Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.129 Nuove abitazioni rurali

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la necessità degli Imprenditori agricoli di risiedere sul fondo oggetto di coltivazione al fine di migliorare le condizioni di vita e lavoro, di poter effettuare opera di vigilanza, di organizzare l'attività economica e commerciale nel modo più adeguato, rispondendo alle nuove esigenze del territorio e della comunità locale. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici rurali è ammessa solo se ne vengono dimostrate le necessità in rapporto alla conduzione aziendale. L'abitazione rurale non potrà eccedere i 150 mq di superficie utile lorda, commisurando la volumetria complessiva alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi.

2. Hanno titolo alla realizzazione di nuove residenze rurali le Aziende agricole in relazione alle esigenze abitative:

  • - dell'imprenditore agricolo professionale;
  • - dei familiari coadiuvanti e salariati fissi.

3. Tenendo conto della realtà del territorio comunale e della strutturazione media della imprenditoria agricola grossetana, le nuove residenze rurali possono essere consentite alle aziende agricole che dimostrino di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. a. dimostrino di mantenere in produzione le UC indicate al precedente art.126 comma 2 in relazione al tipo di cultura effettivamente praticata
  2. b. presentino una superficie fondiaria minima (SAU) di 10 ha in tutte le sub-unità di paesaggio di cui all'art. 31 del Piano strutturale ad eccezione delle seguenti:
    • - C2_2_3, Pi2_2_3, Pi2_3_2, R6_2_1, R6_2_3, R6_5_1, R6_5_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 12ha, di cui non più di 3 ha boscati;
    • - R7_1_1, R7_1_2, R7_1_3, R7_1_4, R7_1_5, R6_1_1, R6_1_2 in cui per realizzare una nuova residenza rurale è richiesta una superficie fondiaria minima (SAU) di 30 ha, di cui non più di 5 ha boscati.

4. Non sono comunque consentite nuove residenze rurali nelle sub-unità di paesaggio C_2_2_1, C2_3, C2_4_1, Pi2_2_2, R6_4 né nella fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna. Per le sub-unità di paesaggio interne al territorio del Parco regionale della Maremma trovano applicazione le Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco;

5. Le superfici indicate al precedente comma 3 si riferiscono ai terreni effettivamente mantenuti in coltivazione all'atto della presentazione delle istanze così come risultanti dal Piano delle Coltivazioni riportato nel Fascicolo Aziendale depositato presso A.R.T.E.A. Toscana; il fondo agricolo deve essere detenuto con un titolo di possesso valido, ad esclusione del comodato.

6. Per aziende che hanno terreni in conduzione all'interno del territorio comunale di Grosseto, in più corpi aziendali separati, la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 20%; la residenza rurale deve essere costruita dove è identificato il centro aziendale.

7. Quando l'azienda abbia in conduzione terreni in altro Comune confinante, per l'edificazione di nuova residenza rurale il centro aziendale deve essere ubicato entro il Comune di Grosseto e la superficie fondiaria minima richiesta dalla lett. b) del comma 3 è aumentata del 50%.

8. Non è consentito l'accorpamento di volumetrie tra Comuni anche contermini, né il trasferimento di queste.

9. Tutti i terreni frazionati da meno di 10 anni, qualora vengano utilizzati per interventi di ricomposizione fondiaria possono concorrere alla definizione dei rapporti fra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie.

10. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, presentato esclusivamente da Aziende Agricole, dove si dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a non alienare e mantenere in produzione le superfici agricole indicate nel programma di miglioramento.
  • - alla gestione dei terreni agricoli oggetto di P.A.P.M.A.A. secondo i criteri della condizionalità e della buona pratica agricola ai sensi del REG CE 73/2009 E REG CE 198/2005;

11. La nuova residenza rurale, dovrà essere distribuita su una o due elevazioni e dovrà essere collocata nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

  • - ubicazione nel rispetto della maglia, della tradizione insediativa, della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente;
  • - mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali; gli eventuali piazzali dovranno essere realizzati con fondo naturale o stabilizzato, non è ammessa l'impermeabilizzazione del suolo mediante bitumazione o pavimentazione;
  • - ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti, tanto che non sarà consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli
  • - predisposizione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • - rispetto della conformazione morfologica dei siti; in particolare i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari.
  • - dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura Geomorfologica ed idraulica;
  • - applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.
  • - rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle norme richiamate dal Titolo III della Prate III delle presenti Norne

12. Le dimensioni massime dell'abitazione rurale sono di seguito determinate:

  • - altezza massima in gronda nel caso di una elevazioni = ml. 3.50,
  • - altezza massima in gronda nel caso di due elevazioni = ml. 7.50.

