Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art.96 Modifica destinazione uso RTA e CAV nelle aree urbane e nel territorio aperto
1. È ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture R.T.A. e delle strutture C.A.V. presenti sul territorio comunale alla data di adozione del R.U. ancorché in fase di realizzazione purché a tale data i relativi lavori abbiano già avuto inizio. È altresì ammesso il cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale delle strutture RTA e CAV realizzate ed in corso di realizzazione che, a partire dalla data di adozione del presente RU, fossero interessate da procedimento sanzionatorio, sia penale che amministrativo, ancorchè avviato, per presunta lottizzazione abusiva ex art. 44 e 30 del DPR 380/2001 e s.m.i., laddove il detto procedimento si esaurisca per statuizione definitiva giudiziaria, per mancata effettuazione e previo accertamento, ovvero con l'intervento di revoca, ovvero ancora con il ripristino dello stato di legalità, cioè di quanto a suo tempo autorizzato.
2. Il cambio di destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 è subordinato:
- a. al pagamenti degli oneri di urbanizzazione equiparati a quelli per gli interventi di nuova costruzione.
- b. alla cessione gratuita al Comune di una quota della Sul dell'intero complesso turistico ricettivo di cui viene chiesta la modifica della destinazione d'uso. Tale quota è pari al 30% per le R.T.A. e al 15% per le C.A.V.. L'Amministrazione Comunale destina la parte ceduta a E.R.S..
3. Qualora gli interessati dimostrino che le condizione di fatto non consentono, in tutto o in parte, la cessione gratuita di cui alla lettera b) del comma che precede saranno tenuti a corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma pari alle rispettive percentuali di cui al precedente comma (o quota residua in caso di parziale cessione) del valore venale riferito all'intera struttura a destinazione residenziale. tale valore sarà determinato, dall'ufficio comunale competente, sulla base dei valori di mercato riferiti all'intera struttura.
4. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso nel rispetto di quanto prescritto dalla pianificazione sovracomunale con riferimento per le aree a prevelante e ad esclusiva funzione agricola.
5. Il cambio di destinazione d'uso non è ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito di deroghe al P.R.G.. Non è altresì ammesso per quelle strutture ricettive che abbiano usufruito degli ampliamenti una tantum di cui all'art. 95, comma 2.