Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.61 Sistema dunale

Pineta litoranea a conformazione regolare e vegetazione del sistema dunale

1. La pineta litoranea e la vegetazione del sistema dunale, ricadenti anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52, sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000. Sono riconosciute come invarianti strutturali del territorio soggette a valorizzazione e conservazione l'impianto forestale di conformazione regolare prevalentemente costituito da fustaia di pino marittimo e domestico e le peculiarità della vegetazione del sistema dunale.

2. Sono ammessi:

  • - interventi e opere di protezione della vegetazione arbustiva esistente anche attraverso opere di schermatura frangivento;
  • - interventi e opere rimboschimento anche con l'ausilio di materiali naturali finalizzati ad evitare la circolazione libera del vento nella pineta;
  • - interventi di consolidamento del fronte duna verso il mare, in forma stabile, anche attraverso il ripristino di muretti e piccoli manufatti realizzati a tal scopo;
  • - interventi di sistemazioni a verde che oltre a garantire una funzione stabilizzante assolvano funzioni di barriera antivento;
  • - interventi di rimpianto al piede dunale di siepi a cespuglio al fine di ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  • - interventi e opere di bonifica del verde esistente;
  • - interventi e opere per il miglioramento del suolo finalizzati a favorire la fertilità e la migliore sopravvivenza della vegetazione, la messa a dimora di nuovi individui arborei e arbustivi, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - realizzazione di percorsi obbligati, realizzati con paletti e filagne di castagno, che potranno consentire l'accesso al mare e delle piazzette di sosta per favorire la permanenza dei fruitori.

3. Per gli interventi da attuare in queste aree, si stabilisce quanto segue:

  • - in presenza di attività antropiche, è vietata ogni forma di demolizione anche parziale delle dune ad eccezione per le opere idrauliche di rilevante importanza e in presenza di lavori per le condotte interrate di scarico e di approvvigionamento idrico dal mare che comunque dovranno comportare il ripristino morfologico del sistema dunale, prescrivere il mantenimento del cuneo morfo-vegetazionale e in caso di degrado il ripristino previa recinzione;
  • - sono vietate le penetrazioni veicolari in direzione ortogonale alla linea di costa nelle dune fisse e in luoghi limitati in modo da non produrre danneggiamenti diretti alle dune.
  • - interventi sui percorsi di attraversamento esistenti dovranno essere finalizzati a migliorare l'accesso, affinché sia possibile usufruire del "verde" sotto i vari aspetti: ecologico, sanitario, turistico ricreativo, paesaggistico, didattico.
  • - è vietato ogni intervento che possa influire sul fenomeno dell'erosione, che comporta un lento processo di degradazione dei materiali costituenti il terreno, sotto l'azione congiunta del vento, dell'acqua meteorica e delle onde del mare;
  • - potranno essere attuati gli interventi di protezione dai venti di mare, attraverso barriere e formazione di una fascia di macchia sul retro;
  • - a seguito di interventi sulla vegetazione dovranno essere impiegate specie autoctone, che in virtù di una loro resistenza ai venti salsi, e all'azione battente delle sabbie, consentano nel contempo protezione dell'entroterra e capacità di sviluppo e resistenza;
  • - sono ammessi tutti gli interventi per dare protezione alla vegetazione arbustiva esistente e soprattutto in fronte mare anche attraverso opere di schermatura e frangivento;
  • - la eventuale realizzazione degli accessi al mare dovrà avvenire mediante una sovrapposizione di due tratti della barriera, per evitare che i venti filtrino liberamente nella pineta;
  • - sono ammessi gli interventi di arricchimento vegetale dell'area che dovrà essere orientato secondo tre direttrici principali: bonifica del verde esistente, miglioramento del suolo, per favorirne la fertilità e indirettamente una migliore sopravvivenza della vegetazione,
  • - potenziamento del verde attraverso la messa a dimora di nuovi individui, favorendo l'insediamento di vegetazione pioniera;
  • - sono ammessi gli interventi di miglioramento della viabilità pedonale esistente al fine di garantire l'accesso al mare;
  • - sono ammessi interventi per l'inserimento di nuovi percorsi pedonali per il collegamento mare/città;
  • - sono ammessi tutti gli interventi di difesa e alla manutenzione e di arredo funzionali alla conservazione delle pinete e al loro corretto uso;
  • - sono ammesse le recinzioni per la protezione delle pinete;
  • - sono ammessi gli interventi per tagli colturali e di produzione e per la raccolta dei prodotti secondari, nel rispetto dei limiti di legge;
  • - con finalità di miglioramento della fruizione, della visita e della percorrenza delle pinete, è ammessa l'installazione della cartellonistica, e la individuazione e realizzazione di aree di sosta attrezzata;
  • - sono ammesse anche opere di riqualificazione e recupero delle aree e dei fabbricati esistenti rilegate ad attività di pubblico esercizio, sports e tempo libero nel pieno rispetto dei criteri elencati ai commi precedenti.
  • - i suddetti interventi dovranno garantire il mantenimento dello stato attuale dei luoghi, dovranno avere carattere di stagionalità, non dovranno comportare opere interrate di fondazione e dovranno essere realizzati con materiali naturali coerenti con il contesto ambientale tutelato.

