Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 89 ter L'arenile e il suo utilizzo (in Riadozione)

L'uso degli arenili è disciplinato secondo i seguenti settori omogenei di intervento:

1. Settore A:

  • - settore delimitato tra le vie dell'infanzia e poliziano all'interno del centro abitato di Marina di Grosseto; detto settore ricomprende la parte di arenile maggiormente antropizzata con massiccia presenza di strutture turistico/ricettive e, conseguentemente, caratterizzata dalla totale eliminazione della originaria duna mobile.
  • - sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la classe 6, fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo.
  • - in caso di sostituzione edilizia, qualora la sul dello stabilimento balneare risultasse minore, è ammesso l'incremento della stessa fino al raggiungimento di una superficie complessiva di 300,00 mq. È ammessa la realizzazione di un alloggio per guardiania della superficie massima di mq 40 di SUL, nell'ambito di quella massima assegnata. È ammessa la riproposizione della SUL esistente, anche se esuberante rispetto al limite precedentemente descritto, a condizione che ne venga dimostrata l'effettiva legittimità.
  • - nell'ambito A1 è consentita la realizzazione di due nuovi stabilimenti balneari, di cui uno avente caratteristiche di specializzazione per portatori di handicap, specificamente indicati nell'elaborato grafico progettuale, uno nella zona di arenile antistante la ex colonia SNIA viscosa denominata "Villa Gaia" e l'altro tra gli sbocchi al mare di via Fcini e via puccini.
  • - la realizzazione delle nuove previsioni dovrà specificamente attenersi alle prescrizioni tecniche di seguito riportate, relativamente all'aspetto dimensionale e alle caratteristiche costruttive e di impatto ambientale.
  • - i manufatti oggetto di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia devono essere realizzati ad un solo livello con l'altezza massima in gronda, inferiore od uguale a m 3,50. Tali manufatti dovranno riferirsi al progetto per la realizzazione della "passeggiata a mare" relativamente agli allineamenti sul fronte della stessa ed alla quota d'impianto.
  • - sono preferibilmente ammesse coperture con pendenza singola o doppia con percentuale massima del 30%. La linea di massima pendenza della copertura deve essere preferibilmente ortogonale alla linea di costa.
  • - non sono posti limiti progettuali alla conformazione planimetrica dello stabilimento balneare oggetto di intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia.
  • - è ammesso un esubero di superficie pavimentata esterna impermeabile, su tutto il perimetro dei fabbricati dello stabilimento di m 1,50 rispetto alla superficie coperta, al fine di realizzare correttamente la platea di fondazione con soprastante marciapiede. Il piano di imposta della struttura fondale non potrà raggiungere la profondità superiore a mt 1,00 dal piano di campagna.
  • - è ammessa ulteriore superficie pavimentata esterna, purchè permeabile, preferibilmente lignea, per la definizione delle superfici attrezzate a corredo dello stabilimento. Tali superfici possono essere delimitate da strutture in legno di altezza massima pari a mt 1,00. Nell'ambito delle sistemazioni esterne, è consentita la realizzazione di una piscina della dimensione di mq 100,00, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo per quanto attiene il sistema fondazionale. È ammessa anche la realizzazione di attrezzature sportive per la pratica delle tipiche discipline da spiaggia.
  • - oltre alla SUL di mq 300,00, è ammissibile la realizzazione di una tettoia, costruita con le medesime modalità del manufatto principale, al quale deve essere posta in aderenza, di superficie massima pari al 40% della superficie complessiva dello stabilimento.
  • - gli infissi degli stabilimenti balneari devono essere realizzati in legno o in PVC simil legno.
  • - i vialetti di accesso agli stabilimenti balneari possono essere realizzati con strutture permanenti, provvedendo a fondarli su idonea platea in cemento (non visibile) con sovrastante materiale analogo a quello usato per la realizzazione dello stabilimento stesso.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare; sono altresì ammessi manufatti precari e temporanei a servizio della balneazione. È ammessa, altresì, l'installazione temporanea di strutture necessarie allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e spettacoli finalizzate a valorizzare l'offerta turistica. I piani di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile e di classificazione acustica, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare, potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.
  • - in questo settore è prevista la realizzazione di un "pennello a mare" finalizzato a qualificare l'offerta turistica. tale previsione sarà oggetto di progetto di iniziativa pubblica.

