Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.161 Tessuto Storico: regole per gli usi

Parte I – Disciplina per aree vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico, così come definito dall’art. 72 delle Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. L’insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d’uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto storico.

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e Attività Turistico-Ricettive (CTR) ad Attività Direzionali (CD), Attività Commerciali (CC), Attività di Servizio (CS).

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita ed alle medie strutture di vendita aventi una SV superiore a 500 mq;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4bis. Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto storico come area critica rispetto a quanto prescritto dall’art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l’insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò in funzione del valore storico riconosciuto al tessuto storico, che non può esser ulteriormente compromesso dall’insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. Mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l’Amm.ne Comunale potrà individuare il tessuto storico, o parti di esso, come area satura ai sensi dell’art. 11 del P.I.T., attraverso delibera ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

5. Per questa tipologia di tessuto la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni salvaguardia le attrezzature di interesse pubblico già insediate alla data di adozione del presente strumento, non ammettendo il cambio di destinazione d’uso ad altra categoria di funzioni.

6. Nel tessuto storico, limitatamente al Capoluogo, ad Est dell’attuale tracciato ferroviario, non risulta ammesso a seguito di mutamenti della categoria funzionale, l’incremento della Sul a destinazione Residenziale (CR), al piano terreno; ad esclusione degli edifici appartenenti alle classi 1 e 2, per i quali è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Parte II – Disciplina per aree non vincolate ai sensi degli artt. 136 – 142 del D.Lgs. 42/2004

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto storico, così come definito dall’art. 72 delle Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato. Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR)
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr)
  • - Attività Direzionali (CD)
  • - Attività Commerciali (CC)
  • - Attività di Servizio (CS)

2. ABROGATO

3. Risulta ammesso il cambio di destinazione d’uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e Attività Turistico-Ricettive (CTR) ad Attività Direzionali (CD), Attività Commerciali (CC), Attività di Servizio (CS).

4. Non risultano compatibili con il tessuto storico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Attività Commerciali (CC), limitatamente alle grandi strutture di vendita;
  • - Attività di Servizio (CS), limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc) ed impianti tecnologici (CSt1), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l’esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (Cst1), autolavaggi (CS aut).

4 bis. Per le medie distribuzioni di vendita, aventi una SV superiore a 500 mq. si rinvia a quanto puntualmente previsto nella disciplina dei tessuti (Titolo III, Capo II e III). Mediante variante al Regolamento Urbanistico potranno essere individuate le porzioni di tessuto da ritenersi sature rispetto all’insediamento di nuove strutture commerciali, in base a studi di settore relativi ad esempio alla viabilità e agli effetti sulle esistenti attività commerciali.

5. Per questa tipologia di tessuto la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni salvaguardia le attrezzature di interesse pubblico già insediate alla data di adozione del presente strumento, non ammettendo il cambio di destinazione d’uso ad altra categoria di funzioni.

6. Nel tessuto storico, limitatamente al Capoluogo, ad Est dell’attuale tracciato ferroviario, non risultano ammessi, per unità immobiliari che si affacciano sulla viabilità, la trasformazione e/o l’incremento della Sul a destinazione Residenziale (CR), al piano terreno. E' sempre ammesso il ripristino delle funzioni storiche.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13