Duna

4. La duna è distinta con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e ricade anche nell'Ambito del mare di cui all'art. 52. La stessa è riconosciuta quale invariante strutturale del territorio in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico

5. Per le aree dunali sono prescritti gli interventi di cui al precedente comma 2 e 3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi edilizi come disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. che l'intervento operi comunque il consolidamento e il ripristino degli assetti geologici esistenti;
  2. b. che l'intervento sia supportato da dettagliato studio geologico e idrogeologico che dimostri ove esistenti, il mantenimento dei corsi d'acqua che arrivano al mare; il mantenimento e ilripristino della vegetazione spondale;
  3. c. in queste aree permane il divieto della realizzazione di impianti di smaltimento dei reflui mediante sub-irrigazione tipo imhoff; il divieto di emungimento dalle falde idriche; il divieto della realizzazione di volumi interrati;
  4. d. qualsiasi intervento in queste aree non potrà intercludere il sistema dei percorsi e degli accessi al mare,
  5. e. qualsiasi intervento dovrà garantire prioritariamente il recupero e la riutilizzazione dei percorsi esistenti di accesso al mare, utilizzando pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione dei suoli;
  6. f. l'intervento dovrà dimostrare la tutela prioritaria delle risorse idriche esistenti, evitando come già detto sopra qualsiasi forma di prelievo dalle falde e soprattutto dimostrando prioritariamente la verifica del bilancio idrico e le soluzioni apportate per garantire l'approvvigionamento;
  7. g. l'intervento dovrà dimostrare prioritariamente l'assenza di prelievo della sabbia dal sito e qualsiasi modifica ai sistemi dunali esistenti;
  8. h. l'intervento dovrà comunque contenere specifico apposito atto d'obbligo o convenzione che garantisca la realizzazione delle opere di tutela ambientale contemporaneamente all'esecuzione degli interventi edilizi.

6. Per queste aree si prescrive inoltre:

  1. a. il consolidamento del fronte duna verso il mare in forma stabile;
  2. b. il rimpianto di siepi a cespuglio, al piede dunale, per ottenere cordoni di protezione ai fenomeni di scalzamento;
  3. c. la messa a dimora di nuove essenze arboree e arbustive autoctone per l'insediamento di vegetazione pioniera.

Art.62 Sistema umido

Paludi e aree acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico. Sono individuate con la dicitura "paludi e acque acquitrinose ad alta vulnerabilità ambientale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la Riserva Naturale della Diaccia Botrona;
  • - le aree paludose residue retrodunali costiere;
  • - le aree paludose ricadenti nell'ambito della bocca del fiume Ombrone all'interno del Parco Regionale della Maremma.

3. Il Padule della Diaccia Botrona unitamente alla sua area contigua appartiene al sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto (istituita con D.C.P. nº 17 del 27/02/96) ed è classificata come Area di Reperimento ed Area di Rilevante Pregio Ambientale dal PTC. In questa area si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto" approvato con D.C.P. nº 73 del 28/11/2001 e s.m.i..

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti paludosi di cui al presente articolo è vietata:

  • - la costruzione di nuovi pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee;
  • - la modifica del reticolo idrografico;
  • - le nuove costruzioni;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - i depositi anche temporanei di materiali di rifiuto e rottami.

5. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammesso:

  • - gli interventi di sistemazione idraulica ai fini della riduzione del rischio idraulico sulla base di progetti approvati dai competenti Enti di controllo;
  • - le attività agricole che utilizzano metodi di agricoltura biologica con sistemi di irrigazione a basso consumo idrico.

