Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.146 Disciplina di impianti per animali nel territorio aperto (in Riadozione)

1. Sono soggetti alle norme del presente articolo gli impianti per la custodia e la detenzione degli animali gestiti da privati o da enti, a scopo di ricovero domestico, pensione, commercio o addestramento.

2. Gli impianti che rivestono uno scopo commerciale sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal sindaco, previa istruttoria favorevole del servizio veterinario e di igiene pubblica della U.S.L..

3. Per le attività di pensione, ricovero, spazi per commercio o addestramento degli animali, non equiparabili alla attività agricola ed all'attività amatoriale, devono essere utilizzate esclusivamente volumetrie esistenti e non sarà consentita la realizzazione di nuove volumetrie. In ogni caso la localizzazione di tali strutture, ad eccezione di quelle destinate agli equini, dovrà distare non meno di mt. 500 da case sparse e non meno di mt.1000 da nuclei abitati o attività ricettive.

4. La detenzione e/o il ricovero dei cani deve essere attuata nel rispetto delle norme contenute nella legislazione statale e regionale e nei loro regolamenti di attuazione ed i relativi impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di benessere degli animali.

5. È ammessa la realizzazione di ricoveri per equini detenuti a scopo amatoriale. Il progetto deve evidenziare le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi nel rispetto di quanto segue:

  • - il materiale di costruzione è il legno;
  • - la recinzione è in paleria di castagno o altra essenza forte;
  • - è consentita la realizzazione di box per il ricovero degli animali della superficie massima di 15 mq per animale e di un annesso pari a mq 30 per la rimessa delle attrezzature, la conservazione degli alimenti e dei medicinali e di un fienile con altezze non superiori a quanto previsto all'art. 130 delle presenti norme;
  • - tali strutture dovranno esser opportunamente schermate con materiale vegetale autoctono;
  • - il numero degli equini adulti detenuti a scopo amatoriale non potrà superare le tre unità;
  • - il richiedente dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a rimuovere le strutture al cessare delle esigenze per cui sono state autorizzate;
  • - le strutture devono essere in ogni caso improntate alla massima semplicità e decoro;
  • - è vietato l'uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l'utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.

6. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale aventi le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima del recinto di mq 25 di cui il 25% (pari a mq 6,25) completamente tamponata realizzato in rete metallica e paletti in legno o ferro verniciato dell'altezza di mt 1,80 e con la possibilità di coprire la superficie scoperta tramite rete metallica anti intrusione;
  • - i ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, di conseguenza le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee;
  • - si prescrivono schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei suddetti manufatti;

7. Per i criteri insediativi si rinvia a quanto disciplinato all'art. 130.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13