2. Settore B:

  • - settore delimitato tra la via poliziano ed il limite sinistro del centro abitato di Marina di Grosseto. Detto settore, in considerazione di elementi non perfettamente omogenei al proprio interno, è suddiviso in due ulteriori ambiti definiti rispettivamente B1 (ambito ricompreso tra via poliziano ed il limite destro dell'ipotetico prolungamento dell'area di edilizia economica e popolare) e B2 (ambito antistante la nuova zona di edilizia economica e popolare fino al limite sinistro del centro abitato della frazione).
  • - sono consentiti i seguenti interventi:
  • - nell'ambito B1, é consentita la realizzazione di n.2 scuole di vela, su concessioni demaniali adiacenti, come riportato negli elaborati progettuali PR_02, PR_03.
  • - per tali strutture è ammessa una SUL complessiva massima di mq 300,00 da ripartirsi mediante accordo tra le parti. È ammessa la realizzazione di ulteriore SUL per mq 50,00 cadauno per rimessaggio di attrezzature sportive.
  • - tali strutture devono essere realizzate ad un solo livello con l'altezza massima in gronda, inferiore od uguale a m 3,50.
  • - sono preferibilmente ammesse coperture con pendenza singola o doppia con percentuale massima del 30%. La linea di massima pendenza della copertura deve essere preferibilmente ortogonale alla linea di costa.
  • - non sono posti limiti progettuali alla conformazione planimetrica delle scuole di vela.
  • - è ammesso un esubero di superficie pavimentata esterna impermeabile, su tutto il perimetro dei fabbricati della scuola di m 1,50 rispetto alla superficie coperta, al fine di realizzare correttamente la platea di fondazione con soprastante marciapiede. Il piano di imposta della struttura fondale non potrà raggiungere la profondità superiore a mt 1,00 dal piano di campagna.
  • - è ammessa ulteriore superficie pavimentata esterna, purchè permeabile, preferibilmente lignea, per la definizione delle superfici attrezzate a corredo delle scuole di vela. Tali superfici possono essere delimitate da strutture in legno di altezza massima pari a mt 1,00.
  • - oltre alla SUL di mq 300,00, è ammissibile la realizzazione di una tettoia, costruita con le medesime modalità costruttive del manufatto principale, al quale deve essere posta in aderenza, di superficie massima pari al 40% della superficie complessiva della scuola di vela.
  • - gli infissi devono essere realizzati in legno o in PVC simil legno.
  • - i vialetti di accesso alle scuole possono essere realizzati con strutture permanenti, provvedendo a fondarli su idonea platea in cemento (non visibile) con sovrastante materiale analogo a quello usato per la realizzazione della scuola stessa.
  • - è prevista inoltre la realizzazione di un'area per la posa in opera di ombrelloni, attrezzata con strutture lignee a servizio della balneazione di SUL pari a mq 60,00.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare; sono altresì ammessi manufatti precari e temporanei a servizio della balneazione.
  • - il piano di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare, potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.
  • - nell'ambito B2, é consentita la realizzazione di due nuovi stabilimenti balneari, specificamente indicati negli elaborati progettuali PR_02, PR_03.
  • - la realizzazione dei nuovi stabilimenti dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
