della Sul:
  • - i vani scala di tipo condominiale e le scale esterne di sicurezza, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali;
  • - le superfici adibite a cantine, intese come locali accessori non abitabili, completamente o prevalentemente interrati in relazione a fabbricati con destinazione residenziale purchè vengano realizzati nell'ordine di un locale per ogni unità residenziale e purché abbiano una superficie non superiore a 25 mq e un altezza max. pari a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
  • - i porticati pubblici, o di uso pubblico, o condominiali;
  • - le logge con il lato minore non superiore a ml 3,00, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso;
  • - i balconi aventi aggetto non superiore a ml 3,00 dalle pareti esterne del fabbricato.
  • - i portici privati con profondità non superiore a ml 3,00, intendendosi come portico una galleria aperta delimitata, su uno o più lati, da una serie di pilastri o colonne, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio;
  • - le autorimesse pertinenziali private, realizzate fuori terra nelle aree urbane non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante;
  • - le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo all'interno del perimetro dei centri abitati anche ove eccedenti le dotazioni minime di parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante; per le sole autorimesse collettive aventi più di 9 posti auto è ammessa una altezza superiore a ml 2,40, ove tale maggiore altezza sia imposta da prescrizioni delle autorita' competenti per la prevenzione degli incendi e la tutela della sicurezza;
  • - le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra realizzate nel sottosuolo all'esterno del perimetro dei centri abitati, ovvero nel territorio aperto, purché con un'altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante; per le sole autorimesse collettive aventi più di 9 posti auto è ammessa una altezza superiore a ml 2,40, ove tale maggiore altezza sia imposta da prescrizioni delle autorità competenti per la prevenzione degli incendi e la tutela della sicurezza;
  • - le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico, fuori terra o interrate, realizzate in applicazione degli standard urbanistici imposti da norme statali o regionali;
  • - i vani tecnici (ascensore, montacarichi, extracorsa ascensori e montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o climatizzazione, abbaini ed elementi consimili di accesso alla copertura) delle dimensioni strettamente indispensabili all'alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati, ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
  • - gli aggetti di carattere ornamentale o strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00;
  • - i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di copertura e tamponamenti laterali, purché con larghezza non superiore a ml 2,00;
  • - le intercapedini orizzontali o verticali con sola funzione igienico-sanitaria o tecnologica;
  • - gli scannafossi aventi una larghezza netta non superiore a ml 1,20;
  • - i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso della copertura;
  • - le strutture esterne di rivestimento e gli altri elementi tecnologici consimili finalizzati alla qualificazione estetico-architettonica dei fabbricati;
  • - le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci.
  • - le porzioni dei locali sottotetto sottostanti coperture piane o a falde inclinate con altezza fino a ml 1,50. le porzioni eccedenti tale altezza sono invece computate nel calcolo della SUL.
Sono altresì esclusi dal calcolo della Sul, quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile:
  • - lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm e delle murature interne per la parte eccedente 15 cm;
  • - i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • - le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  • - tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali in materia;
Limitatamente alle destinazioni d'uso commerciali, sono inoltre escluse dal calcolo della Sul:
  • - le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita;
  • - le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora collocate in parcheggi coperti e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o meno) con superficie superiore a mq 80 per piano, da realizzarsi nell'ambito di Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati, e con altezza effettiva non superiore a ml 3,00 misurati dal piano carrabile all'intradosso strutturale del solaio di copertura.
Su = Superficie utile (mq)
È la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, nonché di eventuali scale interne e/o condominiali. Corrisponde alla sommatoria della superficie utile abitabile (Sua) e della superficie non residenziale (Snr), come di seguito definite.
Sua = Superficie utile abitabile (mq)
È la superficie di pavimento dei locali di abitazione (e/o dei locali e/o ambienti di lavoro) misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi.
Snr = Superficie non residenziale (mq)
È la superficie per servizi e accessori misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale condominiali. Comprende:
  • - cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali di servizio;
  • - autorimesse singole o collettive;
  • - androni di ingresso e porticati liberi;
  • - logge e balconi.
Sc = Superficie coperta (mq)
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dagli elementi verticali esterni dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, etc.. Sono comprese nel calcolo della superficie coperta (Sc) le logge, intendendosi per tali le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso.
Sono esclusi dal calcolo della Sc:
  • - le parti aggettanti aperte dei fabbricati - come balconi, sporti di gronda e simili - non superiori a ml 3,00 di aggetto;
  • - le scale esterne, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali;
  • - i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), purché con larghezza non superiore a ml 3,00;
  • - le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
  • - i volumi tecnici realizzati fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle vigenti norme di sicurezza, gli stessi non possano essere interrati o ricavati all'interno della sagoma dell'edificio, purché delle dimensioni strettamente indispensabili all'alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati;
  • - i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso della copertura;
  • - le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque collocati su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna.
Sv = Superficie di vendita (mq)
È la superficie degli esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, comprendente tutti gli spazi effettivi destinati al pubblico, al netto delle superfici e locali ad uso esclusivo degli addetti all'attività, quali magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di nuova edificazione dovrà essere rispettato il parametro fissato dal Piano Strutturale che determina il rapporto percentuale tra le suddette destinazioni di utilizzo.
Il parametro della superficie di vendita (Sv), come sopra definito, trova applicazione anche per i pubblici esercizi, per le attività artigianali di servizio alla residenza e/o della persona e alle altre attività equiparate agli esercizi commerciali dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V.
SAU = Superficie agraria utilizzabile (mq)
È la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.
Rc = Rapporto di copertura (%)
È il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf)
Ros = Rapporto di occupazione del sottosuolo (%)
È il rapporto percentuale tra superficie lorda dei volumi interrati e superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento.
Hmax = Altezza massima dei fabbricati (ml)
Di norma è la dimensione verticale ricompresa tra la quota 0, riferita alla quota del marciapiede della strada pubblica più vicina o dalla quota del terreno sistemato quando la strada pubblica dista più di 20 metri, e l'intradosso dell'ultimo solaio abitabile; si rinvia al Regolamento Edilizio per ulteriori specifiche.
V = Volume (mc)
Si ricava moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza effettiva misurata tra il pavimento e l'intradosso del solaio soprastante. È comunque escluso dal volume (V) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.
Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni del presente Regolamento Urbanistico vanno compresi anche i volumi, come sopra definiti, già esistenti sul lotto urbanistico interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.
Non determina incremento di volume (V) la demolizione di solai, o la riduzione di spessore dei medesimi, all'interno dell'involucro di edifici legittimi esistenti.
Vv = Volume virtuale (mc)
Ai fini degli interventi di demolizione e ricostruzione (parziale o totale) sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica consentiti dal Regolamento Urbanistico, limitatamente alle fattispecie specificamente disciplinate dal Titolo IV della Parte II o dalle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'elaborato PR_06 alle presenti norme, il volume virtuale (Vv) si ricava moltiplicando la superficie coperta (Sc) della costruzione esistente per una altezza virtuale di ml 3,00, ovvero per l'altezza effettiva se inferiore.
Ai soli fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale relative agli esercizi commerciali al dettaglio, ai pubblici esercizi, nonché alle altre attività assimilate agli esercizi commerciali ai sensi della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme, il volume virtuale (Vv) è calcolato moltiplicando la superficie coperta (Sc) della costruzione esistente per una altezza di ml 3,50, ovvero per l'altezza effettiva se inferiore. A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in rapporto al parametro della superficie di vendita (Sv) in applicazione delle vigenti norme statali e/o regionali.
Spp = Superficie permeabile di pertinenza (mq)
È la porzione della superficie fondiaria (Sf) di pertinenza di un edificio che consente l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche. Sono considerate permeabili le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate ad elementi forati posate su massicciata, sabbia o terra, e che non presentino negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo.

