Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.99 Edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale

1. Negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 sono individuati con apposito segno grafico gli edifici a carattere specialistico esistenti nelle aree urbane di cui all'art. 70 interamente destinati ad attività commerciali al dettaglio.

2. Sugli edifici di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo IV della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui al successivo comma 4.

3. Fermo restando quanto specificato al comma 2, sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 5% della superficie utile lorda (Sul) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ovvero di ristrutturazione urbanistica, ove consentito dalle norme di cui al Titolo IV della Parte II - purché ciò non comporti incremento della superficie di vendita (Sv) oltre i limiti fissati dalla "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui alla Parte V delle presenti norme.

4. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni funzionali o volumetriche - come definite dagli artt. 35 e 36 delle presenti norme - sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

5. Fermo restando il mantenimento della destinazione commerciale al dettaglio per una quota non inferiore al 70% della superficie utile lorda (Sul) di ciascun edificio, è consentito l'inserimento di attività complementari quali pubblici esercizi, attività private di servizio alla persona, artigianato di servizio in funzione della residenza, attività direzionali.

6. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione previste dagli artt. per la specifica destinazione d'uso.

7. In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti di media e grande distribuzione di vendita, è prescritto il riuso del patrimonio edilizio liberato per attività commerciali di vicinato nel limite del 30% del volume riconvertito in sul secondo le modalità definite all'art. 171, comma 2; il rimanente 70% potrà essere destinato a residenza, attività direzionali, attività artigianali e servizi. Il tutto da attuarsi mediante piano attuativo. In ogni caso non è consentito l'insediamento di nuove attività commerciali di media e grande distribuzione. È fatto salvo il subingresso nelle attività esistenti.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13