Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.147 Impianti sportivi ed altre opere autonome a corredo degli edifici

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio rurale le opere autonome a corredo degli edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:

  • - piscine;
  • - campi da tennis;
  • - campi da calcetto;
  • - maneggi;

1.bis Per gli edifici residenziali, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al successivo comma, sono ammesse unicamente piscine.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - si mostrino coerenti con la semiologia dei luoghi rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.);
  • - non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • - garantiscano un corretto inserimento mediante sistemazioni a verde delle aree circostanti semiologicamente coerenti con il sistema dei segni presenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare Sull'acquedotto pubblico;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - non ricadano in aree e beni di cui agli artt. 136 e 142 del D.LGS. 42/2004.

3. Le piscine possono essere realizzate all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica.

4. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 100 (superficie netta della vasca).

5. Le piscine dei complessi agrituristici e degli alberghi e/o locande di campagna, non possono avere dimensioni superiori a mq 200 (superficie netta della vasca).

6. La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (Sul) massima di mq 10,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

6.bis A corredo delle piscine è possibile realizzare piccole strutture in legno senza basamento in cemento per una SUL di mq. 6,00 con altezza pari a mt. 2.40 misurata all'intradosso del colmo.

7. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml. A corredo di tali impianti sono consentite le strutture di cui al precedente comma 6bis.

8. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle superfici fondiarie di aziende agrarie, mediante approvazione di P.A.P.M.A.A., secondo i seguenti parametri:

  • - superficie minima di terreno da destinare allo scopo, non inferiore a mq 5.000;
  • - posa in opera di ricoveri per equini fino ad un massimo di 20 box (di dimensioni massime pari a mt. 3 x 4 x 3.50) con portico antistante di profondità massima pari a mt 2.50;
  • - locale per selleria di sul massima fino a mq. 15;
  • - locale magazzino di sul massima pari a mq. 20;
  • - club house di SUL massima pari a mq 100. la struttura dei suddetti manufatti dovrà esser realizzata in legno, di facile rimozione, fatte salve le parti per le quali sono richiesti rivestimenti lavabili a fini igienico-sanitari; le rifiniture dei rivestimenti saranno in legno, pietra o cotto, e pavimentazioni in cemento per gli spazi occupati dagli equini. I tetti delle strutture dovranno esser realizzati ad una o due falde in legno con copertura in listoni di legno o tegole di laterizio. l'altezza massima dovrà essere di mt. 3.50.

Oltre a tali manufatti dovranno esser previsti per impianti ippici: una tettoia per ricovero foraggio, un campo di lavoro recintato in legno con terreno ricoperto in sabbia o altro materiale soffice e naturale; tale struttura potrà esser coperta mediante strutture in legno e/o metallo facilmente amovibili.

Un tondino coperto; un'area destinata a parcheggio, su superficie permeabile con due posti auto per box; l'area destinata a parcheggio potrà esser coperta da strutture ombreggianti.

  • - tutti gli impianti dovranno esser dotati di adeguato impianto di depurazione e smaltimento dei liquami;
  • - i nuovi maneggi dovranno esser realizzati a non meno di mt. 700 dai perimetri dei centri abitati.

Tutte le realizzazioni descritte al presente comma, non potranno esser riutilizzate per altre finalità agricole in caso di cessazione dell'attività; l'atto d'obbligo del P.A.P.M.A.A. dovrà contenere le prescrizioni di cui alla presente norma.

Per i maneggi esistenti legittimi, alla data di approvazione del RU, è ammesso l'adeguamento alle presenti norme.

8.bis Per i centri ippici attrezzati esistenti legittimi, il RU ammette il loro potenziamento secondo le norme di cui al comma precedente.

9. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • - da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • - da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

10. Per quanto non disciplinato dai precedenti commi, per i criteri insediativi, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 130.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13