13. La volumetria massima dovrà comunque essere contenuta nei limiti dei mc 600 comprensiva di accessori; nel caso di aggregazione di più unità abitative potrà raggiungersi la volumetria massima di mc 1000 per edificio, ammettendo anche più edifici da realizzare secondo i criteri insediativi di cui alla presente norma. È altresì possibile accorpare volumetrie per uso abitativo, con altre destinate ad annessi agricoli, purché rimangano ben differenziati funzionalmente i due utilizzi.

14. In ogni caso la costruzione dovrà avere una pianta di quadrilatero regolare nel senso che è ammessa anche la combinazione tra le forme rettangolare e quadrata con movimenti del filo delle pareti a creare parti porticate all'interno del corpo di fabbrica (sagoma dell'edificio).

15. Nel caso di fondi già edificati, nei quali sia presente un solo edificio, la nuova costruzione dovrà essere ubicata con un lato parallelo al medesimo, ma non alla sua facciata principale e fatto salvo il rispetto delle distanze igienico-sanitarie nel caso di annessi adibiti a ricovero e/o allevamento animali.

16. Nel caso di fondi edificati nei quali siano presenti più edifici, il nuovo edificio dovrà comunque inserirsi in modo organico nell'insediamento esistente e richiamarsi, nella sua localizzazione, ai rapporti esistenti fra l'edificio principale e i fienili, le stalle o i ricoveri già presenti nel fondo.

17. La forma architettonica del nuovo edificio dovrà essere il più possibile compatta, con facciate dove vi sia una prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte disposte a distanze regolari.

18. La copertura dovrà essere a falde, realizzata con tegole marsigliesi o tegole e coppi, con pendenza tra il 25% e il 30%, con tetti a padiglione o a capanna con linea di colmo parallela al lato più lungo del manufatto e con sporgenze alla gronda massimo di ml 1,00.

19. Le finiture delle facciate saranno in intonaco civile o in muratura facciavista. È vietato l'uso di materiali plastici o al quarzo.

20. Gli infissi potranno essere realizzati in legno, in pvc tipo legno o in metallo, quest'ultimo purché verniciato.

21. Il sottotetto non potrà essere utilizzato a fini abitativi, ma solo quale locale accessorio all'abitazione. Sono altresì ammessi affacci diretti verso l'esterno ma non le terrazze incassate nelle falde di copertura; la distanza massima sui muri perimetrali tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e l'intradosso della falda inclinata di copertura non potrà esser superiore a mt 0,30 su almeno due lati del fabbricato;

22. È ammessa la costruzione di scale esterne che dovranno essere realizzate con rampe aderenti all'edificio e con parapetto in muratura.

23. Le logge possono essere realizzate all'interno del corpo di fabbrica con una superficie non maggiore del 20% di quella utile abitabile, di profondità non maggiore di m 3.00, e su due soli lati della costruzione.

24. Possono essere realizzati pergolati le cui strutture potranno essere appoggiate e fissate alle pareti murarie esterne dei fabbricati. La superficie coperta di queste strutture non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio a cui sono afferenti. Dovranno essere di forma rettangolare o quadrata con una profondità massima di ml 3.00, disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, con strutture totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciate), anche continue sui due lati.

25. È possibile la realizzazione di porticati disposti preferibilmente secondo l'asse della linea di colmo della copertura dell'edificio e con le superfici di cui al precedente comma. Essi potranno essere disposti parallelamente al massimo a due lati dell'edificio, anche contigui, ed avere una profondità massima pari a ml 3,00. Potranno avere struttura totalmente lignea (passoni, filagne, cannucciati) oppure realizzata con pilastri di muratura facciavista o intonacata a sezione regolare, rettangolare o quadrata e con coperture a vista in legno o laterizio e rivestimento di tegole o coppi. La loro copertura non potrà in ogni caso sovrapporsi alla copertura dell'edificio a cui sono affiancati.

