Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.126 Definizioni

UNITA' COLTURALE e SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZABILE

1. Si definisce superficie agraria utilizzabile (SAU) la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole, con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

2. È definita Unità Colturale (UC) la Superficie fondiaria minima che deve essere mantenuta in coltivazione effettiva. La stessa, in coerenza a quanto indicato nel P.T.C.P vigente, risulta in particolare:

  • - 1 ettaro per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ettari quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 5 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 8 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
  • - 15 ettari per i castagneti da frutto;
  • - 30 ettari per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2.bis In caso di aziende biologiche iscritte nell'Elenco Regionale Operatori Biologici di cui all'art. 3 L.R.T. 16/07/97 n. 49, le superfici di cui al precedente comma 2 sono ridotte del 30%.

3. Per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento l'unità colturale (UC), qualora non sia diversamente disposto nel P.T.C., la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra riportate.

4. Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del comune di Grosseto o nel territorio di comuni confinanti.

5. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui sopra introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, l'adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

IMPRENDITORE AGRICOLO e IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

6. Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.

7. È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).

8. Riconoscendo la dignità e l'impegno di coloro che esercitano attività agricola a qualunque titolo, anche non primariamente economico e contribuiscono alla gestione del territorio, nonché alla conservazione di caratteri ecologico-ambientali, formali e storico-culturali anche minimali, ai soli fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale, disciplinati dalle presenti norme, viene effettuata la seguente ripartizione in quattro categorie fra i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sulla base di particolari elementi distintivi.

AZIENDE DI ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA

9. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) superiore alle 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 2 unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

10. Abrogato.

AZIENDE DI MEDIA CAPACITÀ PRODUTTIVA

11. Sono le aziende agricole che:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 1,5 e 2 unità colturali (UC);
  • - impiegano almeno 1 unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI MINIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA

12. Sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due categorie precedenti:

  • - mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore ad una unità colturale (UC);
  • - sono gestite da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica.
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

AZIENDE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA INFERIORE AI MINIMI

13. Sono le aziende agricole che:

  • - non rientrano nelle tre categorie precedenti, in quanto dispongono di una superficie agraria utilizzabile (SAU) inferiore ai minimi ma esercitano attività agricole riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti al momento della presentazione di istanze;
  • - sono gestite esclusivamente da Imprenditori Agricoli, persone fisiche o giuridiche, riconosciuti ai sensi e secondo i parametri dettati dalla legislazione vigente in materia al momento della acquisizione della qualifica
  • - che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e posseggano Partita IVA;

OPERATORI DELL'AGRICOLTURA AMATORIALE E/O DEL TEMPO LIBERO

14. Sono privati cittadini e/o altri soggetti, la cui proprietà fondiaria non costituisce azienda agricola e che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

15. L'attestazione di tali caratteri dovrà avvenire, a cura degli interessati, contestualmente alla richiesta degli interventi disciplinati al presente titolo nonché in sede di modifica degli assetti aziendali.

ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLTURA

16. Si definiscono attività connesse a quella agricola quelle che l'imprenditore agricolo può esercitare anche se non inerenti la coltivazione o l'allevamento, comunque strettamente correlate alla attività primaria, così come definite dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

17. Tali attività sono caratterizzate dall'uso di beni, di capitale fondiario e di capitale di esercizio normalmente impiegati nella attività agricola.

18. La produzione di energia da fonti rinnovabili è da intendersi attività connessa a quella agricola ai sensi della normativa vigente, nei limiti previsti dall'art. 118 comma 2.

19. I fabbricati utilizzati per tali attività, ancorchè di nuova realizzazione, rimangono a destinazione agricola.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALL'AGRICOLTURA

20. Si definiscono attività integrative a quella agricola quelle attività commerciali, artigianali, turistiche, di servizio e supporto per lo svago, il tempo libero, culturali e ricreative, didattiche, formative, nonché quelle che potranno essere definite con gli aggiornamenti normativi nazionali e comunitari. Esse sono complementari all'attività primaria e ad essa riconducibili, vengono esercitate all'interno della azienda agricola in fabbricati preesistenti o in loro ampliamenti che per i limiti dimensionali e le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio e che comportano, anzi, la valorizzazione del carattere rurale di esso. Tali attività possono essere esercitate, quindi, nell'ambito del territorio rurale.

21. I fabbricati destinati a tale attività perdono il requisito della ruralità; nel caso di P.A.P.M.A.A. in essere o del successivo periodo di validità dell'atto d'obbligo, sarà necessaria una modifica del programma al fine di destinare i fabbricati o parti di essi ad attività integrative.

FABBRICATI RURALI

22. Ai fini del presente regolamento è definito fabbricato rurale l'edificio che è asservito all'azienda agricola, di qualunque tipologia e venga da essa destinato in maniera continuativa alla attività agricola primaria ovvero alle attività connesse all'agricoltura ai sensi di legge. I fabbricati agricoli sono localizzati all'interno dei terreni dell'azienda e ad essa strettamente correlati in quanto funzionali all'espletamento delle pratiche di coltivazione, alla sorveglianza dei fondi, alla commercializzazione dei prodotti, all'esercizio delle attività connesse.

23. Sono pertanto fabbricati rurali le abitazioni per l'imprenditore agricolo e per i familiari coadiuvanti, per i salariati nonché gli edifici destinati ad attività ricettive agrituristiche. Sono altresì rurali gli annessi agricoli a qualunque uso destinati all'interno dell'azienda.

CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO E CAMBIO DELLA UTILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

24. Per cambio della destinazione d'uso agricola dei fabbricati è intesa la modificazione permanente dell'uso di edifici per attività estranee all'agricoltura. Il cambio della destinazione d'uso agricola comporta di fatto la deruralizzazione degli edifici secondo le disposizioni normative vigenti all'atto dell'intervento.

25. L'attivazione di attività integrative all'interno di fabbricati agricoli e da intendersi quale cambio della destinazione d'uso comportando la conseguente deruralizzazione.

26. Per cambio della utilizzazione dei fabbricati agricoli è intesa la modificazione di utilizzo degli edifici all'interno della stessa categoria agricola di appartenenza.

27. I fabbricati soggetti a modifica della destinazione di utilizzo non perdono i requisiti della ruralità.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13