Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.128 Boschi

1. I boschi sono definiti in accordo con gli strumenti normativi regionali e nazionali vigenti al momento della presentazione di specifiche istanze; sulla definizione di bosco non fa fede la qualità di coltura catastale quanto lo stato reale del suolo.

2. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

3. I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall'espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l'attecchimento. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

4. Al loro interno è vietata la realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché temporanee, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini di Antincendio Boschivo, delle attività di tutela ambientale, che dovranno essere soggette alle autorizzazioni di legge; nuove infrastrutture sono ammissibili solo in caso dìimpossibilità di utilizzo, ammodernamento o potenziamento delle infrastrutture esistenti.

5. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento a scopo alimentare o di ripopolamento venatorio e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate

6. Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che sono normate dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché dalle disposizioni specifiche che possono essere dettate dalla presenza di Aree Naturali ad elevata valenza ambientale (SIC, ZPS, Parchi regionali e Nazionali). Per le attività di campeggio presenti all'interno delle aree boscate (pinete costiere) sono applicate le indicazioni riportate nel Piano strutturale. Sugli edifici esistenti all'interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza prevederne cambi di destinazione d'uso. La residenza è consentita solo in edifici già legittimamente utilizzati allo scopo.

7. Qualora i perimetri dei boschi, così come individuati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre documentazione tecnica asseverata atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi.

8. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad aggiornare il perimetro dei boschi riportato sugli elaborati di progetto del Regolamento Urbanistico.

9. Il rimboschimento compensativo dovrà attuarsi sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone, di cui ne sia accertata la provenienza secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia. Il progetto di rimboschimento dovrà comprendere anche le cure colturali per un periodo di almeno 10 anni. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

10. Le aree destinate al rimboschimento compensativo dovranno risultare prive di vegetazione arborea o arbustiva, né oggetto di colture legnose agrarie in coltivazione; saranno da preferirsi aree adiacenti alle zone boscate già esistenti, al fine di creare apertura di nuovi fronti forestali. Nelle aree di pianura, ove la componente naturale risulta ridotta dall'intensivizzazione agricola, sarà consentita la realizzazione di popolamenti misti arborei/arbustivi con funzioni di fasce tampone o di nuclei di differenziazione ecologica ovvero di corridoi ecologici; a tale scopo dovranno privilegiarsi impianti in prossimità di aree umide (laghetti, sorgenti, ecc.) ovvero lungo canali di bonifica, fiumi, torrenti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla scheda 7A, punto 5 del vigente PTCP.

11. I terreni destinati a rimboschimento compensativo, ai sensi di Legge Forestale, sono da classificare quali aree boscate e quindi soggetti alle disposizioni di legge in materia; non sono pertanto da considerare reversibili al termine del ciclo colturale.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13