26. Al di fuori delle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME è possibile inoltre la creazione di locali interrati e seminterrati per le funzioni previste all'art. 122, comma 10. Tale intervento può comportare la creazione di aperture sulle pareti verticali dell'edificio; potranno essere realizzate scale di accesso dall'esterno dell'edificio, in tal caso le scale dovranno affiancarsi a una delle pareti dell'edificio stesso con larghezza massima di m 1,20; nel caso che la porzione di edificio sia interrata o seminterrata e adibita a rimessa autoveicoli, è ammessa la realizzazione di una rampa di accesso con larghezza massima pari a ml 4,00, da affiancarsi a una delle pareti dell'edificio.

27. È possibile la realizzazione di tettoie per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 25,00 di superficie coperta e di mt 2,50 netti di altezza, per ogni unità abitativa; per quanto attiene i materiali costruttivi si rimanda a quelli già specificati al comma 25 del presente articolo; è possibile la realizzazione di pergolati in legno per la protezione di autoveicoli con dimensioni massime pari a mq 15 di superficie coperta e mt 2,50 netti di altezza per ogni unità ricettiva;

Art.130 Nuovi Annessi agricoli

1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli per la corretta gestione e conduzione dell'azienda, previa dimostrazione della impossibilità di recuperare la funzionalità di strutture ed annessi esistenti.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del P.A.P.M.A.A., presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è necessaria per la conduzione dell'azienda ed è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiore a quanto previsto dall'art. 126, comma 2
  • - alla stipula dell'atto unilaterale d'obbligo e/o della convenzione di cui all'art. 42, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005.

3. Gli annessi agricoli sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie. Indipendentemente dalle tipologie sotto specificate, tali annessi non sono configurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione - come residenze neppure a titolo temporaneo o saltuario.

4. Nel rispetto dei valori agrari, della maglia poderale e della tradizione insediativa l'edificazione degli annessi e dei manufatti è consentita a condizione che non comporti rilevanti modificazione della morfologia dei luoghi e non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. Sarà da privilegiare la dislocazione degli stessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio, evitando la frammentazione dei fondi ed il dislocamento incondizionato di edifici nel territorio aperto. In particolare, non sarà consentito posizionare nuovi annessi agricoli in posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

5. Non è consentito realizzare annessi agricoli all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

6. Nelle zone a prevalente funzione agricola, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 400 mc/ha di per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata
  • - 125 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili a 200 mc/ha in caso di allevamento intensivo;
  • - 100 mc/Ha per colture erbacee asciutte prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
  • - 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
  • - 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

7. Nelle zone ad esclusiva funzione agricola, ad eccezione di quelle interne al territorio del parco della Maremma e della relativa area contigua, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 1.000 mc/ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 500 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata, fino ad un massimo di 400 mc/ha in presenza di frantoio.
  • - 200 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili ai sensi della vigente normativa per il benessere dagli animali ed igienico sanitario in ambito zootecnico.
  • - La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

8. I fienili potranno avere altezza massima di mt 6,00 in gronda, gli altri annessi un'altezza massima di m 5,00 in gronda; le stalle potranno avere altezza massima di norma pari a mt 3,50 in gronda, salvo altezze diverse per esigenze motivate. i manufatti che assolvono alle funzioni ordinarie in zona a prevalente funzione agricola non potranno eccedere i 250 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso, con altezza massima in gronda pari a mt 4,50. in zona ad esclusiva funzione agricola i manufatti ordinari non potranno eccedere i 500 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso con un'altezza massima in gronda pari a mt 5,50.

9. Per i fienili, per gli annessi agricoli adibiti all'allevamento o al ricovero del bestiame, per gli annessi che assolvono la prevalente funzione di trasformazione, conservazione e/o confezionamento e per la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, è possibile superare i limiti di cui sopra. Per le cantine e le altre grandi strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli si prescrive il contenimento della volumetria fuori terra.

10. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

11. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

12. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

13. I nuovi manufatti dovranno essere di pianta regolare, rettangolare o quadrata e dovranno essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

14. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo; potranno essere anche di struttura prefabbricata, purché le facciate esterne siano adeguatamente finite con intonaco, in laterizio o tufo, o con pannellatura prefabbricata adeguatamente tinteggiata; in quest'ultimo caso dovrà essere prevista una schermatura con l'impianto di quinte vegetazionali, utilizzando specie autoctone o naturalizzate.

