Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.16 Principi generali e campo di applicazione

1. Le norme del presente capo V disciplinano e incentivano gli interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell'ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali.

2. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

  • - la compatibilità ambientale;
  • - la ecoefficienza energetica;
  • - il comfort abitativo;
  • - la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Gli interventi di nuova edificazione, nonché quelli di ristrutturazione edilizia riferiti all'intero organismo edilizio, devono tener conto dei requisiti tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici in materia di edilizia sostenibile di cui alle Linee Guida regionali (Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e loro successive modifiche ed integrazioni). Per gli interventi di nuova costruzione costituiscono requisiti minimi obbligatori quelli indicati nella pertinente tabella riportata all'art. 18 comma 3.

4. Le valutazioni dei progetti degli interventi di cui al comma 3 e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile sono effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 322 del 28.02.2005 e alla delib. G.R.T. n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.

5. Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13