Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.25 Aree soggette a perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica è articolata in:

  1. a. perequazione urbanistica di primo grado;
  2. b. perequazione urbanistica di secondo grado.

2. La perequazione urbanistica di primo grado attua il pari trattamento dei proprietari di aree in analoghe condizioni di fatto e di diritto.

3. La perequazione urbanistica di secondo grado mira ad una equilibrata compartecipazione delle proprietà oggetto della trasformazione urbanistica alla cessione gratuita di aree e alla realizzazione di opere pubbliche, inclusa l'Edilizia Residenziale Sociale, in favore del Comune.

4. Con riferimento alla L.R. n. 65/2014 e al D.P.G.R. n. 3/R del 9.02.2007, art. 16, realizzano la perequazione urbanistica di primo grado:

  1. a. i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste;
    mentre attuano la perequazione urbanistica di secondo grado:
    1. b. gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
    2. c. gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica;
    3. d. gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
    4. e. gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria.

5. Il Regolamento Urbanistico assoggetta a perequazione urbanistica di primo e di secondo grado le seguenti aree di trasformazione:

  • - aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali;
  • - aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi;
  • - aree RPa / Aree a ripristino ambientale.

6. In relazione alle loro condizioni di fatto e di diritto, tali aree sono suddivise nelle seguenti classi:

  1. a) Aree TR / Trasformazione degli assetti insediativi prevalentemente residenziali. Tali aree possono essere localizzate:
    • - nel territorio urbanizzabile;
    • - nel territorio periurbano;
  2. b) Aree TRpr / Trasformazione degli assetti insediativi produttivi. Tali aree possono essere localizzate:
    • - nel territorio urbanizzabile;
    • - nel territorio periurbano;
  3. c) Aree Rpa / Aree a ripristino ambientale.

7. Il Regolamento Urbanistico assegna a trasformazione mediante perequazione urbanistica solo di secondo grado le seguenti categorie di aree:

  • - aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, nonché alle altre categorie di aree RC puntualmente individuate nelle Schede normative di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR_06.

8. La trasformazione delle aree oggetto di perequazione urbanistica avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo o di un Progetto unitario.

9. Il Piano attuativo o il Progetto unitario e la relativa convenzione definiscono i parametri della perequazione urbanistica con riferimento alle norme riportate nei successivi articoli. Le convenzioni saranno redatte secondo lo schema di cui all'allegato a delle presenti norme. Eventuali adeguamenti e modifiche dello schema di convenzione, purché coerenti con la presente disciplina, non comportano variante al R.U.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13