  • - per tali strutture è ammessa una SUL massima di mq 300,00 cadauno.
  • - è ammessa la realizzazione di un alloggio per guardiania della superficie massima di mq 40,00 di SUL, nell'ambito di quella massima assegnata.
  • - tali strutture devono essere realizzate ad un solo livello con l'altezza massima in gronda, inferiore od uguale a m 3,50.
  • - sono preferibilmente ammesse coperture con pendenza singola o doppia con percentuale massima del 30%. La linea di massima pendenza della copertura deve essere preferibilmente ortogonale alla linea di costa.
  • - non sono posti limiti progettuali alla conformazione planimetrica degli stabilimenti balneari.
  • - è ammesso un esubero di superficie pavimentata esterna impermeabile, su tutto il perimetro dei fabbricati dello stabilimento di m 1,50 rispetto alla superficie coperta, al fine di realizzare correttamente la platea di fondazione con soprastante marciapiede. Il piano di imposta della struttura fondale non potrà raggiungere la profondità superiore a mt 1,00 dal piano di campagna.
  • - è ammessa ulteriore superficie pavimentata esterna, purchè permeabile, preferibilmente lignea, per la definizione delle superfici attrezzate a corredo dello stabilimento. Tali superfici possono esser delimitate da strutture in legno di altezza massima pari a mt 1,00. Nell'ambito delle sistemazioni esterne, è consentita la realizzazione di una piscina della dimensione di mq 100,00, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo per quanto attiene il sistema fondazionale. È ammessa anche la realizzazione di attrezzature sportive per la pratica delle tipiche discipline da spiaggia.
  • - oltre alla SUL di mq 300,00, è ammissibile la realizzazione di una tettoia, costruita con le medesime modalità del manufatto principale, al quale deve essere posta in aderenza, di superficie massima pari al 40% della superficie complessiva dello stabilimento.
  • - gli infissi degli stabilimenti balneari devono essere realizzati in legno o in PVC simil legno.
  • - i vialetti di accesso agli stabilimenti balneari possono essere realizzati con strutture permanenti, provvedendo a fondarli su idonea platea in cemento (non visibile) con sovrastante materiale analogo a quello usato per la realizzazione dello stabilimento stesso.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare; sono altresì ammessi manufatti precari e temporanei a servizio della balneazione.
  • - il piano di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare, potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.
  • - i nuovi manufatti previsti nel settore b dovranno essere ubicati in maniera tale da garantire il rispetto e la riqualificazione dei tratti di duna mobile presenti nel settore mediante interventi di ingegneria naturalistica. Gli interventi previsti nel presente settore dovranno avvenire senza ulteriori alterazioni del sistema dunale, secondo le modalità più avanti descritte, relative al settore c.
  • - al fine di tutelare il sistema dunale esistente non sono ammesse aree per la sosta stanziale a servizio delle scuole di vela e degli stabilimenti balneari previsti, ma solo limitate aree per lo scarico - carico merci; gli standard relativi alla sosta stanziale dovranno essere soddisfatti in lato sx del canale San Rocco anche mediante convenzione con l'Amm.ne Comunale per la realizzazione di dette superfici su aree pubbliche.