Art.10 Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo sono ammesse, ai fini delle varianti sostanziali, le seguenti tolleranze di costruzione rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo:

  • - per lunghezze fino a ml 2,00 ± 2%
  • - per lunghezze superiori a ml 2,00 e fino a ml 6,00 ± 1%
  • - per lunghezze superiori a ml 6,00 ± 0,5%
  • - per altezze fino a ml 5,00 ± 1%
  • - per altezze superiori a ml 5,00 ± 0,5%

2. Le suddette tolleranze sono da computarsi mediante la loro somma.

3. È fatta eccezione per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di carattere igienico-sanitario, per le quali è ammessa la tolleranza di costruzione di ± cm 2, qualunque sia l'altezza prescritta.

4. Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura nel progetto allegato al titolo abilitativo, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1:100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

Art.11 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a. nuova edificazione;
  2. b. ristrutturazione urbanistica;
  3. c. sostituzione edilizia;
  4. d. ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.

2. Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia (lett. c) e per gli ampliamenti volumetrici (lett. d) deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Per gli edifici residenziali, qualora gli interventi di cui alla lett. d) del comma 2 dovessero consistere nella realizzazione di un locale accessorio o nell'ampliamento di un vano esistente è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo.

4. All'interno dei tessuti insediativi prevalentemente produttivi di cui al Titolo III Capo III della Parte II, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  1. a. demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  2. b. incremento del numero di unità immobiliari;
  3. c. ristrutturazione edilizia con realizzazione di superficie utile lorda (Sul) aggiuntiva;

5. Nelle aree diverse dai tessuti insediativi prevalentemente produttivi di cui sopra non è prescritto il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale negli interventi di frazionamento immobiliare, ovvero per nuove attività o usi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti, fatta comunque eccezione per le verifiche prescritte dalle singole norme relative agli ambiti di programmazione delle funzioni e/o alle aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale individuate dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme.

6. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  1. a. residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo comunque almeno 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare. All'interno del 'tessuto storico' di cui all'art. 72 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  2. b. attività industriali e artigianali: 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul);
  3. c. commercio al dettaglio (ivi comprese le attività ad esso assimilate ai sensi della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni") e pubblici esercizi: 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv), come definito dall'art. 9 delle presenti norme. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art.12 ;
  4. d. commercio all'ingrosso: 1 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul). La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
  5. e. attività direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie utile lorda (Sul). All'interno dei 'tessuti antichi e dei 'tessuti storici' di cui agli artt.71 e 72 delle presenti norme si applicano i minimi di legge;
  6. f. attività turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

7. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 20 mq di superficie di parcheggio.

8. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

9. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

10. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, nonché delle attività ad esse assimilate ai sensi dell'art. 12 comma 2, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.

11. Per le altre destinazioni d'uso gli spazi per la sosta delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

12. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra.
Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  • - per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  • - per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di trasformazione, nelle aree di recupero, nelle aree di ripristino ambientale e nelle aree di riqualificazione di cui agli artt. 104, 105, 106 e 107. In tali aree la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano Attuativo o del Progetto Unitario convenzionato.

13. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art.12 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  • - i pubblici esercizi,
  • - le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona,

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art.11 - sono definite dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, ed in funzione:

  • - delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  • - della superficie di vendita (Sv).

5. In caso di decadenza della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono calcolate facendo diretto riferimento alle vigenti norme regionali in materia di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa.

6. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

9. Nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, nonché delle attività ad esse assimilate ai sensi del precedente comma 2, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta di relazione;
  • - medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta di relazione;
  • - grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per sosta di relazione.

10. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Art.13 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza (Spp), come definita dall'art. 9 (parametri urbanistico - edilizi) nell'ambito urbano;
  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 50% di superficie permeabile di pertinenza (spp), come definita dall'art. 9 - parametri urbanistico-edilizi, nel contesto rurale;
  • - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art.14 Distanze minime tra fabbricati

1. Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge escluse dal calcolo della Sul ai sensi dell'art. 9.

2. A tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, nonché ad integrazione delle disposizioni del Codice Civile, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, nonché negli interventi urbanistico-edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.

3. Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

4. Non sono da considerare, ai fini della valutazione delle distanze minime tra fabbricati le pareti ventilate, le strutture esterne di rivestimento, ed gli altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato.

6. Deve in ogni caso essere garantita la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresi quelli legittimamente insediati negli edifici esistenti.

7. Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti, anche se inferiori a quelle disposte dal presente articolo. È inoltre consentita l'edificazione in aderenza, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui ai precedenti commi.

Art.15 Distanze minime dei fabbricati dai confini

1. Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, compresi i corpi aggettanti di ogni genere e gli elementi inclusi nel calcolo della sul di cui all'art. 9 delle presenti norme - con esclusione di pensiline, tettoie, terrazze scoperte, gronde e simili - ed il confine del lotto di pertinenza, ortogonalmente a quest'ultimo. Ai fini del calcolo della distanza non si considerano le logge escluse dal calcolo della Sul ai sensi dell'art. 9.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi commi, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza.

3. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle indicate al precedente comma 2 nei seguenti casi:

  • - all'interno del "tessuto antico", del "tessuto storico", del "tessuto storico unitario", del "tessuto consolidato" purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • - negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, o di sostituzione edilizia, per i quali risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto antico", dal "tessuto storico", dal "tessuto storico unitario", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico;
  • - nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente e nei casi ammessi dal Codice Civile con pareti frontistanti entrambe non finestrate.

4. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:

  • - le costruzioni con altezza massima (Hmax) non superiore a ml 2,40 destinate ad usi accessori (garages, centrali termiche, etc.);
  • - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - le rampe carrabili necessarie per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati sulle coperture degli edifici o comunque su solai posti a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna.

5. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR_02 e PR_03.

Capo V Edilizia sostenibile / incentivi economici e urbanistici

Art.16 Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo V disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali.

2. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

  • - la compatibilità ambientale;
  • - la ecoefficienza energetica;
  • - il comfort abitativo;
  • - la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché quelli di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo edilizio, devono tener conto dei requisiti tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici in materia di edilizia sostenibile di cui alle Linee Guida regionali (Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e loro successive modifiche ed integrazioni). Per gli interventi di nuova costruzione costituiscono requisiti minimi obbligatori quelli indicati nella pertinente tabella riportata all'art. 18 comma 3.

4. Le valutazioni dei progetti degli interventi di cui al comma 3 e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

5. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Art.17 Progettazione integrata

1. Per progettazione integrata si intende un intero e complesso processo che vede risolte in un unico momento tecnico-ideativo tutte le istanze, da quelle urbanistiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche a quelle della sicurezza del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, etc.

2. La progettazione integrata dei nuovi interventi è basata essenzialmente sui caratteri locali, ambientali, climatici e storici dell'area oggetto di trasformazione.

3. Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti dei nuovi edifici devono eseguire le seguenti verifiche:

  • - calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell'immobile; (ovvero certificato di qualificazione energetica e successivamente la certificazione energetica);
  • - verifica dell' abbattimento di tale fabbisogno nel periodo invernale attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;
  • - verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione dei sistemi di raffrescamento passivo, incremento della massa a metri 2 delle pareti confinanti con l'esterno.

4. La disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in riferimento ad illuminazione, calore e ventilazione.

5. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili.

6. In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche di cui sopra, il professionista incaricato del progetto deve specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee alternative.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche per i progetti di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo ove gli stessi siano redatti secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Art.18 Requisiti minimi obbligatori e istituto della premialità

1. I requisiti minimi disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati principalmente al risparmio delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità; pertanto sono considerati obbligatori il risparmio energetico ed idrico secondo la tabella di cui al comma 3.

2. Con le presenti norme viene introdotto, l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere l'edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico. Tali incentivi sono graduati in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ambientale dell'intervento, e delle tecnologie utilizzate. Gli incentivi sono relativi agli interventi di nuova costruzione e alle ristrutturazioni edilizie, secondo le tabelle di cui al comma 3.

