Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.130 Nuovi Annessi agricoli

1. È ammessa le realizzazione di nuovi annessi agricoli per la corretta gestione e conduzione dell'azienda, previa dimostrazione della impossibilità di recuperare la funzionalità di strutture ed annessi esistenti.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

  • - all'approvazione da parte del comune del P.A.P.M.A.A., presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è necessaria per la conduzione dell'azienda ed è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • - all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiore a quanto previsto dall'art. 126, comma 2
  • - alla stipula dell'atto unilaterale d'obbligo e/o della convenzione di cui all'art. 42, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005.

3. Gli annessi agricoli sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie. Indipendentemente dalle tipologie sotto specificate, tali annessi non sono configurabili - né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione - come residenze neppure a titolo temporaneo o saltuario.

4. Nel rispetto dei valori agrari, della maglia poderale e della tradizione insediativa l'edificazione degli annessi e dei manufatti è consentita a condizione che non comporti rilevanti modificazione della morfologia dei luoghi e non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. Sarà da privilegiare la dislocazione degli stessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio, evitando la frammentazione dei fondi ed il dislocamento incondizionato di edifici nel territorio aperto. In particolare, non sarà consentito posizionare nuovi annessi agricoli in posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

5. Non è consentito realizzare annessi agricoli all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori di cui all'art. 58;
  • - sub-unità di paesaggio della fascia costiera (C2_2_1, C2_3), come individuati nelle Tav. P4 del PS;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale di cui all'art. 63;
  • - fascia di 100 metri lineari dal piede esterno dell'argine dei fiumi Ombrone e Bruna;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

6. Nelle zone a prevalente funzione agricola, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 400 mc/ha di per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata
  • - 125 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili a 200 mc/ha in caso di allevamento intensivo;
  • - 100 mc/Ha per colture erbacee asciutte prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
  • - 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno;
  • - 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

7. Nelle zone ad esclusiva funzione agricola, ad eccezione di quelle interne al territorio del parco della Maremma e della relativa area contigua, in conformità a quanto definito nel P.T.C.P., i rapporti massimi tra volumi edilizi ad uso agricolo e superfici fondiarie sono i seguenti:

  • - 1.000 mc/ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate;
  • - 500 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata, fino ad un massimo di 400 mc/ha in presenza di frantoio.
  • - 200 mc/ha per colture seminative, seminativi irrigui e/o arborati, prati e prati irrigui, incrementabili ai sensi della vigente normativa per il benessere dagli animali ed igienico sanitario in ambito zootecnico.
  • - La volumetria massima compatibile con la capacità produttiva del fondo è da intendersi comprensiva delle strutture edilizie agricole esistenti e di quelle di nuova realizzazione.

8. I fienili potranno avere altezza massima di mt 6,00 in gronda, gli altri annessi un'altezza massima di m 5,00 in gronda; le stalle potranno avere altezza massima di norma pari a mt 3,50 in gronda, salvo altezze diverse per esigenze motivate. i manufatti che assolvono alle funzioni ordinarie in zona a prevalente funzione agricola non potranno eccedere i 250 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso, con altezza massima in gronda pari a mt 4,50. in zona ad esclusiva funzione agricola i manufatti ordinari non potranno eccedere i 500 mq di superficie coperta, per tipologia di annesso con un'altezza massima in gronda pari a mt 5,50.

9. Per i fienili, per gli annessi agricoli adibiti all'allevamento o al ricovero del bestiame, per gli annessi che assolvono la prevalente funzione di trasformazione, conservazione e/o confezionamento e per la commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, è possibile superare i limiti di cui sopra. Per le cantine e le altre grandi strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli si prescrive il contenimento della volumetria fuori terra.

10. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate in egual misura ai locali fuori terra.

11. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amm.ne Comunale - in sede di valutazione dei progetti edilizi - di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

12. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di linee elettriche, in sede di progettazione di nuovi annessi agricoli deve essere tenuto conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti. Se previsti in prossimità di linee elettriche già esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto del valore di qualità per il campo magnetico fissato dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso.

13. I nuovi manufatti dovranno essere di pianta regolare, rettangolare o quadrata e dovranno essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

14. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate in muratura o in legno, con materiali di finitura il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo; potranno essere anche di struttura prefabbricata, purché le facciate esterne siano adeguatamente finite con intonaco, in laterizio o tufo, o con pannellatura prefabbricata adeguatamente tinteggiata; in quest'ultimo caso dovrà essere prevista una schermatura con l'impianto di quinte vegetazionali, utilizzando specie autoctone o naturalizzate.

15. Gli infissi e le serrande dovranno essere in legno o in metallo verniciato di colore marrone verde o nero.

16. È ammessa la realizzazione di locali interrati per finalità produttive (cantine, depositi). L'accesso a tali locali dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati nelle aree classificate ai sensi della normativa vigente in materia di rischio idraulico quali aree PIE e PIME; è inoltre fatto salvo quanto prescritto all'art. 122, comma 10.

17. Il sistema di copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 10% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,70. La copertura dovrà essere realizzata in tegole di laterizio o in lastre verniciate in colore rosso mattone prestampate collegabili, sia in metallo che in fibrocemento. Per tutti i manufatti con Sul superiore ai 1.000 mq la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%

18. L'accesso dovrà essere realizzato mediante porta carraia di larghezza non inferiore a ml. 2,00, le finestre dovranno avere la dimensione orizzontale maggiore di quella verticale o essere "a nastro" e poste, comunque, ad altezza non inferiore a mt. 1,80 dal piano di calpestio interno. Per gli annessi adibiti all'allevamento o ricovero del bestiame sono ammesse aperture esterne strettamente funzionali all'uso.

19. La volumetria è determinata moltiplicando la superficie coperta per l'altezza media definita dall'intradosso del solaio di copertura, ancorché siano presenti controsoffittature o elementi orizzontali.

20. Non potranno essere realizzati depositi occasionali.

21. Non potranno essere realizzati loggiati e porticati; è ammessa la sola realizzazione di pergolati di superficie coperta non superiore al 30% di quella dell'annesso. Non sono ammesse pensiline ad eccezione di quelle a protezione dei vani porta, da realizzare con aggetto massimo di ml. 1,00, con larghezza pari a quella dei vani porta più ml. 0,30 per lato, coperte con lo stesso materiale della copertura dell'annesso.

22. È ammessa la realizzazione di max n. 1 servizio igienico con divieto di disimpegni interni (in ogni caso la distribuzione funzionale interna non dovrà dare adito ad ipotesi di diversa utilizzazione).

23. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di annessi agricoli per aziende non soggette, ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L.R. n. 1/2005, al rispetto delle superfici fondiarie minime, è ammessa esclusivamente per motivate esigenze produttive, giustificate nella relazione agronomica allegata alla istanza.

24. L'istanza di cui al comma precedente è presentata al comune dal titolare dell'azienda agricola e deve essere accompagnata da relazione agronomica redatta e firmata da tecnico abilitato. Nell'istanza sono indicate:

  • - le motivate esigenze produttive in relazione alla tipologia aziendale;
  • - le caratteristiche e il dimensionamento dei locali con elaborati planovoumetrici
  • - le opere (obbligatorie) finalizzate al recupero delle acque piovane afferenti alla struttura, nonché al trattamento delle acque bianche di origine sanitaria
  • - la verifica della conformità dell'intervento alla normativa vigente, nonché alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

26. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della normativa vigente non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

27. La modifica della destinazione d'uso degli annessi agricoli stabili realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 14.04.1995 nº 64 potrà essere ammessa alla scadenza del relativo atto d'obbligo.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13