Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.16 Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo V disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali.

2. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

  • - la compatibilità ambientale;
  • - la ecoefficienza energetica;
  • - il comfort abitativo;
  • - la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché quelli di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo edilizio, devono tener conto dei requisiti tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici in materia di edilizia sostenibile di cui alle Linee Guida regionali (Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e loro successive modifiche ed integrazioni). Per gli interventi di nuova costruzione costituiscono requisiti minimi obbligatori quelli indicati nella pertinente tabella riportata all'art. 18 comma 3.

4. Le valutazioni dei progetti degli interventi di cui al comma 3 e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

5. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Art.17 Progettazione integrata

1. Per progettazione integrata si intende un intero e complesso processo che vede risolte in un unico momento tecnico-ideativo tutte le istanze, da quelle urbanistiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche a quelle della sicurezza del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, etc.

2. La progettazione integrata dei nuovi interventi è basata essenzialmente sui caratteri locali, ambientali, climatici e storici dell'area oggetto di trasformazione.

3. Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fattori climatici, sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti dei nuovi edifici devono eseguire le seguenti verifiche:

  • - calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell'immobile; (ovvero certificato di qualificazione energetica e successivamente la certificazione energetica);
  • - verifica dell' abbattimento di tale fabbisogno nel periodo invernale attraverso gli apporti gratuiti di energia derivanti dall'irraggiamento solare;
  • - verifica dell'abbattimento di tale fabbisogno nel periodo estivo attraverso il controllo del soleggiamento e l'adozione dei sistemi di raffrescamento passivo, incremento della massa a metri 2 delle pareti confinanti con l'esterno.

4. La disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in riferimento ad illuminazione, calore e ventilazione.

5. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali nella progettazione si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili.

6. In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche di cui sopra, il professionista incaricato del progetto deve specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee alternative.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche per i progetti di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo ove gli stessi siano redatti secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

Art.18 Requisiti minimi obbligatori e istituto della premialità

1. I requisiti minimi disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati principalmente al risparmio delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità; pertanto sono considerati obbligatori il risparmio energetico ed idrico secondo la tabella di cui al comma 3.

2. Con le presenti norme viene introdotto, l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere l'edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico. Tali incentivi sono graduati in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ambientale dell'intervento, e delle tecnologie utilizzate. Gli incentivi sono relativi agli interventi di nuova costruzione e alle ristrutturazioni edilizie, secondo le tabelle di cui al comma 3.

3. Sono di seguito riportate le tabelle dei requisiti minimi obbligatori e di quelli per ottenere l'incentivo per la riduzione degli oneri concessori, distinte per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo:

  INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L'INCENTIVO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI INCENTIVO CONCESSO
RISPARMIO RISORSE Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, fatto salvo documentati impedimenti tecnici, in tal caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consentano di ottenere un equivalente risparmio energetico. 50% Fabbisogno annuale 80% Fabbisogno annuale RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Impianto centralizzato con contabilizzatore individuale del calore. Per gli edifici composti da almeno quattro unità immobiliari servite da impianto centralizzato RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.i.
Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.i.
Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili finalizzata al riutilizzo Raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e stoccaggio in cisterne o accumuli naturali Impianto idrico duale, utilizzo delle acque piovane per usi domestici non potabili
  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L'INCENTIVO DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI INCENTIVO CONCESSO
RISPARMIO RISORSE Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, fatto salvo documentati impedimenti tecnici, in tal caso dovranno essere realizzati interventi alternativi che consentano di ottenere un equivalente risparmio energetico. 50% Fabbisogno annuale RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Impianto centralizzato con contabilizzatore individuale del calore e/o eventuale allacciamento alla rete di teleriscaldamento. 80% delle unità immobiliari RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 25%
Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs.311/06 ss.mm.ii. RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 5%
Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti Conformità ai limiti previsti dal D.Lgs. 311/06 ss.mm.ii. RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 5%
Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili finalizzata al riutilizzo Raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e stoccaggio in cisterne o accumuli naturali Impianto idrico duale, utilizzo delle acque piovane per usi domestici non potabili RIDUZIONE ONERI CONCESSORI DEL 10%