15. Gli infissi e le serrande dovranno essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.

16. È ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati nelle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME; è inoltre fatto salvo quanto prescritto all'art. 122, comma 10.

17. Il sistema di copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 10% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con Sul superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%

18. L'accesso dovrà essere realizzato mediante porta carraia di larghezza non inferiore a ml. 2,00, le finestre dovranno avere la dimensione orizzontale maggiore di quella verticale o essere "a nastro" e poste, comunque, ad altezza non inferiore a mt. 1,80 dal piano di calpestio interno. Per gli annessi adibiti all'allevamento o ricovero del bestiame sono ammesse aperture esterne strettamente funzionali all'uso.

19. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.

20. Non potranno essere realizzati depositi occasionali.

21. Non potranno essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.

22. È ammessa la realizzazione di max n. 1 servizio igienico con divieto di disimpegni interni (in ogni caso la distribuzione funzionale interna non dovrà dare adito ad ipotesi di diversa utilizzazione).

23. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di annessi agricoli per aziende non soggette, ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L.R. n. 1/2005, al rispetto delle superfici fondiarie minime, è ammessa esclusivamente per motivate esigenze produttive, giustificate nella relazione agronomica allegata alla istanza.

24. L'istanza di cui al comma precedente è presentata al comune dal titolare dell'azienda agricola e deve essere accompagnata da relazione agronomica redatta e firmata da tecnico abilitato. Nell'istanza sono indicate:

  • - le motivate esigenze produttive in relazione alla tipologia aziendale;
  • - le caratteristiche e il dimensionamento dei locali con elaborati planovoumetrici
  • - le opere (obbligatorie) finalizzate al recupero delle acque piovane afferenti alla struttura, nonché al trattamento delle acque bianche di origine sanitaria
  • - la verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente, nonché alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

26. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della normativa vigente non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

27. La modifica della destinazione d'uso degli annessi agricoli stabili realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14.04.1995 nº 64 potrà essere ammessa alla scadenza del relativo atto d'obbligo.

Art.131 Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola, costituiti da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. La costruzione ed installazione di serre, di qualunque tipologia, è consentita alle sole aziende agricole; le serre non possono essere soggette a cambio della destinazione d'uso, né a cambio della destinazione di utilizzo.

3. La realizzazione di serre fisse non costituisce volume urbanistico riutilizzabile e alla fine dell'attività le stesse dovranno essere completamente rimosse e dovrà essere effettuato il ripristino dello stato originario dei luoghi; in alternativa potrà essere rinnovata la convenzione/atto unilaterale d'obbligo.

4. Le serre fisse dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Dovrà essere mantenuta e preservata l'articolazione e la complessità dei tessuti colturali a mosaico, prioritariamente nel rispetto della struttura della maglia agraria storica delle aree di bonifica, garantendo comunque l'efficienza del sistema di regimazione delle acque. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale ordinario è ammessa la realizzazione di serre fisse le cui superfici dovranno essere commisurate alle effettive esigenze aziendali. Per le Aziende Agricole aventi un ordinamento colturale improntato prevalentemente alla coltivazione di colture protette, anche mediante modalità di coltivazione alternative, è ammessa la realizzazione di serre in aree a Esclusiva Funzione Agricola, non soggette a Vincolo Paesaggistico e non ricadenti all'interno del territorio complementare. Se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente potranno essere realizzate solo nelle aree specializzate previste dal Piano Strutturale. La realizzazione di serre a coltivazione intensiva dovrà prevedere la presentazione di una proposta progettuale contenente le seguenti misure minime di compensazione ambientale:

  1. - modalità di ricarica naturale delle falde acquifere sottostanti;
  2. - sistemi di gestione delle acque di piena;
  3. - razionale uso della risorsa idrica mediante sistemi irrigui a minore richiesta e riutilizzo della stessa per più processi produttivi;
  4. - modalità di coltivazione delle colture di qualità o biologiche;
  5. - creazione di infrastrutture a verde e fasce tampone non coltivate.
  6. - mantenimento della viabilità poderale e della vegetazione di corredo;
  7. - modalità di riattivazione delle economia agraria e individuazione del livello occupazionale

5. Le serre a copertura stagionale o pluriennale, istallate per una durata inferiore ad anni due, dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla vigente Legislazione Regionale, anche con riferimento ai criteri dimensionali e localizzativi. Nel rispetto dei valori agrari, l'installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Tale comunicazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita alle condizioni indicate nel Regolamento Regionale vigente. La comunicazione, di cui al punto 6, presentata dall'Imprenditore Agricolo, titolare dell'azienda agricola, dovrà avere i contenuti previsti da Regolamento Regionale vigente.

