Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.96 Modifica destinazione uso RTA e CAV nelle aree urbane e nel territorio aperto

1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture R.T.A. e delle strutture C.A.V. presenti sul territorio comunale alla data di adozione del R.U. ancorché in fase di realizzazione purché a tale data i relativi lavori abbiano già avuto inizio. È altresì ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture RTA e CAV realizzate ed in corso di realizzazione che, a partire dalla data di adozione del presente RU, fossero interessate da procedimento sanzionatorio, sia penale che amministrativo, ancorchè avviato, per presunta lottizzazione abusiva ex art. 44 e 30 del DPR 380/2001 e s.m.i., laddove il detto procedimento si esaurisca per statuizione definitiva giudiziaria, per mancata effettuazione e previo accertamento, ovvero con l'intervento di revoca, ovvero ancora con il ripristino dello stato di legalità, cioè di quanto a suo tempo autorizzato.

2. Il cambio di destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 è subordinato:

  1. a. al pagamenti degli oneri di urbanizzazione equiparati a quelli per gli interventi di nuova costruzione.
  2. b. alla cessione gratuita al Comune di una quota della Sul dell'intero complesso turistico ricettivo di cui viene chiesta la modifica della destinazione d'uso. Tale quota è pari al 30% per le R.T.A. e al 15% per le C.A.V.. L'Amministrazione Comunale destina la parte ceduta a E.R.S..

3. Qualora gli interessati dimostrino che le condizione di fatto non consentono, in tutto o in parte, la cessione gratuita di cui alla lettera b) del comma che precede saranno tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma pari alle rispettive percentuali di cui al precedente comma (o quota residua in caso di parziale cessione) del valore venale riferito all'intera struttura a destinazione residenziale. tale valore sarà determinato, dall'ufficio comunale competente, sulla base dei valori di mercato riferiti all'intera struttura.

4. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso nel rispetto di quanto prescritto dalla pianificazione sovracomunale con riferimento per le aree a prevelante e ad esclusiva funzione agricola.

5. Il cambio di destinazione d'uso non è ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito di deroghe al P.R.G.. Non è altresì ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito degli ampliamenti una tantum di cui all'art. 95, comma 2.

Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13