4. L'ottenimento dell'incentivo è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo unilaterale firmato a carico del proprietario secondo il fac-simile fornito dall'amministrazione comunale, ove sia riportato:

  • - le indicazioni tecniche dei requisiti a cui si fa riferimento per la richiesta di incentivo;
  • - il valore dell'incentivo;

5. Dovrà essere altresì prodotta idonea garanzia assicurativa a copertura del valore degli oneri non corrisposti, da svincolarsi previa verifica dei lavori eseguiti secondo le modalità delle presenti norme.

6. Il Consiglio Comunale dovrà annualmente individuare i requisiti e gli incentivi connessi all' installazione di pannelli fotovoltaici per il conseguimento di un risparmio energetico. È facoltà del Consiglio Comunale disporre altri incentivi economici per ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino ad un massimo del 70%, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

7. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione di tali incentivi sono disposte con apposito provvedimento consiliare, ovvero anche in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati che includano ulteriori e particolari interventi di edilizia sostenibile.

Art.19 Procedimento di verifica

1. Gli elaborati di progettazione e verifica degli adempimenti e degli obblighi devono garantire:

  • - l'adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito in cui si interviene;
  • - il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità ecc.
  • - la realizzazione dell'opera secondo i criteri e le tecniche costruttive biocompatibili dei coefficienti;
  • - la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

2. Per quanto sopra, gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento edilizio, dalla progettazione all'uso del fabbricato, sono:

  1. a. analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, contenente tutti i dati relativi all'ambiente in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);
  2. b. gli elaborati tecnici, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti;
  3. c. il programma delle manutenzioni;
  4. d. il manuale d'uso per gli utenti contenente le prestazioni, le verifiche effettuale sulle opere realizzate, i certificati, i collaudi ed il programma di manutenzione e le istruzioni d'uso del fabbricato.

Gli elaborati di cui alle lett. a) e b) sono presentati con il progetto delle opere al momento della presentazione dell'istanza. Gli elaborati di cui alle lett. c) e d) sono presentati nella fase di abitabilità/agibilità. L'elenco degli elaborati di cui sopra è aggiornabile periodicamente con semplice determinazione dirigenziale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3. Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere effettuate, principalmente nella fase di abitabilità/agibilità degli edifici. A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collaudi e le misurazioni necessarie a verificare la rispondenza dell'opera al livello di qualità indicato nel progetto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che hanno dato diritto agli incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso d'opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l'efficacia delle verifiche e certificazioni finali. Le verifiche di cui sopra sono riportate nel Manuale d'uso per l'utente.

4. La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate.

Art.20 Sanzioni e deroghe

1. Per le opere realizzate in difformità al progetto approvato accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni di cui all'art. 192 della L.R.T.65/2014 per omesso versamento dei contributi.

2. In applicazione dell'art. 220 della L.R.T. 65/2014, sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, Sul) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale commerciale turistico ricettivo, direzionale e di servizio se espressamente finalizzate all'ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell'isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • - il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i 30 cm ;
  • - il maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
  • - le serre solari che dovranno essere realizzate nel rispetto delle specifiche tecniche regionali con riferimento all'irraggiamento e al risparmio energetico ottenuto certificato dalla documentazione tecnica di progetto;
  • - tutti i maggiori volumi e superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.

L'esclusione dei sopra citati volumi dagli indici urbanistici previsti dal regolamento urbanistico ed in generale dagli atti del governo del territorio, è subordinata alla certificazione del "Bilancio Energetico", nella quale si dà atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

2bis. Sono altresì escluse dagli indici e parametri urbanistici previsti dal Regolamento Urbanistico, le parti degli edifici esistenti delimitate da tende in plastica trasparente paravento e parapioggia, purché non siano modificati né l’utilizzazione, né la destinazione dello spazio delimitato. L’installazione di tali strutture non dovrà comportare la realizzazione di opere murarie.

3. Le norme del presente Capo V si applicano compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13