3. Settore C

  • - settore delimitato rispettivamente tra le vie dell'elba e il limite esterno dello stabilimento delle ff.ss. in adiacenza al centro abitato di Marina di Grosseto; detto settore comprende la parte di arenile caratterizzata dalla presenza di strutture balneari e, nello stesso tempo, dalla presenza di ambiti apprezzabili di duna mobile.
  • - sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la classe 6, fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo.
  • - in caso di sostituzione edilizia, qualora la SUL dello stabilimento balneare risultasse minore, è ammesso l'incremento della stessa fino al raggiungimento di una superficie complessiva di 300,00 mq. È ammessa la realizzazione di un alloggio per guardiania della superficie massima di mq 40,00 di SUL, nell'ambito di quella massima assegnata. È ammessa la riproposizione della SUL esistente, anche se esuberante rispetto al limite precedentemente descritto, a condizione che ne venga dimostrata l'effettiva legittimità.
  • - i manufatti oggetto di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia devono essere realizzati ad un solo livello con l'altezza massima in gronda inferiore od uguale a m 3,50.
  • - sono preferibilmente ammesse coperture con pendenza singola o doppia con percentuale massima del 30%. La linea di massima pendenza della copertura deve essere preferibilmente ortogonale alla linea di costa.
  • - non sono posti limiti progettuali alla conformazione planimetrica dello stabilimento balneare oggetto di intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia.
  • - è ammesso un esubero di superficie pavimentata esterna impermeabile, su tutto il perimetro dei fabbricati dello stabilimento di mt 1,50 rispetto alla superficie coperta al fine di realizzare correttamente la platea di fondazione con soprastante marciapiede. Il piano di imposta della struttura fondale non potrà raggiungere la profondità superiore a mt 1,00 dal piano di campagna.
  • - è ammessa ulteriore superficie pavimentata esterna, purchè permeabile, preferibilmente lignea, per la definizione delle superfici attrezzate a corredo dello stabilimento. Tali superfici possono essere delimitate da strutture in legno di altezza massima pari a mt 1,00. Nell'ambito delle sistemazioni esterne, è consentita la realizzazione di una piscina della dimensione di mq 100,00, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo. È ammessa anche la realizzazione di attrezzature sportive per la pratica delle tipiche discipline da spiaggia.
  • - oltre alla SUL di mq 300,00, è ammissibile la realizzazione di una tettoia, costruita con le medesime modalità del manufatto principale, al quale deve essere posta in aderenza, di superficie massima pari al 40% della superficie complessiva dello stabilimento.
  • - gli infissi degli stabilimenti balneari devono essere realizzati in legno o in PVC simil legno.
  • - i vialetti di accesso agli stabilimenti balneari possono essere realizzati con strutture permanenti, provvedendo a fondarli su idonea platea in cemento (non visibile) con sovrastante materiale analogo a quello usato per la realizzazione dello stabilimento stesso.
  • - è prevista la realizzazione di un "pennello a mare" finalizzato a qualificare l'offerta turistica. Tale previsione sarà oggetto di progetto di iniziativa pubblica.
  • - all'interno del presente settore è consentita la realizzazione di due nuovi stabilimenti balneari specificamente indicati negli elaborati progettuali PR_02, PR_03, nella zona di arenile antistante le ex colonie estive in tratti di arenile dove si registra la completa assenza di duna mobile.
  • - il nuovo stabilimento balneare previsto davanti alla ex colonia bodoni, potrà specializzarsi per attività sportive e relativi impianti idonei per manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale. Tali impianti potranno quindi essere corredati di attrezzature di supporto quali ad esempio tribune, spogliatoi, etc, per il periodo di durata delle manifestazioni.
  • - la realizzazione dei nuovi stabilimenti balneari dovrà specificamente attenersi alle prescrizioni tecniche definite per gli interventi di sostituzione edilizia.
  • - è prevista la realizzazione di una scuola di vela di 300,00 mq di SUL complessiva, comprensiva della SUL di mq. 50,00 per rimessaggio di attrezzature sportive, per le cui specifiche realizzative si rimanda a quanto disciplinato nel presente articolo per il settore b.
  • - è prevista la realizzazione di un'area per la posa in opera di ombrelloni attrezzata con strutture lignee a servizio della balneazione, di SUL pari a mq 60,00.
  • - a servizio della balneazione, è prevista, inoltre, un'area pubblica attrezzata finalizzata alla promozione degli sport velici che potrà essere interessata da manufatti con caratteristiche analoghe fissate per le scuole di vela.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare; sono altresì ammessi manufatti precari e temporanei a servizio della balneazione.
  • - il piano di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare, potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.
  • - è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti balneari e delle nuove strutture di previsione, inseriti nel presente settore, di provvedere alla tutela, ricostituzione e manutenzione della retrostante parte di duna, secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica.
  • - al fine di tutelare il sistema dunale esistente non sono ammesse aree per la sosta stanziale a servizio delle nuove strutture, ma solo limitate aree per lo scarico - carico merci; gli standard relativi alla sosta stanziale dovranno esser soddisfatti in lato dx del canale San Rocco anche mediante convenzione con l'Amm.ne Comunale per la realizzazione di dette superfici su aree pubbliche.

4. Settore "D""

  • - settore suddiviso in tre distinti ambiti identificabili rispettivamente in d1 (ambito compreso tra il settore c di Marina di Grosseto e la fascia di rispetto della Diaccia Botrona), D2 (ambito compreso tra il settore b2 ed il settore e), D3 (ambito compreso tra il settore e ed il limite del Parco della Maremma).
  • - per gli esistenti punti di ristoro sono ammessi gli interventi previsti per la classe 3
  • - è ammessa, la realizzazione di manufatti precari e stagionali a servizio delle concessioni demaniali già rilasciate alla data di adozione del RU.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare;
  • - il piano di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.

