Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.119 Tutela dell'integrità fisica del territorio

1. La tutela dell'integrità fisica del territorio è disciplinata attraverso le disposizioni contenute nell'elaborato GEO_05 "Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio", facente parte integrante delle presenti norme che recepiscono le norme di piano del P.A.I. del Bacino Ombrone approvate con delibera del consiglio regionale n. 12 del 2005.

2. Le suddette disposizioni riguardano le condizioni e le limitazioni cui sono sottoposti gli interventi di trasformazione territoriale per garantire l'integrità delle componenti fisiche del territorio, quali suolo, sottosuolo e acque.

3. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme e condizionano, di conseguenza, la fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale.

4. Gli elaborati cartografici contraddistinti dalle sigle GEO_01 e GEO_02 sono stati redatti in conformità ai criteri per la definizione delle classi di pericolosità sanciti dal D.P.G.R. 26/R del 27.4.2007. Gli stessi integrano ed aggiornano le corrispondenti cartografie del piano strutturale.

5. Ogni adeguamento degli elaborati cartografici relativi agli aspetti geologici e della disciplina ad essi relativa, conseguente a disposizioni statali o regionali più restrittive in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e/o idraulico, emanati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, degli Enti e/o delle Autorità competenti.

Art.120 Fattibilità degli interventi - Parere Autorità di Bacino

1. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, consentiti della presenti norme, così come le condizioni per la loro realizzazione, deve essere preventivamente verificata alla luce delle disposizioni contenute nell'elaborato GEO_05 "Norme per la tutela dell'integrità fisica del territorio" combinando la tipologia dell'intervento con le classi di pericolosità definite nelle apposite cartografie, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel suddetto elaborato.

2. La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, che trovano specifica disciplina nelle schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06, è definita nelle medesime schede.

3. Le disposizioni sulla fattibilità e le regolative condizioni prevalgono su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme e condizionano, di conseguenza, la fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale.

4. I progetti di messa in sicurezza idraulica con interventi di tipo strutturale cui sono condizionate le previsioni, dovranno essere sottoposti al parere del Bacino Regionale Ombrone ai sensi degli articoli 5 e 6 delle norme di PAI.

5. Nelle porzioni di territorio aperto, per le quali non è possibile ricondurre le quote di sicurezza idraulica in relazione alle piene con tempi di ritorno di 200 anni a quelle definite nello studio idraulico di supporto al RU, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 5, commi 10 e 11, e all'art.6, comma 10, dellle norme di P.A.I.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13