Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.90 Aree cimiteriali e fasce di rispetto

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:10.000 e 1:2.000.

2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amm./ne Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto consistenti in 100 ml e per quanto attiene il Cimitero della Misericordia in 50 ml. La fascia è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma.

4. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • - futuri ampliamenti cimiteriali non diversamente localizzati
  • - parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • - opere di adeguamento stradale;
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • - i chioschi per la vendita dei fiori e degli arredi cimiteriali.

5. Sono altresì ammessi i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • - pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio aperto, quelle aziendali).

6. Nelle fasce di rispetto:

  • - non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • - sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (Sc) o di volume (V).
  • - per le sole fasce di rispetto cimiteriali, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi urbanistico edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, non ammettendo comunque interventi superiori alla ristrutturazione edlizia R4, con addizioni volumetriche nel limite del 10% del volume esistente legittimo riferito al singolo edificio principale.

7. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

8. Per le attrezzature puntuali e le infrastrutture lineari esistenti e di progetto, nel territorio comunale, si rinvia alla vigente normativa per quanto concerne la definizione delle relative fasce di rispetto, ancorché non riportate in cartografia, ed agli interventi edilizi ammissibili, fatte salve eventuali più restrittive disposizione del R.U.

9. Per gli interventi relativi alla mobilità di progetto MO1 e MO55, allegati alla relazione geologico idraulica, si rinvia alle prescrizioni ivi contenute.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13