5. Le aziende aventi ordinamento colturale intensivo (serre) dovranno rispettare i seguenti criteri insediativi e contestualizzarsi con gli assetti ambientali circostanti. In particolare:

  1. - Leggibilità del sistema insediativo e della bonifica storica
  2. - Coerenza con la maglia agraria e con il disegno della bonifica
  3. - Divieto di modifica dell'attuale assetto viario.

7. Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:

  • - le esigenze produttive;
  • - la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • - i materiali utilizzati;
  • - l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • - la data di rimozione. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura. Per le serre di utilizzo pluriennale, con ciclo massimo 5 anni, si dovrà comunicare il periodo effettivo di utilizzo entro ogni anno solare e le porzioni che saranno aperte o smontate durante il momento di riposo. In ogni caso, durante il periodo di riposo, si dovranno eliminare residui ed attrezzature dal terreno.

8. Le serre con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Art.132 Annessi agricoli per la coltura amatoriale

1. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, da non intendersi funzionali ad aziende agricole, sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo, o su basamento, purché non in cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzi tassativamente vietati: abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 nelle sub unità di paesaggio della fascia costiera C2_2_2, C2_2_3.

3. Il posizionamento dell’annesso deve essere contestualizzato con l’assetto agrario esistente e dovrà rispettare i criteri insediativi di cui all’art. 130 delle presenti norme.

4. Le superfici minime in coltivazione sono le seguenti:

Superficie minima in coltivazione (mq) Tipo di coltivazione
4.000Orto; Vivaio
8.000Vigneto; Frutteto
10.000Oliveto

5. La superficie degli annessi agricoli non potrà comunque superare i 40 mq di sul esclusa la superficie eventualmente occupata da pergolati, realizzabili al massimo su due lati dell’annesso, per una superficie massima coperta di mq 10.

6. Gli annessi devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

  • - costruzione in legno;
  • - copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza dal 20 al 30%;
  • - altezza media interna senza controsoffittatura non superiore a m 3.00.
  • - finestrature a nastro con altezza non inferiore rispetto al piano di calpestio interno a mt. 1.80.
  • - l’accesso all’annesso dovrà essere garantito da una porta carraia con larghezza pari a mt. 2,00.

7. Gli annessi potranno essere dotati di acqua potabile e servizio igienico. Gli allacciamenti e gli scarichi dovranno rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento comunale o in quello di altri enti competenti.

8. La superficie degli annessi agricoli a servizio delle “zone di ripopolamento e cattura” (Z.R.C.) non potrà superare i 25 mq. Sarà consentita l’installazione di un solo annesso agricolo per ogni Z.R.C. regolarmente istituita, da collocarsi all’interno della zona. Il rilascio del titolo abilitativo è in ogni caso subordinato alla presentazione di idonee garanzie per la rimozione dell’annesso alla scadenza dei termini temporali di validità della autorizzazione della Z.R.C..

9. In caso di trasferimenti parziali dei fondi, l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni dal frazionamento, inoltre il frazionamento non dovrà essere successivo al 28.03.2011; sono fatte salve le deroghe secondo le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

10. L'INSTALLAZIONE DEGLI ANNESSI, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, È SOGGETTA AL RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO, PREVIA PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA CORREDATA DA SPECIFICA RELAZIONE AGRONOMICA E DA UN PROGETTO CHE DIMOSTRI LA EFFETTIVA NECESSITÀ DELLE REALIZZAZIONI E LE FINALITÀ AD ESSE CORRELATE.

11. L’installazione degli annessi, di cui al presente articolo, è soggetta al rilascio di titolo abilitativo, previa presentazione di una istanza corredata da specifica relazione agronomica e da un progetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

  • A) una relazione dettagliata sulle motivazioni della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività prevista;
  • B) la verifica della conformità dell’intervento alla legislazione regionale vigente, nonché alle disposizioni normative del presente R.U., allo stato attuale delle colture; l'individuazione degli eventuali edifici esistenti e le relative superfici di pertinenza e fondiarie;
  • C) elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione dei manufatti da realizzare.

12. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere:

  • a) l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  • b) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola, o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso;
  • d) la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.

13. I fondi che rientrano in aree di vincolo militare dovranno rispettare le limitazioni dettate dalla l. 58/63.

14. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo e’ subordinata al rispetto delle norme sul rischio idraulico ed idrogeologico.

Art.133 Manufatti precari

1. I manufatti precari sono strutture leggere - diverse dagli annessi agricoli di cui all'art. 132 e dalle serre temporanee di cui all'art 131 - necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. a. non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
  2. b. risultano semplicemente appoggiati sul terreno o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  3. c. sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, nonché alla eventuale vendita diretta di prodotti aziendali;
  4. d. sono realizzati in legno o altri materiali leggeri;
  5. e. la durata della loro installazione deve essere comunque inferiore ad anni due.
  6. f. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. L'installazione dei manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita, previa comunicazione al Comune.

4. Nella caomunicazione di cui al comma 2 sono indicate:

  1. a. le motivate esigenze produttive e/o venatorie che giustificano la realizzazione dei manufatti, le caratteristiche, e le dimensioni dei manufatti;
  2. b. l'indicazione, su planimetria catastale, del terreno in cui è prevista l'installazione;
  3. c. il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e del termine entro il quale sarà rimosso;
  4. d. l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
  5. e. l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

5. È consentita la realizzazione di "Punti Vendita aziendali" realizzati in forma di tettoia o chiosco aperto in legno, a carattere essenzialmente stagionale, finalizzati allo sviluppo delle attività commerciali di filiera corta, ove le aziende possono, a seguito delle acquisizioni delle autorizzazioni sanitarie necessarie, procedere alla esposizione e vendita dei prodotti semplici e/o trasformati in accordo con le normative di settore.

  • - Il punto vendita, di dimensione non superiore a 20 mq, potrà essere realizzato anche in terreni estranei all'azienda, purchè detenuti con titolo legittimo, avrà carattere stagionale o pluristagionale, comunque per una permanenza non superiore a 9 mesi, dopodiché andrà dismesso.
  • - Il posizionamento del punto vendita aziendale dovrà rispettare le norme di sicurezza del codice della strada.
  • - La realizzazione dei punti vendita, comprese le caratteristiche degli stessi, è soggetta a comunicazione al Comune.

6. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti ed organismi preposti.

7. Non è consentito realizzare manufatti precari all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - aree boscate.

Art.134 Rifugi per squadre di caccia

1. L'installazione dei manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale è consentita, previo rilascio di titolo abilitativo. Il manufatto non dovrà superare i 100 mq di Sul. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicino alle strade esistenti al fine di non creare nuove infrastrutture e comunque è assolutamente vietata la localizzazione nelle aree boscate. È inoltre consentita la realizzazione di tettoie per il 50%della Sul realizzabile e il loro mantenimento ha valore per la durata dell'iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente. È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale. la realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale anche se operante in zone di caccia differenti.

3. Il rifugio sarà da considerare come annesso, che rimarrà in essere finchè la squadra richiedente ne garantirà l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edifico dovrà essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

4. L'edificio dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento.

5. La localizzazione del manufatto dovrà tenere conto della viabilità.

6. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

7. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico Atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione Comunale in merito all'uso e manutenzione della struttura; l'Amministrazione potrà richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; potrà altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

8. Per quanto non espressamente enunciato ha valore l'art. 133.

9. Non è consentito realizzare manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_2_2, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

10. In prossimità delle zone di abbattimento di specie cacciabili a squadre o zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) è consentita alle aziende agricole - e/o alle associazioni venatorie, con il consenso del proprietario del fondo - l'installazione di manufatti temporanei come attrezzature per i punti di ritrovo e per il rilascio dei permessi di caccia. Il periodo in cui è consentita l'installazione di tali manufatti è rigorosamente circoscritto alla stagione venatoria (di norma da inizio ottobre a fine gennaio).

Art.134 bis Impianti fissi di pesca

1. Nelle acque classificate come salmastre, ai sensi della L.R.T. n. 7 del 03/01/2005 e del Regolamento di Attuazione n. 54/r/2005, è consentita la messa in opera degli impianti fissi di pesca E RELATIVE STRUTTURE, COSÌ COME disciplinati dal Piano Ittico provinciale secondo le modalità ivi previste.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13