Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.144 bis Cinotecnica

1. L'attività inerente la cinotecnica, in quanto connessa all'attività agricola, è esercitata da imprenditori agricoli che potranno realizzare e/o recuperare volumetrie allo scopo destinate, nel rispetto di quanto indicato nelle norme del presente titolo per gli annessi agricoli delle aziende agricole.

2. La realizzazione di tali allevamenti è consentita nelle unità di paesaggio PI 2.1.1 e PI 2.3.6 e nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 35 del 07/04/2004.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13