Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.160 Tessuto Antico: regole per gli usi

1. Gli usi caratterizzanti e consentiti, stabiliti per il tessuto antico, così come definito dall'art. 71 delle presenti Norme vengono tradotti e definiti così come di seguito specificato.

Nel tessuto risultano ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Residenza (CR);
  • - Attività Turistico-Ricettive (CTr);
  • - Attività Direzionali (CD);
  • - Attività Commerciali (CC);
  • - Attività di Servizio (CS);

2. L'insediamento di esercizi commerciali di vicinato ed attività con esse compatibili, a seguito di cambio di destinazione d'uso funzionale, è ammesso esclusivamente ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico;

3. L'insediamento di nuove residenze non è ammesso ai piani terra dei singoli edifici costituenti il tessuto antico nel caso di fondi artigianali e/o commerciali e/o direzionali.

4. Risulta ammesso il cambio di destinazione d'uso funzionale, con o senza opere, da residenza (CR) e attività turistico-ricettive (CTR) ad attività Direzionali (CD), attività Commerciali (CC), attività di Servizio (CS) fino al raggiungimento di una quota massima pari al 60% della Sul dell'edificio ospitante le funzioni oggetto di cambio di destinazione;

5. Non risultano compatibili con il tessuto antico le seguenti categorie di funzioni:

  • - Commerciale (CC), limitatamente alle grandi e medie strutture di vendita aventi unaSV superiore a 500 mq;
  • - Servizi di commercio all'ingrosso (CC1);
  • - Attività di Servizio (CS) limitatamente a Servizi Cimiteriali (CSc), Servizi per il Culto (CSd1) limitatamente ad edifici o luoghi per l'esercizio delle funzioni di culto, attività per impianti tecnologici (CSt1).

5.bis Il Regolamento Urbanistico individua il tessuto antico come area critica rispetto a quanto prescritto dall'art. 15 del P.I.T.; in tal senso non ammette l'insediamento di strutture commerciali di grandi dimensioni e limita l'insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni a quelle aventi una S.V. inferiore ai 500 mq. Ciò in funzione del valore storico riconosciuto al tessuto antico, che non può esser ulteriormente compromesso dall'insediamento di nuove strutture con S.V. superiore a quella suddetta. mediante concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altri parti sociali interessate, l'Amm.ne Comunale potrà individuare il tessuto antico, o parti di esso, come area satura ai sensi dell'art. 11 del P.I.T., attraverso delibera ordinaria di consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al regolamento urbanistico.

6. Per gli edifici appartenenti alle classi 1 e 2 è sempre ammesso il ripristino delle funzioni originarie storiche.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13