5. Settore "E":

  • - settore delimitato nello spazio antistante il centro abitato di principina a mare, rappresentando la parte maggiormente antropizzata dell'arenile della frazione.
  • - sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la classe 6, fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo.
  • - in caso di sostituzione edilizia, qualora la SUL dello stabilimento balneare risultasse minore, è ammesso l'incremento della stessa fino al raggiungimento di una superficie complessiva di 300,00 mq. È ammessa la realizzazione di un alloggio per guardiania della superficie massima di mq 40,00 di SUL, nell'ambito di quella massima assegnata.
  • - è ammessa la riproposizione della SUL esistente, anche se esuberante rispetto al limite precedentemente descritto, a condizione che ne venga dimostrata l'effettiva legittimità.
  • - i manufatti oggetto di ristrutturazione edilizia o sostituzione edilizia devono essere realizzati ad un solo livello con l'altezza massima in gronda, inferiore od uguale a m 3,50.
  • - sono preferibilmente ammesse coperture con pendenza singola o doppia con percentuale massima del 30%. La linea di massima pendenza della copertura deve essere preferibilmente ortogonale alla linea di costa.
  • - non sono posti limiti progettuali alla conformazione planimetrica dello stabilimento balneare oggetto di intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia.
  • - è ammesso un esubero di superficie pavimentata esterna impermeabile, su tutto il perimetro dei fabbricati dello stabilimento di mt 1,50 rispetto alla superficie coperta, al fine di realizzare correttamente la platea di fondazione con soprastante marciapiede. Il piano di imposta della struttura fondale non potrà raggiungere la profondità superiore a mt 1,00 dal piano di campagna.
  • - è ammessa ulteriore superficie pavimentata esterna, purchè permeabile, preferibilmente lignea, per la definizione delle superfici attrezzate a corredo dello stabilimento. Tali superfici possono essere delimitate da strutture in legno di altezza massima pari a mt 1,00. Nell'ambito delle sistemazioni esterne, è consentita la realizzazione di una piscina della dimensione di mq 100,00, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
  • - è ammessa anche la realizzazione di attrezzature sportive per la pratica delle tipiche discipline da spiaggia.
  • - oltre alla SUL di mq 300,00, è ammissibile la realizzazione di una tettoia, costruita con le medesime modalità del manufatto principale, al quale deve essere posta in aderenza, di superficie massima pari al 40% della superficie complessiva dello stabilimento.
  • - gli infissi degli stabilimenti balneari devono essere realizzati in legno o in PVC simil legno.
  • - i vialetti di accesso agli stabilimenti balneari possono essere realizzati con strutture permanenti provvedendo a fondarli su idonea platea in cemento (non visibile) con sovrastante materiale analogo a quello usato per la realizzazione dello stabilimento stesso.
  • - è prevista la realizzazione di due nuovi stabilimenti balneari, di cui uno avente caratteristiche di specializzazione per l'accoglienza di animali di affezione domestica e l'altro asservito al campeggio comunale, specificamente indicati negli elaborati progettuali PR_02 e PR_03.
  • - per i nuovi stabilimenti balneari valgono le stesse disposizioni sopra previste per la sostituzione edilizia.
  • - è ammessa l'installazione temporanea di torrette di avvistamento per la sicurezza in mare; sono altresì ammessi manufatti precari e temporanei a servizio della balneazione.
  • - il piano di settore di regolamentazione dell'utilizzo dell'arenile, nonché i dispositivi sindacali inerenti la stagione balneare, potranno definire le tipologie ed i limiti dimensionali di tali manufatti precari.

6. Settore "P":

  • - corrisponde all'area a previsione "portuale " in prossimità della foce del canale "S. Rocco".
Ultimo aggiornamento 11.11.2020 - 12:13