3. Sono di seguito riportate le tabelle dei requisiti minimi obbligatori e di quelli per ottenere l'incentivo per la riduzione degli oneri concessori, distinte per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo:

  INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L'INCENTIVO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI INCENTIVO CONCESSO
RISPARMIO RISORSE Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, fatto salvo documentati impedimenti tecnici, in tal caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consentano di ottenere un equivalente risparmio energetico. 50% Fabbisogno annuale 80% Fabbisogno annuale RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Impianto centralizzato con contabilizzatore individuale del calore. Per gli edifici composti da almeno quattro unità immobiliari servite da impianto centralizzato RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.i.
Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.i.
Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili finalizzata al riutilizzo Raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e stoccaggio in cisterne o accumuli naturali Impianto idrico duale, utilizzo delle acque piovane per usi domestici non potabili
  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L'INCENTIVO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI INCENTIVO CONCESSO
RISPARMIO RISORSE Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, fatto salvo documentati impedimenti tecnici, in tal caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consentano di ottenere un equivalente risparmio energetico. 50% Fabbisogno annuale RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Impianto centralizzato con contabilizzatore individuale del calore e/o eventuale allacciamento alla rete di teleriscaldamento. 80% delle unità immobiliari RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.ii. RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 5%
Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs. 311/06 ss.mm.ii. RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 5%
Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili finalizzata al riutilizzo Raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e stoccaggio in cisterne o accumuli naturali Impianto idrico duale, utilizzo delle acque piovane per usi domestici non potabili RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 10%

4. L'ottenimento dell'incentivo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale firmato a carico del proprietario secondo il fac-simile fornito dall'amministrazione comunale, ove sia riportato:

  • - le indicazioni tecniche dei requisiti a cui si fa riferimento per la richiesta di incentivo;
  • - il valore dell'incentivo;

5. Dovrà essere altresì prodotta idonea garanzia assicurativa a copertura del valore degli oneri non corrisposti, da svincolarsi previa verifica dei lavori eseguiti secondo le modalità delle presenti norme.

6. Il Consiglio Comunale dovrà annualmente individuare i requisiti e gli incentivi connessi all' installazione di pannelli fotovoltaici per il conseguimento di un risparmio energetico. È facoltà del Consiglio Comunale disporre altri incentivi economici per ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione e/o oneri fiscali, fino ad un massimo del 70%, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

7. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare, ovvero anche in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati che includano ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile.

Art.19 Procedimento di verifica

1. Gli elaborati di progettazione e verifica degli adempimenti e degli obblighi devono garantire:

  • - l'adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito in cui si interviene;
  • - il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità ecc.
  • - la realizzazione dell'opera secondo i criteri e le tecniche costruttive biocompatibili dei coefficienti;
  • - la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

2. Per quanto sopra, gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento edilizio, dalla progettazione all'uso del fabbricato, sono:

  1. a. analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, contenente tutti i dati relativi all'ambiente in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);
  2. b. gli elaborati tecnici, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti;
  3. c. il programma delle manutenzioni;
  4. d. il manuale d'uso per gli utenti contenente le prestazioni, le verifiche effettuale sulle opere realizzate, i certificati, i collaudi ed il programma di manutenzione e le istruzioni d'uso del fabbricato.

Gli elaborati di cui alle lett. a) e b) sono presentati con il progetto delle opere al momento della presentazione dell'istanza. Gli elaborati di cui alle lett. c) e d) sono presentati nella fase di abitabilità/agibilità. L'elenco degli elaborati di cui sopra è aggiornabile periodicamente con semplice determinazione dirigenziale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3. Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere effettuate, principalmente nella fase di abitabilità/agibilità degli edifici. A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collaudi e le misurazioni necessarie a verificare la rispondenza dell'opera al livello di qualità indicato nel progetto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che hanno dato diritto agli incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso d'opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l'efficacia delle verifiche e certificazioni finali. Le verifiche di cui sopra sono riportate nel Manuale d'uso per l'utente.

4. La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate.

Art.20 Sanzioni e deroghe

1. Per le opere realizzate in difformità al progetto approvato accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni di cui all'art. 128 della L.R.1/05 per omesso versamento dei contributi.

2. In applicazione dell'art. 146 comma 2 della L.R. 1/2005, sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, Sul) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale commerciale turistico ricettivo, direzionale e di servizio se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • - verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell'edificio; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l'adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature, aperture etc;
  • - spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del venticinque per cento della superficie coperta dell'edificio.

L'esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

3. Le norme del presente Capo V si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13