Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.127 Frazionamenti di terreni agricoli
1. A seguito del frazionamento non devono essere praticate attività difformi e/o incompatibili con i caratteri del territorio agricolo né con il paesaggio locale. Non è consentito il frazionamento di terreni in lotti da destinare ad orti familiari/amatoriali.
2. È fatta salva la possibilità per il proprietario del fondo agricolo di effettuare un frazionamento che determini la costituzione di un solo appezzamento ex novo.
3. I frazionamenti di terreni agricoli e di proprietà preesistenti, che determinino la formazione di appezzamenti contigui, sono consentiti secondo il seguente schema:
Risultante del frazionamento | Superficie minima |
---|---|
2 appezzamenti | 5.000 mq/appezzamento |
3 appezzamenti | 7.000 mq/appezzamento |
5 appezzamenti | 10.000 mq/appezzamento |
8 appezzamenti | 12.000 mq/appezzamento |
Superiore a 8 appezzamenti | Non consentito |
4. Il rispetto dei parametri minimi consentiti vige anche se il frazionamento è attuato in fasi successive ed in qualunque difformità alle combinazioni di cui sopra. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 4 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 3 appezzamenti. Per le superfici minime risultanti dalla suddivisione in 6 o 7 appezzamenti si fa riferimento a quelle indicate per la suddivisione in 5 appezzamenti
5. Contestualmente alla presentazione del Tipo di Frazionamento, il proprietario dovrà sottoscrivere un atto di impegno con l'Amministrazione Comunale a non frazionare ulteriormente la proprietà residua per i successivi cinque anni.
6. Sono comunque consentiti, in relazione alla normativa vigente, i frazionamenti derivanti da:
- - successione ereditaria
- - divisione fra comproprietà formatesi antecedentemente al 29 aprile 1995,
- - provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
- - disposizioni di Enti Pubblici Territoriali competenti (espropri, alienazione di usi civici, previsioni urbanistiche, lavori pubblici).
- - risoluzione di contratti di mezzadria; estensione di enfiteusi o di altre servitù prediali
- - cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli
7. Non è comunque ammessa nuova edificazione per fondi di superficie inferiore a ha 3,00 ai sensi del P.T.C.P. vigente, con esclusione degli ambiti appositamente disciplinati dagli artt.92 e 142.