Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.132 Annessi agricoli per la coltura amatoriale (in Riadozione)

1. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo sono strutture costruite interamente in legno ancorate al suolo o su basamento, con esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, e prive di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Non è consentita la realizzazione degli annessi di cui al punto 1 nelle sub unità di paesaggio della fascia costiera C2_2_2, C2_2_3;

4. Il posizionamento dell'annesso deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

5. I soggetti abilitati all'installazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo sono:

  1. a. gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo;
  2. b. i soggetti gestori delle "Zone di Ripopolamento e Cattura" (Z.R.C.) regolarmente istituite dagli Enti territorialmente competenti.

6. La superficie degli annessi agricoli non può comunque superare i 40 mq di Sul esclusa la superficie eventualmente occupata da tettoie realizzabili al massimo su due lati dell'annesso:

  1. a. annesso con superficie massima di mq. 30 alle seguenti condizioni
    Superficie minima in coltivazione (mq) Tipo di coltivazione
    2000Orto; Vivaio
    4000Vigneto; Frutteto
    6000Oliveto
  2. b. annesso con superficie massima di mq. 40 alle seguenti condizioni:
    Superficie minima in coltivazione (mq) Tipo di coltivazione
    4000Orto; Vivaio
    8000Vigneto; Frutteto
    10000Oliveto
  3. c. Nelle zone a esclusiva funzione agricola i parametri di superficie minima in coltivazione di cui alle precedenti tabelle sono raddoppiati
  4. d. Sia in zona a prevalente che ad esclusiva funzione agricola la costruzione di annessi di cui al presente comma, è consentita esclusivamente su terreni oggetto di frazionamento anteriori alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico;
  5. e. Sia in zona a prevalente che ad esclusiva funzione agricola la superficie minima in coltivazione può essere conseguita anche come somma delle superfici di due o più lotti contigui, determinando comunque la realizzazione di un unico annesso.

7. Gli annessi devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:

  • - costruzione in legno;
  • - copertura, a capanna o ad unica falda, con pendenza dal 20% al 30%;
  • - altezza media interna senza controsoffittatura non superiore a m 3.00.

8. Gli annessi potranno essere dotati di acqua potabile e servizio igienico. Gli allacciamenti e gli scarichi dovranno rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento comunale o in quello di altri Enti competenti.

9. La superficie degli annessi agricoli a servizio delle "Zone di Ripopolamento e Cattura" (Z.R.C.) non può superare i 15 mq. È consentita l'installazione di un solo annesso agricolo per ogni Z.R.C. regolarmente istituita, da collocarsi all'interno della zona. Il rilascio del titolo abilitativo è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonee garanzie per la rimozione dell'annesso alla scadenza dei termini temporali di validità della autorizzazione della Z.R.C..

10. In caso di trasferimenti parziali dei fondi l'installazione degli annessi di cui al presente articolo sarà consentita solo se trascorsi dieci anni successivi dal frazionamento; sono fatte salve le deroghe secondo le disposizioni normative vigenti al momento del frazionamento.

11. L'installazione degli annessi di cui al presente articolo è soggetta a permesso a costruire, previa presentazione di una istanza corredata da specifica relazione agronomica e da un soggetto che dimostri la effettiva necessità delle realizzazioni e le finalità ad esse correlate.

12. L'istanza deve essere prodotta dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e deve essere corredata da:

  1. a. una relazione dettagliata sulle motivazioni della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività prevista;
  2. b. la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005 e suoi Regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni normative del presente R.U. lo stato attuale delle colture; l'individuazione degli eventuali edifici esistenti e le relative superfici di pertinenza e fondiarie;
  3. c. elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione dei manufatti da realizzare;

13. La realizzazione del nuovo annesso è consentita, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  1. a. l'impegno a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
  2. b. l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, ovvero in caso di modifica dell'assetto colturale del fondo stesso ovvero nel caso che vengano meno i minini previsti dalle precedenti tabelle;
  3. c. le relative forme di garanzia;
  4. d. la verifica di conformità alle norme generali e del presente regolamento.
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13