Art.63 Sistema vegetazionale

Corridoi biologici: vegetazione ripariale

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio gli "ambiti perifluviali" intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto risorsa di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d'acqua. Sono individuati con la dicitura "vegetazione ripariale" con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. Costituiscono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;
  • - le formazioni arboree di ripa e di golena, quando non in contrasto con le disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del rischio idraulico;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio. All'interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  1. a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo (ivi compresi gli annessi agricoli di cui all'art. 130) con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  2. b. l'installazione dei manufatti agricoli di cui all'art. 132;
  3. c. l'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 133;
  4. d. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  5. e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte IV delle presenti norme, è consentita, ove espressamente ammessa dalle disposizioni di tale Parte, l'installazione delle serre stagionali e/o fisse di cui all'art. 131.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi, ferme restando comunque le limitazioni e/o prescrizioni di cui alla Parte III delle presenti norme:

  • - per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
  • - per gli interventi previsti nelle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi", o nelle "Aree RC / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
  • - per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui all'art. 4.

5. Per gli ambiti perifluviali che ricadono nel territorio aperto le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle norme di cui alla Parte IV. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

Grandi complessi boscati

6. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i "boschi densi", intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico, sono identificate con la denominazione di "grandi complessi boscati", sono distinte con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

7. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprasuolo;
  • - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

8. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.

9. I P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 139 ed i progetti degli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 138, ove comprendenti porzioni di "grandi complessi boscati", prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idraulico-forestali;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.

10. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai "grandi complessi boscati" si applica la disciplina di cui all'art. 128.

Vegetazione palustre

11. È riconosciuta quale invariante strutturale del territorio la vegetazione palustre in quanto regno di biodiversità per ogni classe animale, per molte specie d'interesse floristico, e per habitat di rilevanza comunitaria quali le estensioni di praterie ad alte erbe palustri. Il canneto palustre assieme a nuclei di vegetazione palustre tipica delle zone umide, offre siti di rifugio e nidificazione per molte specie di avifauna acquatica e di passeriformi di canneto

12. Sono elementi di invarianza le specie vegetazionali esistenti con le caratteristiche di cui al recedente comma.

Filari alberati

13. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro. Le formazioni arboree decorative possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

14. Sono elementi di invarianza:

  • - le specie arboree esistenti che presentano le caratteristiche di cui al precedente comma;
  • - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
  • - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

15. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:

  • - l'impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l'impianto di esemplari della stessa specie lungo l'allineamento storicizzato;
  • - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art.64 Colture agrarie storiche

Oliveti tradizionali (con glacis olivetati a sud di Batignano)

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le aree ad oliveto comprendenti le aree in cui la coltivazione dell'olivo è prevalente ed a cui si riconosce, oltre all'interesse produttivo, un particolare valore paesaggistico-ambientale. Sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_04 su base C.T.R. in scala 1:10.000.

2. In tali aree non sono consentite:

  • - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
  • - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
  • - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
  • - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura;

3. In tali aeree sono consentite:

  • - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
  • - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
  • - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • - la costruzione di fabbricati agricoli.

Art.65 Geotopi ed altre emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto

1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio i seguenti "geotopi" e le emergenze geologiche catalogate dalla Provincia di Grosseto, appositamente identificati nell'elaborato PR_04 "Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali":

  • - Il sistema delle acque termali e sorgive
  • - Aree di alimentazione delle sorgenti idropotabili
  • - Gli scogli delle Formiche di Grosseto
  • - La cava storica di "marmo" brecciato a Poggio Mosconcino
  • - Emergenza geologica della "Grotta del Danese"
  • - Emergenza geologica della "Cavità di Roselle"
  • - Emergenza geologica di "Roselle-Grotta Primavera"
  • - Emergenza geologica "Sinkhole Loc. Bottegone"
  • - Emergenza geologica della "Diaccia Botrona"

2. I geotopi sono oggetto di tutela e salvaguardia integrale, evitando manomissioni di qualsiasi natura.

3. Compatibilmente con le esigenze di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico e ambientale dei geotopi e delle altre emergenze geologiche è ammessa esclusivamente la realizzazione di percorsi escursionistici e di didattica ambientale in terra battuta o pietrame, senza che siano necessari sbancamenti e/o movimenti terre significativi e tali da mutare l'assetto geomorfologico, e la realizzazione lungo il percorso di minime attrezzature in legno per la sosta pedonale. Saranno fatti salvi gli interventi mirati alla difesa del suolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, a condizione che gli stessi interventi favoriscano le migliori condizioni di conservazione e fruibilita' dei siti sopra elencati.

4. La previsione dell'elaborato PR_6 (Roselle) "Area di Recupero Mosconcino RC_01H" è soggetta alle norme del presente articolo, pertanto l'intervento di recupero è consentito nell'ambito delle aree di sedime (e relative pertinenze delle strutture e degli impianti di cava esistenti).

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13