Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.131 Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione orticola o florovivaistica, costituiti da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.

2. La costruzione ed installazione di serre, di qualunque tipologia, è consentita Alle sole aziende agricole; le serre non possono essere soggette a cambio della destinazione d'uso, né a cambio della destinazione di utilizzo.

3. È ammessa le realizzazione di serre fisse soltanto in seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A., che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo dovrà essere riportata l'indicazione che, la realizzazione della serra non costituisce volume urbanistico riutilizzabile. Alla fine dell'attività la stessa dovrà essere completamente rimossa ed effettuato il ripristino dello stato originario dei luoghi; in alternativa potrà essere rinnovata la convenzione/atto unilaterale d'obbligo

4. La struttura della serra dovrà essere realizzata in ferro o in alluminio verniciati con specchiature che potranno essere in vetro policarbonato o materiali similari. Le strutture portanti potranno essere in muratura intonacata o facciavista, il basamento potrà essere in cemento o altro materiale lapideo.

4.bis Le serre fisse non dovanno superare i mq. 1000,00 di sul per ciascuna serra e potranno raggiungere un'altezza massima al colmo di mt. 5,00. per la realizzazione delle serre fisse, ammissibili su tutto il territorio comunale, non potrà esser utilizzato più del 50 % del volume ammissibile per l'azienda con riferimento ai rapporti massimi tra volumi edilizi e superfici fondiarie determinate dall'Amm.ne provinciale nel P.T.C.P. vigente.

5. Le serre a copertura stagionale o pluriennale di norma saranno costruite con materiali plastici, avranno strutture leggere di ancoraggio, non saranno dotate di impianti fissi di condizionamento atmosferico, di irrigazione o di illuminazione

6. Nel rispetto dei valori agrari, l'installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Tale comunicazione riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che:

  1. a. il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b. l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e 7 metri al colmo. Nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del colmo;
  3. c. non siano realizzate su basamento in cemento ma con ancoraggi semplici e non permanenti
  4. d. le distanze minime non siano inferiori a:
    • - metri 5 dalle abitazioni sul fondo;
    • - metri 10 da tutte le altre abitazioni tale distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
    • - metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5,
    • - metri 1 se questa altezza è uguale o inferiore a metri 5;
  5. e. le distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

7. Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:

  • - le esigenze produttive;
  • - la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • - i materiali utilizzati;
  • - l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • - la data di rimozione. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura. Per le serre di utilizzo pluriennale, con ciclo massimo 5 anni, si dovrà comunicare il periodo effettivo di utilizzo entro ogni anno solare e le porzioni che saranno aperte o smontate durante il momento di riposo. In ogni caso, durante il periodo di riposo, si dovranno eliminare residui ed attrezzature dal terreno.

8. Le serre con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13