Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.124 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono identificate come "aree a prevalente funzione agricola" le parti di territorio la cui connotazione paesaggistica, ambientale, storico-insediativa ed economica risulta legata ancora oggi all'attività di coltivazione del suolo e/o all'attività di sfruttamento del bosco. A tali attività, che rivestono ruoli fondamentali sia a livello economico-produttivo sia in termini di presidio del territorio e di salvaguardia e caratterizzazione del paesaggio, sono affiancate o integrate altre di natura extragricola (residenza, attività turistico-ricettive, ricreative, culturali, etc.) che hanno in parte mutato la strutturazione economica ed insediativa. L'insieme di tali attività costituisce la modalità principale di gestione del territorio nonché - con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti norme - strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesaggistici e ambientali consolidati, di valorizzazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio rurale, di sostegno ai redditi agricoli.

2. Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR_02 e PR_03 su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000

3. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente regolamento e ferme restando le disposizioni contenute nelle norme di Piano Strutturale, nelle aree a prevalente funzione agricola sono ammessi gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - Agricoltura, a carattere produttivo;
  • - agricoltura orientata alla salvaguardia delle varietà colturali e delle forme di coltivazione tradizionali;
  • - attività zootecniche.
  • - acquacoltura ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal PTCP e dagli art. 117 e 118 del presente norme
  • - abitazione (agricola e non);
  • - agriturismo;
  • - attività per il tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti purchè compatibili con la funzione agraria dell'ambito interessato;
  • - ospitalità alberghiera con esclusione della tipologia RTA (fatte salve le RTA esistenti o in fase di realizzazione alla data di adozione del RU), attività di ristorazione in edifici non agricoli e/o deruralizzati;
  • - attività connesse ed integrative all'agricoltura, purché coerenti e compatibili con i caratteri insediativi e i valori paesaggistici del territorio rurale, fermo restando comunque il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni fissate dalle presenti norme nonché dalle disposizioni di Piano Strutturali;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico, ivi comprese le attività sociali, culturali, formative e ricreative.

3 bis. Le attività integrative e le relative opere possono essere esercitate e realizzate esclusivamente mediante il riuso del patrimonio edilizio esistente.

4. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra, NEL CASO DI PERSISTENZA DELLA PROPRIA FUNZIONE, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

5. Sono altresì consentiti:

  • - gli usi specialistici elencati negli articoli delle norme di Piano strutturale che disciplinano le singole sub-unità di paesaggio;
  • - la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • - la realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla sperimentazione di tecniche agricole e zootecniche d'avanguardia, attuate in collaborazione con Enti di ricerca locali o internazionali;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale, e ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle presenti norme.

6. La realizzazione di laghetti per l'irrigazione aventi una capacità correlata all'effettivo e dimostrato consumo mediante relazione agronomica derivante dall'ordinamento colturale dell'azienda e comunque non superiore a 3.000 mc a condizione che siano resi disponibili per l'approvvigionamento antincendio da parte delle squadre AIB. Tali piccoli invasi dovranno essere realizzati in aree pianeggianti, solo con operazioni di scavo e riporto a tenuta delle sponde per 2 metri di altezza massima; non sarà consentito lo sbarramento di torrenti o di fossi con circolazione idraulica a carattere permanente né la trivellazione di pozzi. La sistemazione spondale con vegetazione igrofila dovrà pertanto tenere conto delle destinazioni aggiuntive. Nel relativo progetto deve essere verificata la provenienza dell'acqua di invaso.

7. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi, siano essi pedonali, ciclabili o ippovie, deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.

8. In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, strade e piste forestali, tratturi, percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

9. Ai sensi dell'art. 31 del P.S. sono soggette alla disciplina delle 'aree a prevalente funzione agricola' le seguenti sub-unità di paesaggio, delle quali è riportata la classificazione specifica di cui all'art. 22 del P.T.C.P.:

  • - R6.1.1 - Le colline boscate. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.2 - La collina di Montepescali. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.1.3 - La valle del torrente Bottegone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.1 - I rilievi collinari coltivati. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.2 - La dorsale di Montebrandoli. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.2.3 - Il corridoio vallivo di Salica. CLASSE E DEL PTC
  • - R.6.2.4 - Le alture coltivate di Batignano. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.4 - I Poggi di Moscona e Roselle. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.1 - La sella e l'altura di Istia d'Ombrone. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.2 - I corridori vallivi e i versanti dell'Ombrone ed affluenti. CLASSE E DEL PTC
  • - R6.5.3 - Il Pian di Sughelle. CLASSE E DEL PTC
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13